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[doc. web n. 1878901]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Doss s.a.s. di Mazza Mario & C. - 26 gennaio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 034 del 26 gennaio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 14 ottobre 2008 nei confronti di Doss s.a.s. di Mazza Mario & C., con sede in Cormano (MI), via Bizzozzero n. 83, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che, a seguito del ricorso presentato dalla sig.ra Anna Foresio il 19 ottobre 2007 e relativo all´invio di materiale promozionale da parte di Alfa Medical di Vicinanza Alfonso e C. Snc, l´Ufficio del Garante, al fine di chiarire l´effettiva titolarità del trattamento, ha richiesto informazioni ex art. 157 del Codice (n. 12462/55231 del 27 maggio 2008) delegando il Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza (n. 12463/53969 del 27 maggio 2008) che ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 12 giugno 2008, dai quali è risultato che Alfa Medical ha affidato alla società Doss s.a.s., per mezzo di un contratto, la gestione del servizio di mailing per il reperimento di nuovi potenziali clienti;

VISTO il verbale di operazioni compiute del 12 giugno 2008 da cui è risultato che la società Doss s.a.s., per adempiere al contratto, ha acquistato dalla società Dataprofile elenchi contenenti dati personali (tra cui nome, cognome, indirizzo e numero di telefono) e li ha elaborati estrapolando quelli utili per l´invio di missive promozionali che ha poi predisposto per il successivo invio;

VISTO il verbale prot. n. 22668/55231 datato 14 ottobre 2008 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, comma 4, del Codice informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società Doss s.a.s. ha rilevato che "la contestazione notificata in data 28 ottobre 2008 è tardiva in quanto pervenuta dopo 130 giorni e quasi un anno dopo la conoscenza del fatto" in violazione di quanto stabilito nell´art. 14 della legge n. 689/1981; che la finalità della propria attività non è quella di inviare messaggi pubblicitari, ma di "fornire elenchi di indirizzi acquisiti da elenchi telefonici (…) o da altre fonti pubbliche e di fornirli a società che li utilizzano per il proprio marketing diretto" e, pertanto, "dal momento in cui il materiale è stato consegnato è terminata la titolarità in capo a Doss per passare in capo ad Alfamedical". La società, inoltre, richiamando l´art. 58 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), ha asserito che la suddetta disciplina "deroga alla richiesta di consenso per l´invio di materiale cartaceo diretto, (…) il commerciante non ha neppure l´obbligo di fornire una informativa preventiva (…)";

LETTO il verbale di audizione della parte, redatto il 23 febbraio 2010;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in ordine alla contestazione per omessa informativa agli interessati. Occorre preliminarmente precisare che il termine prescritto dall´art. 14 della legge n. 689/1981 entro cui notificare gli estremi della violazione decorre dalla data di accertamento, momento che non coincide né con la data di commissione della violazione né con quella della mera percezione del fatto, come sostenuto dalla società, ma con la data in cui sono acquisiti e valutati dall´organo accertatore tutti gli elementi rilevanti ai fini dell´individuazione della condotta sanzionatoria (Cass. Civ. 12830/06 e Cass. Sez. lav. 3115/04). Nel caso di specie, l´accertamento della violazione va ricondotto alla data della nota interna del 24 settembre 2008, con cui sono stati valutati i presupposti sanzionatori di cui all´art. 161 del Codice. Quanto al rilievo secondo cui la titolarità del trattamento è cessata nel momento in cui sono stati trasferiti i dati alla società Alfa Medical, esso è privo di fondamento ed è inconferente rispetto alla contestazione per omessa informativa. La Doss s.a.s., infatti, nel momento in cui ha acquisito i dati (elaborati e successivamente trasmessi ad Alfa Medical per l´invio delle missive promozionali) ha effettuato un trattamento di dati personali ex art. 4, comma 1, lett. a) del Codice. Poiché tali dati non sono stati raccolti presso gli interessati, ma sono stati acquistati da una azienda specializzata, l´informativa doveva essere fornita dalla Doss s.a.s. al momento della loro registrazione o della prima comunicazione, come previsto dall´art. 13, comma 4, del Codice. Risulta del tutto inconferente, inoltre, il richiamo al d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) che prevede un esonero dal consenso preventivo del consumatore per l´invio di materiale promozionale utilizzando tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle elettroniche. Con l´art. 19-bis del decreto legge del 30 dicembre 2005 n. 273 è stato previsto che l´esonero dal consenso preventivo del consumatore esplicasse effetti anche ai fini del consenso richiesto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, fermo restando, tuttavia, il rispetto degli altri adempimenti a tutela dei diritti dell´interessato, tra i quali quello relativo all´informativa;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13, comma 4, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila euro;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Doss S.a.s., con sede legale in Cormano (MI) via Bizzozzero n. 83, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 26 gennaio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1878901
Data
26/01/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca