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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Remida srl - 26 ottobre 2011 [1877026]

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[doc. web n. 1877026]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Remida srl - 26 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 404 del 26 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATI i rapporti amministrativi predisposti dall´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali e dalla Guardia di finanza, Gruppo Monza, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativi ai verbali di contestazione per violazione amministrativa redatti, rispettivamente, in data 29 settembre 2009 e 26 novembre 2009 nei confronti di Remida srl, con sede in Monza, Via Carlo Alberto n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la violazione degli articoli 157 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice");

CONSIDERATO che, a seguito della segnalazione pervenuta il 21 ottobre 2008 con cui la sig.ra Maddalena Bartesaghi lamentava l´installazione di una videocamera nel proprio condominio da parte della Remida srl, esercente attività commerciale nello stesso stabile, orientata verso l´ingresso di proprietà comune e in assenza di un´idonea informativa, l´Autorità formulava una richiesta di informazione ai sensi dell´art. 157 del Codice (prot. n. 13526/60454 del 12 giugno 2009) diretta a conoscere le modalità con cui si era dato adempimento a quanto disposto dal Codice e dal Provvedimento sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004, in vigore all´epoca dei fatti;

CONSIDERATO che la citata richiesta di informazioni risulta regolarmente notificata mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo;

VISTO il verbale n. 21113/60454 del 29 settembre 2009 con cui è stata contestata a Remida s.r.l. la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, per non aver fornito nessun chiarimento in ordine alla vicenda segnalata;

CONSIDERATO, altresì, che la Guardia di finanza, Gruppo Monza, in esecuzione della delega del Garante (prot. n. 21115/U del 29 settembre 2009) e in attuazione della medesima richiesta di informazioni, ha svolto gli accertamenti di cui ai verbali di operazioni compiute in data 25 e 26 novembre 2009 da cui è risultato che presso la sede della società Remida è installato un sistema di videosorveglianza composto di 6 telecamere, posizionate sia all´interno che all´esterno del negozio, a fronte del quale non è stata fornita idonea informativa agli interessati, ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 26 novembre 2009 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dai predetti rapporti che non risultano essere stati effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 con cui la società ha dichiarato che, con riferimento alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informazione al Garante, non ha potuto fornire i chiarimenti richiesti a causa del "disordine nella gestione delle pratiche amministrative" dovuto all´apertura di una nuova sede, che ha comportato frequenti assenze del titolare dalla sede di Monza. Secondo la parte, inoltre, "il personale che le ha ricevute non si è reso conto dell´importanza di tali richieste", perché nella citata richiesta di informazioni mancava ogni indicazione delle sanzioni di cui all´art. 164 del Codice, che, altrimenti, avrebbe determinato una sollecita risposta. A testimonianza della buona fede la società ha allegato copia di una e-mail, datata 23 luglio 2008, con cui chiedeva all´Ufficio del Garante un parere sulla corretta installazione del sistema di videosorveglianza e a cui non è stata fornita alcuna risposta. Quanto alla contestazione per omessa informativa, la parte ha preliminarmente osservato che il sistema installato presso l´esercizio commerciale non consente la registrazione delle immagini, ma una "visualizzazione differita", in grado, cioè, di "posticipare di qualche ora l´eventuale visione di filmati nel caso in cui si accorga che qualcosa è stato indebitamente sottratto dal negozio". In considerazione del tipo di registrazione effettuata, la parte ha ritenuto che fosse sufficiente indicare, nel cartello posto all´ingresso del locale, la finalità del trattamento e il richiamo all´art. 13 del Codice;

LETTO il verbale di audizione delle parti, redatto in data 17 giugno 2010 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società ha ribadito quanto affermato negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della società in ordine a quanto contestato. Con riguardo alla contestazione di cui all´art. 164, si rileva che la richiesta di informazione formulata ai sensi dell´art. 157 del Codice, e notificata alla parte il 16 giugno 2009, diversamente da quanto sostenuto, contiene l´avvertimento dell´eventuale applicazione della sanzione amministrativa in caso di mancato riscontro nel termine prescritto. Pertanto, non è scusabile il comportamento posto in essere dalla società, che è stata debitamente informata di tutte le conseguenze connesse alla mancata risposta alla citata richiesta di informazioni. La omessa informazione al Garante ha, peraltro, richiesto un supplemento istruttorio, effettuato mediante ispezione delegata alla Guardia di finanza, all´esito del quale è stata accertata la violazione dell´art. 13 del Codice per inidonea informativa agli interessati in relazione al sistema di videosorveglianza installato. La contestazione è stata elevata, in particolare, per l´inidoneità dell´informativa minima, posizionata all´esterno del locale, e per l´assenza di un avviso circostanziato, riportante tutti gli elementi dell´art. 13, all´interno dello stesso. Sul punto, si rileva che il provvedimento sulla videosorveglianza, adottato dal Garante l´8 aprile 2010, pur auspicando l´apposizione di un´informativa completa, dispone che nelle aree videosorvegliate sia comunque resa l´informativa minima, da cui risultino esplicitamente il titolare e le finalità del trattamento. Nel caso di specie, considerato che la telecamera è posta all´esterno del locale, la mancata indicazione del titolare del trattamento può costituire, per gli interessati, un impedimento alla corretta individuazione dell´effettivo titolare del trattamento. Quanto, infine, alla e-mail  inviata al Garante e diretta a ottenere un parere sulla corretta installazione del sistema di videosorveglianza, si rileva che la suddetta e-mail, inviata a installazione già effettuata, non esclude la responsabilità della società rispetto alla violazione commessa;

RILEVATO, quindi, che la società non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di informazioni formulata dal Garante in violazione di quanto disposto dall´art. 157 del Codice e che la stessa ha effettuato un trattamento di dati personali per mezzo di un sistema di videosorveglianza senza rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione dell´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, relativamente alla violazione di cui all´art. 164 del Codice, la violazione non può essere considerata di lieve entità se posta in relazione all´entità del pregiudizio e del pericolo, alle modalità della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico, mentre con riguardo alla violazione di cui all´art. 161, gli stessi elementi assumono una connotazione meno rilevante considerando che la società aveva comunque predisposto un´informativa, ancorché inidonea;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, si rileva che la società ha fornito i chiarimenti richiesti solo a seguito della richiesta di informazioni delegata alla Guardia di finanza e che, con gli scritti difensivi, ha dichiarato di aver integrato le informative;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulta avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva che la società ha conseguito per l´anno 2010 una rilevante perdita di esercizio;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 6.000,00 (seimila) per la violazione di cui all´art. 161, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione di cui all´art. 164;

RITENUTO, inoltre, che, con riferimento alla violazione di cui all´art. 161, ricorrano le condizioni per applicare la diminuzione prevista dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice nella misura pari a 2.400,00 euro (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

a Remida srl, con sede in Monza, Via Carlo Alberto n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 22.400,00 (ventiduemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 164 del Codice, indicate in motivazione frazionandole, in accoglimento alla richiesta di rateizzazione, in 20 rate mensili dell´importo di 1120,00 euro (millecentoventi) i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 22.400,00 (ventiduemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 26 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1877026
Data
26/09/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca