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Provvedimento del 15 dicembre 2011 [1876777]

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[doc. web n. 1876777]

Provvedimento del 15 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 478 del 15 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante nei confronti di Reconta Ernst & Young S.p.A., con il quale XY (rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea e Donato Ricchiuti), lamentando il diniego opposto dalla resistente ad un´istanza volta ad accedere ad alcuni documenti, espressamente indicati e relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, adottati nell´ambito del "Programma aziendale di valutazione della prestazione" relativa allo stesso, ha richiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nei predetti documenti e l´adozione di eventuali misure sanzionatorie; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 settembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro all´interessato, nonché la nota del 26 ottobre 2011 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le memorie del 3 e 7 ottobre 2011 con le quali la società resistente, nel fornire i dati personali del ricorrente relativi al processo valutativo, ha rappresentato di aver fornito riscontro alle richieste dallo stesso avanzate, precisando che "le valutazioni ed i relativi criteri nonché ogni documento relativo al Programma aziendale di valutazione delle prestazioni (cd. "PMDP") sono state sempre liberamente accessibili e consultabili nella sezione del programma EYLEADS presente sulla intranet aziendale e che le stesse, per gli anni più risalenti, erano state già consegnate all´interessato" e che dunque il ricorrente, fino alla data delle sue dimissioni – presentate il 28 febbraio 2011 –  "è stato posto in condizione (…) di poter, in qualsiasi momento, visionare tramite la intranet aziendale tutto quanto relativo" al predetto procedimento di valutazione "nonché di stampare e conservare quanto visionato"; rilevato che la resistente ha altresì precisato che "i documenti allegati (…) costituiscono l´unica documentazione risultante agli atti relativa al ricorrente non possedendo REY alcun´altra documentazione";

VISTA la memoria inviata l´11 ottobre 2011 con la quale il ricorrente, nel richiamare quanto dedotto nel ricorso circa l´impossibilità ad accedere alle sezioni della intranet aziendale contenenti i documenti oggetto di istanza e nel contestare, alla luce della documentazione ricevuta, il processo valutativo posto in essere, ha ribadito le richieste relative all´adozione di eventuali sanzioni e alle spese del procedimento;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente trattati e tuttora conservati dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono e trasposti, ove richiesto, su supporto cartaceo; rilevato che l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è prevista, dall´art. 10, comma 4, del Codice, solo previa omissione di eventuali dati personali riferiti a terzi, nel caso in cui l´estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare e non costituisce quindi modalità obbligata di riscontro all´interessato;

RILEVATO che, sulla base della documentazione in atti, risulta che la società resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente, fornendo allo stesso i dati contenuti nella documentazione richiesta;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 145, comma 2, del Codice;

RITENUTO di dover compensare le spese tra le parti alla luce della genericità dell´istanza avanzata dal ricorrente prima della presentazione del ricorso e del riscontro comunque fornito dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese sostenute per il procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 15 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1876777
Data
15/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso