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Provvedimento del 21 dicembre 2011 [1878519]

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[doc. web n. 1878519]

Provvedimento del 21 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 497 del 21 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 9 agosto 2011 nei confronti di Unicredit S.p.A. con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Santo Lopes, nel ribadire le istanze già formulate in sede di interpello preventivo, nonché in alcune precedenti richieste avanzate ai sensi dell´art. 119 del testo Unico Bancario (d.lg. n. 385/1993), e solo parzialmente riscontrate, ha chiesto di accedere ai dati relativi ad un rapporto di conto corrente bancario, ora estinto, di cui la medesima risultava cointestataria, insieme al coniuge attualmente defunto, contenuti in una serie di documenti puntualmente individuati e chiedendo altresì di accedere ai dati contenuti in ogni altra ulteriore documentazione eventualmente detenuta in merito dall´istituto di credito; la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 settembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 17 ottobre 2011, nonché la nota del 3 novembre 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 7 ottobre 2011, con la quale la banca resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dalla ricorrente, ha rappresentato che "alla data del ricorso soltanto un´esigua parte della documentazione richiesta restava ancora da evadere", avendo provveduto a fornire ampia parte dei dati richiesti già a seguito del previo interpello dell´8 giugno 2011 ed evidenziando, a tale proposito, come le istanze precedenti a tale data, più volte richiamate dall´interessata, non siano riconducibili alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, ma alla diversa disciplina di cui all´art. 119 del T.u.b.; il titolare del trattamento ha peraltro manifestato l´impegno a trasmettere la documentazione residua entro breve termine; vista la successiva nota, datata 10 ottobre 2011, con cui Unicredit S.p.A., ad integrazione dei dati già trasmessi prima della proposizione del ricorso, ha comunicato dati aggiuntivi relativi a documenti reperiti a seguito di ulteriori ricerche, alcuni dei quali trasmessi in copia;

VISTA la nota, datata 17 ottobre 2011, con cui la ricorrente, eccependo l´incompletezza del riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta di estrazione dei dati relativi ai documenti richiesti, ma non ancora comunicati, chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota, datata 8 novembre 2011, con cui l´istituto bancario ha comunicato alla ricorrente ulteriori dati rinvenuti, unitamente a copia della relativa documentazione, riservandosi di trasmettere la restante parte relativa ad alcuni assegni bancari "per i quali le ricerche risultano tuttora in corso";

VISTA la nota, datata 3 novembre 2011, con cui la ricorrente, nel lamentare la parzialità dei riscontri forniti dalla resistente, ha ribadito le proprie richieste volte ad ottenere l´integrazione della documentazione già ricevuta chiedendo, in particolare, di ottenere la conferma circa "l´esistenza o meno di ulteriori documenti (diversi da quelli analiticamente indicati nell´interpello preventivo dell´8 giugno 2011) contenenti dati personali relativi agli intestatari del conto corrente", la comunicazione dell´elenco dettagliato di tutti gli effetti cambiari a carico della ricorrente e/o del marito defunto, nonché di tutti i titoli tratti e versati sul conto corrente medesimo;

VISTE le note, datate 23 novembre, 25 novembre e 5 dicembre 2011, con cui la banca resistente, nel ribadire le difficoltà incontrate nell´evasione delle richieste in virtù "della loro ampiezza e della loro stratificazione nel tempo", ha comunque fornito riscontro a quanto evidenziato dall´interessata nella nota del 3 novembre 2011, individuando analiticamente "gli assegni che restano da consegnare", nonché "l´elenco degli effetti cambiari a carico" dei cointestatari del conto ancora da comunicare;

VISTA la nota, datata 9 dicembre 2011, con cui la ricorrente, nel contestare la veridicità di parte delle dichiarazioni rese dalla resistente, ha ribadito ulteriormente la richiesta di ottenere "l´estrazione totale e gratuita dei dati personali contenuti in tutti i documenti bancari (…) relativi agli intestatari del conto corrente n. (…) a partire dall´anno 2000", comprensiva dei dati riferiti a terzi, insistendo altresì per l´addebito delle spese del procedimento in capo al titolare del trattamento;

RILEVATO che l´art. 7 attribuisce all´interessato il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali che lo riguardano che siano effettivamente ed attualmente conservati dal titolare del trattamento, che vanno estratti secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, con esclusione dei dati personali di terzi; rilevato altresì che tale articolo disciplina le modalità di riscontro alle richieste dell´interessato, mediante estrazione dei dati a cura del responsabile o dell´incaricato del trattamento e successiva comunicazione dei medesimi anche in forma orale o mediante presa visione degli stessi tramite strumenti elettronici o, se vi è specifica richiesta dell´interessato, mediante trasposizione su supporto cartaceo o informatico, escludendo con ciò che le concrete modalità di estrazione possano essere stabilite dal richiedente (come ad esempio chiedendo la formazione di elenchi o rapporti); rilevato peraltro che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover accogliere parzialmente il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare ad Unicredit S.p.A. di comunicare alla ricorrente, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice e tenuto conto del limite decennale di conservazione dei dati di cui al d.lg. 385/1993 (Testo unico in materia bancaria), i dati relativi ai documenti indicati dalla medesima nell´atto introduttivo del procedimento, ma in parte non ancora rinvenuti dall´istituto di credito resistente, qualora tuttora disponibili, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi, entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dandone conferma entro il medesimo termine a codesta Autorità;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere in ordine ai dati comunicati dal titolare del trattamento nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Unicredit S.p.A. di comunicare alla ricorrente, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi, i dati relativi ai documenti bancari indicati dalla medesima, ma, ad oggi, non ancora rinvenuti dall´istituto di credito, qualora tuttora disponibili, entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dandone conferma a questa Autorità entro lo stesso termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati comunicati nel corso del procedimento;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Unicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice e dell´art. 10 del d.lg. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 21 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1878519
Data
21/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso