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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Riabitalia s.r.l. - 10 marzo 2011 [1878891]

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[doc. web n. 1878891]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Riabitalia s.r.l. - 10 marzo 2011

Registro dei provvedimenti
n. 98 del 10 marzo 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 31 agosto 2009 nei confronti di Riabitalia s.r.l., con sede in Lugo di Romagna (Ra), via Carlo Pisacane n. 13, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Avv. Guglielmo Pepe, via Simone de Saint Bon n. 41, Roma in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che, a seguito della segnalazione dell´ing. Sandro Catta datata 30 giugno 2008 e inerente l´invio in pari data di un fax promozionale indesiderato, l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni alla citata società che, con la nota datata 15 settembre 2008, ha fornito riscontro consentendo di accertare che Riabitalia s.r.l. ha inviato un fax indesiderato di natura commerciale al segnalante in carenza di un esplicito consenso e senza aver reso la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 18804/59251 del 31 agosto 2009 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO che dal predetto rapporto non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO del provvedimento del Garante datato 13 maggio 2010 che, tra l´altro, ha dichiarato illecito il trattamento di dati personali in argomento svolto dalla predetta società;

VISTI gli scritti difensivi datati 20 ottobre 2009, 13 novembre 2009 e 14 giugno 2010 inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con i quali la società, nel lamentare sia il mancato rispetto del termine di notificazione del verbale di contestazione previsto dall´art. 14 della legge n. 689/1981 che l´erronea indicazione dell´importo della sanzione nel verbale di contestazione (euro 6.000,00) atteso che, all´epoca dei fatti, la norma sanzionatoria prevedeva una pena pecuniaria compresa tra un minimo di euro 3.000,00 a un massimo di euro 18.000,00, ha evidenziato di aver trattato i dati personali del segnalante, ricavati da una banca dati acquisita da Telextra s.r.l., per l´invio, a suo avviso legittimo, di comunicazioni promozionali ad un soggetto compreso nei cd. elenchi telefonici categorici. Telextra s.r.l. avrebbe reso l´informativa agli interessati secondo quanto previsto dall´art. 13, comma 5 del Codice, ciò determinando, secondo quanto previsto dal provvedimento del Garante datato 14 luglio 2005 sui cd. elenchi telefonici categorici, l´applicabilità, al caso di specie, di quanto previsto dall´art. 24, comma 1, lett. d), del Codice circa la legittimità del trattamento dei dati degli interessati senza il consenso preventivo. Inoltre risulterebbe inapplicabile, al caso di specie, la disciplina di cui all´art. 130 del Codice, attesa "(…) la natura prevalentemente informativa a fini didattici e di formazione professionale delle comunicazioni inviate da Riabitalia S.r.l. e non meramente commerciale  e pubblicitaria (…)".

CONSIDERATO che a fronte della richiesta di audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 formulata in data 20 ottobre 2009, la società, nella citata memoria difensiva del 14 giugno 2010, ha dichiarato di restare "(…) disponibile ad ogni ulteriore eventuale richiesta di chiarimenti";

RITENUTO che le argomentazione addotte non risultano idonee a escludere la responsabilità in ordine a quanto contestato, poiché l´accertamento della violazione contestata non risale al 18 settembre 2008, data di ricezione della segnalazione da parte dell´Autorità, bensì, come espressamente indicato nel verbale di contestazione, alla data del 18 agosto 2009 quando l´Ufficio ha valutato e riscontrato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell´illecito in argomento. Sul punto, infatti, il costante orientamento della giurisprudenza ha ormai reso pacifico il fatto che l´attività di accertamento dell´illecito amministrativo deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alle valutazioni dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi, dell´infrazione (ex multis Cass. Sez. II n. 12830 del 30 maggio 2006). Risulta poi inconferente quanto lamentato in ordine alla errata quantificazione della sanzione, atteso che gli importi, correttamente indicati nel verbale in argomento, sono previsti dalla legge che impone all´organo accertatore di indicare le modalità di estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, mediante il pagamento in misura ridotta  che, nel caso di specie è pari sia al doppio del minimo che al terzo del massimo il cui ammontare è di euro 6.000,000.

Inoltre, il citato provvedimento del Garante del 14 luglio 2005 sui cd. elenchi categorici, come peraltro anche esplicitato nel provvedimento del 13 maggio 2010 adottato in ordine alla segnalazione da cui trae origine la contestazione della sanzione amministrativa, consente un regime semplificato  per gli operatori, facendo però salve le peculiari garanzie operanti, anche nell´ambito degli elenchi categorici, per le comunicazioni di carattere promozionale effettuate ai sensi dell´art. 130 del Codice tra le quali è previsto l´invio di fax, ciò determinando l´inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina prevista dall´art. 3 della legge n. 689/1981. Sempre con riferimento a quanto argomentato relativamente all´art. 130 del Codice, si osserva, altresì, come le comunicazioni inviate dalla società al segnalante sono palesemente ricomprendibili nella categoria delle comunicazioni di natura promozionale attesa la finalità di commercializzazione di corsi formativi;

RILEVATO, pertanto, che la società  ha inviato fax di natura promozionale senza rendere la dovuta informativa agli interessati, ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila euro;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

a Riabitalia s.r.l., con sede in Lugo di Romagna (Ra), via Carlo Pisacane n. 13, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Avv. Guglielmo Pepe, via Simone de Saint Bon n. 41, Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si precisa che, avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 10 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti 

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1878891
Data
10/03/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca