g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 15 dicembre 2011 [1876784]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1876784]

Provvedimento del 15 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 479 del 15 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), in data 29 luglio 2011, con la quale XY ha chiesto a Scharper S.p.A., dalla quale è stato licenziato dopo aver svolto attività di informatore scientifico del farmaco, di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che lo riguardano relativi all´attività di indagine cui lo stesso è stato sottoposto prima della contestazione disciplinare e del licenziamento, nonché la comunicazione dell´origine dei dati, delle finalità, delle modalità del trattamento, della logica applicata e degli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 27 settembre 2011 nei confronti di Scharper S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Filippo Aiello, non avendo ricevuto riscontro, ha  ribadito le richieste già avanzate con interpello preventivo e ha chiesto anche di esercitare i diritti di cui all´art. 7, comma 3, del Codice (l´aggiornamento, la rettificazione, l´integrazione e, per i dati trattati in violazione di legge, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati); rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 settembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 novembre 2011 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la memoria depositata il 21 ottobre 2011 con la quale la società resistente (rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Lupi, Massimo Compagnino e Mauro Papais) nel sostenere la liceità del trattamento dei dati effettuato  per far valere e difendere un proprio diritto, ha comunicato di aver già messo a disposizione del ricorrente le informazioni richieste, avendo depositato presso il Tribunale di Milano un ricorso ex art. 414 c.p.c., “al fine di far accertare la legittimità del licenziamento del sig. XY, al quale allegava, tra gli altri documenti, le relazioni investigative elaborate dalla società Axerta S.p.a. riguardo all´attività lavorativa" del ricorrente, e avendo spedito a quest´ultimo, per mezzo ufficiale giudiziario, il ricorso medesimo il 23 settembre 2011;

VISTA la memoria presentata il 25 ottobre 2011 con la quale il ricorrente, nel contestare le argomentazioni della resistente in ordine alla liceità del trattamento effettuato, ha rappresentato di aver ricevuto copia del ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. (e la documentazione allegata) solo dopo la presentazione dell´odierno ricorso e, nel dubitare che tutti i dati raccolti dall´agenzia investigativa siano contenuti nella documentazione trasmessa, ha ribadito la richiesta volta a ottenere la comunicazione di tutti i dati richiesti nell´interpello preventivo nonché le istanze relative al blocco dei dati e alla cancellazione degli stessi;

VISTA la memoria datata 16 novembre 2011 con cui la resistente, nel fornire un più compiuto riscontro in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice, ha dichiarato di non detenere, in ordine alla vicenda di cui al ricorso, dati non registrati non ancora comunicati al ricorrente;

RILEVATO che il ricorso può essere preso in considerazione esclusivamente con riferimento alle richieste già avanzate dal ricorrente con interpello preventivo e di dover pertanto dichiarare inammissibili le richieste avanzate, ai sensi dell´art. 7, comma 3, del Codice, esclusivamente con il ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare invece non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, in ordine alle restanti richieste del ricorrente e, in particolare, alla richiesta di accedere ai dati personali che lo riguardano relativi all´attività investigativa alla luce dell´idoneo riscontro fornito dalla resistente che, seppure dopo la presentazione del ricorso, ha messo a disposizione del ricorrente tali dati;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Sharper S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione della parziale inammissibilità delle richieste formulate;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

b) dichiara inammissibili le istanze avanzate ai sensi dell´art. 7, comma 3, del Codice;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Sharper S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 15 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1876784
Data
15/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso