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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Mancosu Editore s.r.l. - 4 ottobre 2011 [1876801]

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[doc. web n. 1876801]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Mancosu Editore s.r.l. - 4 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 369 del 4 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 13 maggio 2010 nei confronti di Mancosu Editore s.r.l. con sede in Roma, via Alfredo Fusco n. 65, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione degli articoli 13 e 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 11592/63751 del 13 maggio 2010 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione agli artt. 13 e 130, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO, altresì, che la società non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 689/81 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita);

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando comunicazioni promozionali via e-mail, senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso ai sensi dell´art. 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, così come introdotto dal D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009, e nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 167, tra le quali quella di cui all´art. 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro;

RILEVATO, altresì, che le predette violazioni risultano, allo stato e sulla base degli atti del procedimento, commesse con riferimento all´invio di una e-mail di natura promozionale nei confronti di un unico interessato e che, pertanto, tale circostanza è idonea a configurare uno dei casi di minore gravità previsto dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione e alle condizioni economiche dell´agente, nella misura del minimo, diminuita a due quinti per ciascuna sanzione, pari alla somma complessiva di diecimilaquattrocento euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a Mancosu Editore s.r.l. con sede in Roma, via Alfredo Fusco n. 65, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 4 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1876801
Data
04/09/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca