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Newsletter del 27 marzo 2012

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Telemarketing: basta telefonate indesiderate anonime
Il Garante dispone nei confronti di tre società il blocco dei dati utilizzati illecitamente

 

Non solo effettuavano chiamate pubblicitarie indesiderate ad utenze iscritte nel Registro delle opposizioni, ma non rendevano identificabile la linea chiamante, impedendo in tal modo agli abbonati di poter tutelare i loro diritti. E´ per questi motivi che il Garante privacy ha fatto scattare provvedimenti di blocco del trattamento dei dati nei confronti di tre società operanti nel settore del telemarketing. [vedi provvedimenti doc. web n. 18770651877080 e 1878559]

Le società, che forniscono servizi di call center per promuovere prodotti e servizi di altre aziende, avevano infatti contattato utenze telefoniche iscritte nel Registro delle opposizioni, non rispettando quindi le nuove norme sul telemarketing che considerano illecito l´utilizzo di questi dati. Inoltre, sempre in violazione di queste norme e di quelle del Codice in materia di protezione dei dati personali, avevano contravvenuto all´obbligo di presentare l´identificazione della linea chiamante. Il Codice privacy, in particolare, vieta espressamente ai soggetti che effettuano chiamate commerciali e promozionali di camuffare o celare la loro identità.

Alla luce di queste violazioni, oltre a dichiarare illecito il trattamento dei dati effettuato dalle tre società, il Garante ha dunque disposto una misura pesante come il blocco che impedisce alle tre società l´uso dei dati raccolti fino a quando esse non si metteranno in regola e invieranno agli Uffici dell´Autorità la documentazione che comprovi l´avvenuto adeguamento. Il Garante si è comunque riservato di valutare la possibilità di contestare alle società anche sanzioni amministrative.

E´ stata disposta,infine, l´apertura di autonomi procedimenti nei confronti delle aziende che si sono avvalse dei servizi dei tre call center, per accertare la liceità dei trattamenti svolti.

 



Albo pretorio on line e privacy dei cittadini

 

Trascorsi i tempi previsti dalla legge per pubblicare documenti nell´albo pretorio on line, il Comune deve rimuovere dal sito istituzionale quelli che contengono dati personali o renderli anonimi. La diffusione di informazioni in grado di identificare le persone oltre i termini stabiliti è illecita.
Lo ha affermato il Garante nel vietare [doc  web n. 1876679] ad un Comune di diffondere ulteriormente in Internet, oltre i 15 giorni stabiliti dalla norma, i dati personali di una donna contenuti in una deliberazione della Giunta comunale. Il Comune inoltre, dovrà apportare le necessarie modifiche  per mettersi in regola con le Linee guida adottate nel 2011 dal Garante in materia di pubblicazione on line dei documenti.  Il caso è stato sollevato da una donna che si è rivolta all´Autorità lamentando una illecita diffusione di dati a causa della permanenza sul sito del Comune, oltre i termini di legge, di una delibera di giunta comunale contenente nome e cognome, indirizzo e dispositivo di una sentenza di rigetto di un ricorso presentato contro un accertamento Ici.  Informazioni che anche dopo un primo intervento del Garante e nonostante le modifiche apportate dal Comune continuavano ad essere presenti sul sito. Pur avendo infatti modificato le modalità di pubblicazione delle delibere riguardanti i ricorsi, sostituendo i nominativi dei ricorrenti con degli omissis, la delibera con il nome della donna era sempre reperibile sul sito, determinando così una illecita diffusione di dati non consentita da alcuna norma. Con separato provvedimento l´Autorità sta valutando gli estremi per contestare al Comune una sanzione amministrativa per l´illecito commesso.

 

 



Ztl: il Garante dà via libera all´uso delle Rfid
Il nuovo sistema verrà installato a Verona

 

Il Garante ha dato via libera all´adozione da parte del Comune di Verona di un sistema basato sulle radiofrequenze, per la registrazione dell´orario di ingresso e di uscita dalla zona a traffico limitato (Ztl) dei veicoli che trasportano merci. Il sistema di rilevazione ha lo scopo di evitare che i veicoli autorizzati allo scarico-carico merci rimangano all´interno della Ztl oltre il limite concesso dalle ordinanze e di comminare sanzioni in caso di violazione.

Il progetto, che si avvale della tecnologia Rfid (Radio Frequency Identification), identifica automaticamente le vetture attraverso onde elettromagnetiche, mediante la "lettura" di un "tag" (un´etichetta installata sulle vetture autorizzate contenente un codice univoco) da parte di antenne poste in corrispondenza dei varchi.

Il Garante, esaminato il progetto, ha ritenuto opportuno fornire al Comune specifiche prescrizioni, tra cui l´obbligo di fornire idonea informativa ai possessori dei veicoli, di adottare adeguate misure di sicurezza, di stabilire tempi precisi di conservazione dei dati. Le informazioni sul veicolo infatti dovranno essere registrate in ingresso ed essere cancellate in uscita se rientrano nell´orario di accesso consentito. Solo in caso contrario verranno associate ai dati personali del proprietario e conservate fino al momento di comminare la sanzione prevista. Il Comune dovrà designare gli incaricati del trattamento dei dati e individuare diversi livelli di acceso ai dati in relazione alle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.

Nessun rilievo è stato sollevato dal Garante rispetto al divieto di controllo a distanza dei lavoratori addetti al trasporto: il progetto non prevede, infatti, di tracciare i veicoli da monitorare, non essendo registrata alcuna informazione sul percorso seguito dal veicolo.


 

 


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