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Provvedimento del 15 dicembre 2011 [1876771]

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[doc. web n. 1876771]

Provvedimento del 15 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 477 del 15 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) avanzata con nota inviata via mail il 24 maggio 2011 da XY (capitano in servizio presso il Nucleo di polizia tributaria di Brindisi) nei confronti della Guardia di Finanza - Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, con la quale l´interessato ha chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano conservati presso il suddetto Comando (dal giugno 2006 alla data dell´istanza) e di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi di titolare e responsabile, se designato;

VISTO il ricorso pervenuto in data 28 luglio 2011, con il quale XY, lamentando il mancato riscontro alle istanze proposte, ha ribadito le stesse e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 luglio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 2 novembre 2011, con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta il 2 settembre 2011 con la quale la resistente ha comunicato la tipologia di dati detenuti e ha fornito le informazioni sul trattamento degli stessi richieste ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice;

VISTA la nota del 13 settembre 2011 con la quale il ricorrente ha chiesto di poter accedere ai dati personali indicati dalla resistente, ottenendo la loro trasposizione su supporto cartaceo;

VISTA la nota datata 17 novembre 2011 con la quale la resistente ha comunicato di aver inviato al ricorrente il riscontro circa i dati trattati presso il Comando provinciale di Lecce, estrapolandoli dalla documentazione che li contiene; rilevato che, con riferimento alla corrispondenza relativa ad "autonoma attività d´istituto", la resistente ha fornito gli estremi della stessa ed estrapolato alcuni dati personali del ricorrente ivi contenuti, ma ha comunicato di aver sottratto all´accesso "ulteriori dati indicati nella corrispondenza", ai sensi dell´art. 8, comma 4, del Codice, poiché gli stessi atterrebbero a "elementi di tipo valutativo da parte del titolare del trattamento o di decisioni in via di assunzione da parte dello stesso, ovvero del responsabile del trattamento destinatario della corrispondenza";

VISTA la nota del 21 novembre 2011 con la quale il ricorrente, nel ricostruire le vicende sottese alla documentazione indicata dalla resistente e nel contestare l´inadeguatezza del riscontro ottenuto, ha insistito nell´istanza di accedere a tutti i dati che lo riguardano contenuti nella stessa e, in particolare, ai dati omessi dalla resistente richiamando l´art. 8, comma 4, del Codice;

VISTA la nota del 7 dicembre 2011 con la quale il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Lecce ha ribadito di aver estrapolato i dati del ricorrente dalla documentazione che li contiene e, in relazione a quanto sottratto ai sensi dell´art. 8, comma 4, del Codice, ha dichiarato di essere in attesa di ulteriori direttive da parte del Comando generale al fine di fornire ulteriore riscontro alle richieste avanzate;

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi e fermi restando i limiti all´esercizio del diritto di accesso previsti dall´art. 8, commi 2 e 4; 

RILEVATO, in particolare che, ai sensi dell´art. 8, comma 4, del Codice "l´esercizio dei diritti di cui all´articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l´integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento";

RILEVATO che il titolare del trattamento, ovvero il Corpo della Guardia di Finanza quale organo nel suo complesso, ha fornito un parziale riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente, fornendo in parte i dati personali che lo riguardano detenuti presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce e richiamando, con riferimento alla corrispondenza relativa ad "autonoma attività di istituto", l´art. 8, comma 4, del Codice;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice e alla richiesta di ottenere la comunicazione dei dati che lo riguardano con riferimento ai dati personali che gli sono stati comunicati;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso, per la restante parte, e di dover ordinare alla resistente di comunicare al ricorrente anche i dati di tipo valutativo che siano contenuti nella corrispondenza relativa ad "autonoma attività di istituto", ad eccezione delle informazioni relative strettamente "all´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento", entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del parziale riscontro fornito all´interessato, dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice e ai dati personali relativi al ricorrente che sono stati allo stesso comunicati;

b) accoglie parzialmente il ricorso per la restante parte e ordina alla Guardia di Finanza di comunicare al ricorrente anche i dati di tipo valutativo che siano contenuti nella corrispondenza relativa ad "autonoma attività di istituto", ad eccezione delle informazioni relative "all´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento", entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Guardia di Finanza - Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 15 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1876771
Data
15/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso