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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Abi Group s.r.l. - 11 ottobre 2011 [1876962]

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[doc. web n. 1876962]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Abi Group s.r.l. - 11 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 377 dell´11 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando compagnia della Guardia di finanza di Chiari predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai due verbali di contestazione per violazioni amministrative redatti in data 30 ottobre 2009 nei confronti di Abi Group s.r.l., con sede in Adro (Bs) via Pezzotti n. 41, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

RILEVATO che il predetto Comando compagnia, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 16688/53969 datata 27 luglio 2009), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 30 ottobre 2009, dai quali è risultato che la società, attraverso due form di raccolta dati presenti sui siti Internet www.aquilus.it e www.aquilusspas.it, effettua un trattamento di dati personali senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice. Inoltre, sia che gli interessati manifestino il proprio consenso al trattamento apponendo un flag nello specifico form di raccolta "contattaci" (che riporta la dicitura "autorizzo il trattamento dei dati personali nel rispetto della legge sulla privacy D.Lgs 196/2003") del sito Internet www.aquilsspas.it, sia che i medesimi non lo manifestino (non apponendo il predetto flag), la società riceve il report della raccolta dati con la dicitura "autorizzo", senza, pertanto, acquisire legittimamente il consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice;

VISTI i due verbali datati 30 ottobre 2009 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, e dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 23 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 7 dicembre 2009 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, con riguardo alla contestazione di cui all´art. 161 del Codice, ha rilevato che l´informativa agli interessati può essere resa in modo sintetico e colloquiale anche in forma orale e senza necessità di ripeterla in ogni occasione di contatto. Quanto esposto, anche alla luce di quanto contenuto "(…) nella guida pratica e misure di semplificazione per piccole e medie imprese fornita dall´Ill.ma Autorità (…)" determina l´insussistenza della violazione contestata. Relativamente alla contestazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, la società, richiamata la disciplina del consenso di cui agli artt. 23 e 24 del Codice, ha evidenziato, tra l´altro, come il "(…) consenso può pacificamente (…) considerarsi esplicitato e manifestato dall´interessato, nel momento in cui il medesimo accede spontaneamente al form contatti dell´azienda e chiede a questa di ricevere delle informazioni. L´apposizione del flag per esprimere il consenso può essere considerata un´operazione ridondante, che non può quindi avere influenze negative sulla legittimità del trattamento";

VISTE le reiterate convocazioni per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981(note nn.rr. 12888/U del 27 maggio 2010, 20500/U del 15 settembre 2010 e 25133 del 12 novembre 2010) inoltrate alla società, a fronte delle quali, dopo due richieste di rinvio, la stessa non si è presentata il giorno indicato nella terza convocazione;

RITENUTO che le argomentazioni addotte risultano idonee solo parzialmente per escludere le responsabilità in relazione a quanto contestato. Riguardo la violazione afferente l´informativa agli interessati di cui all´art. 13 del Codice, si evidenzia che l´art. 13 del Codice dispone che il titolare fornisca agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali "previamente", ovvero prima che abbiano inizio le operazioni relative al trattamento stesso, a nulla rilevando che tali informazioni vengano rese all´interessato successivamente. Nel caso di specie, il trattamento dei dati, secondo la previsione dell´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice, è iniziato con la raccolta degli stessi effettuata tramite i due form dei siti Internet www.aquilus.it e www.aquilusspas.it, senza che, a fronte di tale operazione, venisse resa la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice così come accertato ai sensi dell´art. 14 della legge n. 689/1981dalla Guardia di finanza. Sul punto, peraltro, si rileva l´erroneo richiamo del provvedimento del Garante datato 19 giugno 2008 che concerne, diversamente dal caso di specie, la semplificazione di alcuni adempimenti a fronte di trattamenti di dati personali effettuati per esclusive finalità amministrative e contabili;

RILEVATO, invece, che l´altra violazione contestata, prevista dall´art. 23 e sanzionata dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, deve essere archiviata atteso che, da quanto accertato, non risulta che il trattamento di dati in questione abbia finalità ulteriori rispetto a quelle esplicitamente richiamate nel form di raccolta (fornire informazioni agli interessati). Questo determina che il servizio fornito si deve ritenere unicamente finalizzato alla richiesta di informazioni e pertanto il consenso al trattamento, nel caso di specie, non è richiesto sulla base di quanto previsto dall´art. 24, comma 1 lett. b) del Codice;

CONSIDERATO, quindi, che sulla base degli atti e degli elementi forniti nel corso del procedimento non sussistono elementi per applicare la sanzione prevista dall´art. 162 comma 2-bis;

RILEVATO, invece, che la società ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) omettendo di rendere agli interessati l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054);

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici in relazione all´entità del pregiudizio o del pericolo e all´intensità dell´elemento psicologico, mentre, riguardo alle modalità concrete della condotta, si rileva l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice nei due distinti form di raccolta ognuno dei quali all´interno di un diverso sito Internet;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, la società non ha fornito alcun elemento di valutazione;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, si rileva che la società è in liquidazione (concordato preventivo) dal 29 gennaio 2010;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo con riferimento alla contestazione relativa alla violazione di cui all´art. 23 del Codice;

ORDINA

ad Abi Group s.r.l., con sede in Adro (Bs) via Pezzotti n. 41, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161, relativamente all´art. 13 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 11 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1876962
Data
11/09/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca