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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Sarzana - 11 ottobre 2011 [1876974]

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[doc. web n. 1876974]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Sarzana - 11 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 378 dell´11 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 13 ottobre 2009 nei confronti del comune di Sarzana, con sede in Sarzana (SP), Piazza Matteotti n. 1, in persona del legale appresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 19, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che l´Ufficio, a seguito del reclamo del sig. Paolo Paterno pervenuto il 16 dicembre 2008 e della segnalazione del sig. Massimiliano Marianetti pervenuta in data 16 gennaio 2009, con cui veniva lamentato l´illecito trattamento dei dati personali connesso alle rilevazioni delle violazioni del Codice della strada, avvenute entrambe il 13 marzo 2008, formulava due richieste di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice, rispettivamente datate 18 maggio 2009 (prot. n. 10932/61300) e 25 giugno 2009 (prot. n. 14541/61526) con cui si invitava il Comune di Sarzana a fornire ogni elemento utile alla valutazione del caso, con particolare riferimento alla designazione degli incaricati e di eventuali responsabili del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice;

RILEVATO che il Comune di Sarzana, con nota del 20 luglio 2009, allegava le designazioni a responsabili del trattamento effettuate nei confronti di GE.FI.L. Spa e di Megasp srl, entrambe datate 15 luglio 2009,  per l´esecuzione di servizi di gestione incasso delle sanzioni amministrative;

VISTO il verbale n. 22295/61300-61526 del 13 ottobre 2009 con cui è stata contestata al Comune di Sarzana la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale il Comune ha rilevato "come l´illecito amministrativo de quo, se commesso, sia comunque avvenuto in occasione dell´elevazione dei due verbali di contravvenzione in data 13.3.2008". Pertanto, poiché al momento della commissione dell´illecito amministrativo, non era in vigore la norma sanzionatoria di cui all´art. 162, comma 2-bis, (introdotta con il d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008)  ne deriva l´inapplicabilità della stessa al caso di specie;

PRESO ATTO dell´ulteriore documentazione inviata dal Comune di Sarzana in data 10 maggio 2010, a integrazione degli scritti difensivi, con cui è stata prodotta la "Convenzione di servizio integrativa" stipulata tra il Comune di Sarzana e la GE.FI.L. in data 20 luglio 2007, in cui, tra l´altro, si legge che "Il Responsabile operativo e dei rapporti con gli Enti Locali della Gefil (…) diviene responsabile del trattamento in outsourcing dei dati come da normativa vigente (…);

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte permettono solo in parte di escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione in oggetto. Sebbene la citata convenzione sia stata inviata ben oltre il termine stabilito per l´invio degli scritti difensivi, la disposizione relativa alla designazione di GE.FI.L. come responsabile del trattamento può essere considerata conforme alle disposizioni dell´art. 29 del Codice. Relativamente alla Megasp srl, invece, l´unico atto da cui si evince la nomina della stessa a responsabile del trattamento è quello datato 15 luglio 2009. Fino a quel momento, pertanto, la comunicazione dei dati personali a Megasp srl da parte dell´amministrazione, con riferimento a tutti gli atti di accertamento di violazioni al Codice della strada emessi dal Comune (e non solo quelli relativi ai sigg. ri Paterno e Marianetti) è avvenuta in carenza dei presupposti di legge. Tale comportamento configura un illecito amministrativo che si è protratto fino al momento della suddetta designazione, avvenuta, come da documentazione prodotta, solo il 15 luglio;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, comunicando dati personali a Megasp srl, in mancanza della designazione della medesima società a responsabile del trattamento, in violazione dell´art. 19, comma 3, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione introdotta dal d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009, che punisce la violazione delle disposizioni richiamate dall´art. 167, tra cui l´art. 19, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054]; 

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici se valutata in relazione all´entità del pregiudizio o del pericolo, alle modalità concrete della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, si rileva che il Comune ha provveduto alla nomina delle società come responsabili del trattamento successivamente alla richiesta di informazione di questo Ufficio;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che l´ente non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, non si rilevano elementi specifici idonei ad incidere sulla quantificazione della sanzione, trattandosi di ente pubblico;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);

RITENUTA la sussistenza degli elementi idonei a configurare uno dei casi di minore gravità previsto dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice, ragione per la quale l´importo della sanzione di cui al punto precedente può essere ridotto in misura pari a due quinti, per una somma di euro 8.000,00 (ottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

a Comune di Sarzana, con sede legale in Sarzana (SP), Piazza G. Matteotti n. 1, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo comune di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 11 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1876974
Data
11/09/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca