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Ordinanza di ingiunzione nei confronti del dott. Mancini Endrio - 15 dicembre 2011 [1881213]

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[doc. web n. 1881213]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti del dott. Mancini Endrio - 15 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 484 del 15 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTI il questionario di audit ed il verbale di operazioni compiute redatti dall´Ufficio audit e sicurezza dell´Agenzia delle entrate - Direzione regionale delle Marche, in data 20 aprile 2009, nei confronti del dott. Mancini Endrio, nato a Montegranaro (AP, ora FM) il 27 aprile 1966, nella sua qualità di professionista iscritto all´albo dei dottori commercialisti, che qui si intendono integralmente richiamati;

VISTA la nota n. 2421/09 R.G.N.R. con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ha trasmesso all´Autorità copia dei suddetti atti per le determinazioni inerenti le prescrizioni di cui all´art. 169, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice");

ESAMINATO il verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 10 novembre 2009 nei confronti del medesimo dott. Mancini Endrio per la violazione dell´articolo 33 del Codice, che qui si intende integralmente richiamato;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale il dott. Mancini Endrio ha:

a) evidenziato che la propria attività di consulenza fiscale e tributaria ha subito, dall´anno 2006, "una progressiva diminuzione, sia per ragioni strutturali di mercato che per ragioni personali" e che "è proprio nel contesto di tali vicende [personali] che vanno individuate le cause del non puntuale rispetto delle prescrizioni richieste in tema di sicurezza dati personali";

b) rappresentato, circa l´adozione delle misure minime di sicurezza, di aver:

- "provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza, dell´atto d´incarico alla Rag. […] e degli ulteriori atti di incarico ai collaboratori";

- costituito "un archivio per la tenuta delle pratiche derivanti dalla residua attività di commercialista";

- "provveduto a disabilitare l´utilizzo del servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni mediante l´Agenzia [delle entrate]"

c) chiesto, in via principale, l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo ed in via subordinata l´applicazione del minimo edittale, unitamente alla rateizzazione dell´importo previsto in trenta rate mensili;

VISTO il verbale dell´audizione svoltasi il 25 gennaio 2011 in cui il dott. Mancini Endrio, oltre a ribadire quanto dichiarato negli scritti difensivi, ha chiesto l´applicazione dell´art. 164-bis, comma 1, del Codice, per gli stessi motivi già evidenziati nei predetti scritti difensivi;

RILEVATO che la violazione di cui all´art. 33 del Codice risulta accertata in atti e non contestata dalla parte;

RILEVATO che l´attività svolta dal dott. Mancini Endrio all´epoca dei fatti configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per il quale dovevano essere assolti gli obblighi di cui agli artt. 30 e 33 del Codice;

PRESO ATTO di quanto rappresentato e documentato in atti dal dott. Mancini Endrio in ordine al contesto ed alle circostanze in cui si è consumata la condotta omissiva in esame nonché in merito al comportamento complessivo tenuto dal professionista, con particolare riferimento alla tempestività con la quale ha proceduto all´adozione degli adempimenti in precedenza omessi, ed alla situazione reddituale dell´interessato;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con la legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce la violazione delle misure indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che, se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti nei medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

RITENUTO che, nel caso di specie, le modalità della condotta omissiva e le circostanze in cui si è consumata la violazione in esame, considerate nel loro complesse, siano idonee a configurare uno dei casi di minore gravità previsti dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra, la violazione in esame risulta assoggettata, in base al combinato disposto di cui agli artt. 162, comma 2-bis, e 164-bis, comma 1, del Codice, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ottomila euro a quarantottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso di specie:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici se valutata in relazione all´entità del danno o del pericolo, alle modalità concrete della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere favorevolmente apprezzato il comportamento del professionista che ha proceduto prontamente all´effettuazione degli adempimenti in precedenza omessi, rimuovendo le cause della violazione contestata;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che il professionista non risulta avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, devono essere apprezzati in termini di diminuzione della sanzione gli elementi desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal professionista per l´anno 2010;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, considerata di modesta gravità in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 8.000 (ottomila);

VISTO l´art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in tema di pagamento rateale della sanzione pecuniaria;

RITENUTO di poter parzialmente accogliere la richiesta di rateizzazione formulata dal dott. Mancini Endrio, frazionando la sanzione pecuniaria sopra indicata in sedici rate mensili dell´importo di euro 500 (cinquecento) cadauna;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

al dott. Mancini Endrio, nato a Montegranaro (AP, ora FM) il 27 aprile 1966, di pagare la somma di euro 8.000 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis, del Codice, indicata in motivazione, frazionandola in sedici rate mensili dell´importo di euro 500 (cinquecento) i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;

INGIUNGE

al medesimo professionista di pagare la somma di euro 8.000 (ottomila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 15 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1881213
Data
15/12/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca