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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di C.O.E.STRA. S.p.A. - 10 novembre 2011 [1877672]

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[doc. web n. 1877672]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di C.O.E.STRA. S.p.A. - 10 novembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 416 del 10 novembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATI il verbale di operazioni compiute del 29 settembre 2009 e il verbale di contestazione per violazione amministrativa, redatto in data 10 novembre 2009 nei confronti di C.O.E.STRA. S.p.A., con sede in Firenze, via Curzio Malaparte n. 12-14, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la violazione dell´articolo 33 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice"), che qui si intendono integralmente richiamati;

VISTO che C.O.E.STRA. S.p.A. non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che l´attività svolta dalla società configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per il quale dovevano essere assolti gli obblighi di cui all´art. 33 del Codice;

CONSIDERATO, quindi, che C.O.E.STRA. S.p.A. si è resa responsabile di non aver provveduto alla designazione degli incaricati del trattamento, ai sensi dell´art. 30 del Codice, con ciò determinando la mancata applicazione di quella parte di misure minime di sicurezza (art. 33 del cit. Codice) che il Codice stesso riconduce all´attività degli incaricati del trattamento medesimo, e, di conseguenza, l´applicazione della sanzione di cui all´art. 162, comma 2- bis, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con la legge 20 novembre 2009, n. 166, che puniva la violazione delle misure indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) la violazione delle misure minime di sicurezza, pur non presentando caratteristiche particolari per quanto riguarda l´intensità dell´elemento psicologico, riguarda tutte quelle misure previste dal disciplinare tecnico (allegato B al Codice) la cui applicazione presuppone la designazione degli incaricati;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere favorevolmente apprezzato il comportamento della società che ha provveduto, in ottemperanza alle prescrizioni impartite ai sensi dell´art. 169, comma 2, del Codice, all´effettuazione degli adempimenti in precedenza omessi, rimuovendo le cause della violazione contestata;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, invece, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, devono essere apprezzati in termini di aumento della sanzione gli elementi desumibili dal bilancio d´esercizio della società per l´anno 2009, individuati nel volume d´affari realizzato dalla società;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, in misura pari a euro 30.000,00 (trentamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a C.O.E.STRA. S.p.A., con sede in Firenze, via Curzio Malaparte n. 12-14, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis del Codice, come determinata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 10 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1877672
Data
10/10/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca