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Provvedimento del 21 dicembre 2011 [1878532]

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[doc. web n. 1878532]

Provvedimento del 21 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 498 del 21 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato l´8 agosto 2011, presentato da XY nei confronti di Radio Studio Vivo s.r.l., in qualità di editore del sito internet www.ciaocomo.it, con il quale il ricorrente in relazione alla pubblicazione sulla predetta testata giornalistica online di un articolo ("KW"), contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo era stato coinvolto, ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, di ottenere, in via principale, la cancellazione dei dati in questione, ovvero "ordinare al titolare del trattamento di adottare una misura idonea ad assicurare che i motori di ricerca esterni al sito internet (…) possano rinvenire i dati personali nell´articolo pubblicati", lamentando altresì la lesione subita, tenuto conto della "figura professionale screditata con conseguente ripercussione per l´azienda e per gli affari in essa svolti", nonché dei "problemi nei rapporti sociali dovuti all´immagine poco credibile" dell´interessato in relazione al contenuto del citato articolo; il ricorrente ha chiesto, infine, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 agosto 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 novembre 2011, con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota, anticipata via fax in data 16 settembre 2011, con la quale Radio Studio Vivo s.r.l., nel sostenere di aver accolto la richiesta del ricorrente "pro bono pacis" e per tutelarne "l´identità e la riservatezza", ha comunicato di aver sostituito il nome e il cognome dello stesso "con le semplici iniziali", nonché di aver posto in essere "tutte le misure tecniche necessarie ad evitare l´estrazione automatica della notizia da parte dei motori di ricerca";

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, avendo il titolare del trattamento provveduto a sostituire le sole iniziali al posto del nome e cognome del ricorrente, nonché a interdire l´indicizzazione dell´articolo in questione dai più diffusi motori di ricerca esterni al sito Internet (come confermato dalle ultime verifiche effettuate da questa Autorità in data 16.12.2011 sul sito www.ciaocomo.it, nonché su www.google.com);

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della specificità della vicenda in questione;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice e dell´art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 21 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1878532
Data
21/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso