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Provvedimento del 15 dicembe 2011 [1877102]

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[doc. web n. 1877102]

Provvedimento del 15 dicembe 2011

Registro dei provvedimenti
n. 481 del 15 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,  e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato il 3 agosto 2011 da XY nei confronti di Il Gazzettino S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Gazzettino", con il quale la ricorrente, in relazione alla pubblicazione integrale, comprensiva di dati identificativi della stessa (nome, cognome e comune di residenza), di una lettera inviata al predetto quotidiano al fine di vederla pubblicata nella rubrica della posta dei lettori, con la richiesta di "omettere però, a fine testo, la pubblicazione del (…) nome e cognome e di riportare (…) solo le iniziali, o la dicitura "lettera firmata"", ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali,  di conoscere le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento dei dati che la riguardano, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, opponendosi altresì all´ulteriore trattamento dei suoi dati; la ricorrente ha, in particolare, lamentato che la diffusione non autorizzata dei suoi dati avrebbe comportato una lesione dell´immagine della medesima in ambito lavorativo, ponendone in pericolo la posizione professionale;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 agosto 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva comunicazione dell´11 novembre 2011 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 2 settembre 2011, con cui Il Gazzettino S.p.A. ha fornito riscontro alle istanze avanzate dalla ricorrente, dichiarando, tra l´altro, di non disporre "di proprie banche dati redazionali (salvo, ovviamente quella costituita dall´archivio storico visionabile presso la sede del giornale)", nonché di aver comunque provveduto ad eliminare i dati personali della ricorrente;

VISTA la nota, datata 18 novembre 2011, con cui la resistente ha altresì  rappresentato che i fatti denunciati dalla ricorrente nella lettera inviata al giornale risultavano qualificati proprio dalla professione esercitata dalla medesima conferendo, dunque, agli stessi una rilevanza sociale tale da legittimarne la pubblicazione "senza imporre al quotidiano di ometterne la "Fonte", ossia l´autrice della lettera-denuncia. (…) la signora XY inviando una denuncia firmata e dettagliata ha, di fatto, fornito al quotidiano una notizia di rilevanza pubblica (…) che come tale poteva essere pubblicata, nella sua interezza, indicazione dell´autore compresa";

VISTA la nota, datata 30 novembre 2011, con cui la ricorrente ha eccepito di aver esplicitamente richiesto, nella domanda di pubblicazione della propria lettera, di omettere l´indicazione per esteso del nominativo rilevando come "l´unica cosa che Il Gazzettino precisa nelle sue rubriche è di non accettare lettere anonime inviate alla redazione", senza tuttavia prevedere "da nessuna parte che la firma debba sempre essere pubblicata per esteso";

RILEVATO anzitutto che l´interpello preventivo risulta proposto correttamente nei confronti della redazione centrale e della competente redazione locale del quotidiano in questione;

RITENUTO che, in ordine alle specifiche richieste avanzate dalla ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice (le uniche per le quali è possibile proporre ricorso al Garante), di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, avendo il titolare del trattamento provveduto a fornire un riscontro sufficiente, eliminando, tra l´altro, i dati dell´interessata dal proprio archivio;

RILEVATO comunque, in ordine al diverso profilo relativo alla pubblicazione degli estremi identificativi dell´interessata, che la redazione del giornale, come si evince anche da un estratto della rubrica allegato al ricorso, richiede espressamente che le lettere inviate contengano i dati degli autori delle stesse, rientrando poi in una libera valutazione della testata giornalistica la decisione circa le modalità di pubblicazione più opportune (da effettuarsi secondo i canoni di cui al codice deontologico in materia di giornalismo);

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Il Gazzettino S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 15 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1877102
Data
15/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso