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Provvedimento del 15 dicembre 2011 [1876753]

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[doc. web n. 1876753]

Provvedimento del 15 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 476 del 15 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 26 luglio 2011 nei confronti di Florencehotel s.r.l., con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Cristiano Bosin), dipendente della predetta società fino all´8 marzo 2011, ha ribadito le richieste già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), volte a ottenere la disattivazione degli indirizzi di posta elettronica di cui, in qualità di dipendente, era intestataria (in particolare, XY@florencehotel.com, XY@florencehotel.it e XY@fh-hotels.com) e la comunicazione in forma intellegibile di tutti i dati personali che la riguardano, ivi compresi quelli connessi all´utilizzo dei predetti account; visto che la ricorrente ha chiesto altresì di conoscere l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento dei propri dati nonché l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e dei soggetti o categorie di soggetti cui gli stessi possono essere comunicati e si è, altresì, opposta all´ulteriore trattamento dei propri dati relativi all´utilizzo dei citati indirizzi di posta elettronica; visto che la ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 luglio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 26 ottobre 2011 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota anticipata via fax il 31 agosto 2011 con la quale la società resistente, nel precisare che la ricorrente "non era titolare di tre caselle di posta elettronica" in quanto due degli indirizzi indicati dall´interessata erano dei "forward" e l´unica "casella attiva era XY@fh-hotels.com", ha affermato che, come richiesto dall´interessata, la predetta casella "è già stata disattivata";

VISTE le note anticipate via fax il 9 settembre 2011 e il 4 ottobre 2011 con le quali la ricorrente, nel sottolineare come la controparte non abbia "nemmeno indicato la data in cui sarebbe avvenuta l´asserita disattivazione" e ritenendo comunque incompleto il riscontro ottenuto, ha rinnovato tutte le richieste formulate con il ricorso; visto il successivo fax del 6 dicembre 2011 con il quale la ricorrente ha, tra l´altro, rinnovato la propria richiesta di accesso ai dati personali che la riguardano;

VISTE le note pervenute via fax il 30 settembre 2011, l´11 novembre 2011 e il 5 dicembre 2011, con le quali la società resistente, nel ribadire di avere provveduto tramite il proprio provider "a disattivare la casella di posta elettronica riferita alla ricorrente successivamente al licenziamento", ha peraltro evidenziato che l´interessata era "l´unica persona ad avere accesso alla casella, aveva piena facoltà di verificare eventuali messaggi di suo interesse nonché di cambiare le credenziali di accesso alla casella medesima"; visto che la resistente ha peraltro precisato che "tutti i dati relativi all´interessata sono stati utilizzati soltanto con riferimento alle attività lavorative prestate e quindi nell´ambito delle sue mansioni";

VISTA l´ulteriore memoria del 12 dicembre 2011 con la quale la società resistente, ad integrazione di quanto affermato nelle precedenti note, ha dichiarato di "non essere mai stata in possesso di dati personali della ricorrente di cui alla casella e-mail di sua pertinenza in quanto la stessa era protetta da una password (…), che non è mai stata comunicata alla resistente"; visto che la resistente ha ulteriormente ribadito di avere "disattivato, tramite il proprio provider, la casella di posta elettronica dell´interessata";

RITENUTO che il ricorso deve essere accolto in relazione alla richiesta della ricorrente di accedere a tutti i dati personali che la riguardano (nonché di ottenere le altre informazioni di cui all´art. 7, comma 2, del Codice) detenuti dal titolare del trattamento e relativi allo svolgimento del rapporto di lavoro intrattenuto con l´interessata, profilo in ordine al quale non è stato fornito alcun riscontro; ritenuto pertanto di dover ordinare alla società resistente di comunicare alla ricorrente i predetti dati entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

RITENUTO che, invece, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle istanze relative al trattamento dei dati personali connesso all´indirizzo di posta elettronica utilizzato dall´interessata, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in merito attestando, in particolare, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice (("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere cancellato la casella di posta elettronica di cui la stessa era intestataria;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Florencehotel s.r.l. nella misura di euro 400, compensandone la residua parte per giusti motivi in ragione del parziale riscontro comunque fornito;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta della ricorrente di accedere a tutti i dati personali che la riguardano (nonché di ottenere le altre informazioni di cui all´art. 7, comma 2, del Codice) detenuti dal titolare del trattamento e relativi allo svolgimento del rapporto di lavoro intrattenuto con l´interessata e ordina alla società resistente di comunicare alla stessa i predetti dati entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento dando conferma anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento ponendoli nella misura di euro 400 a carico di Florencehotel s.r.l., previa compensazione della residua parte per giusti motivi, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 15 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1876753
Data
15/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso