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Parere del Garante su uno schema di regolamento riguardante dati e operazioni che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trat...

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[doc. web n. 1882020]

Parere del Garante  su uno schema di regolamento riguardante dati e operazioni che il Ministero dell´economia e delle finanze è autorizzato a trattare ed effettuare in applicazione della normativa sul funzionamento dei registri dei revisori legali e dei tirocinanti - 15 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 485 del 15 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´economia e delle finanze;

Visti gli articoli 20, 21 e 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Il Ministero dell´economia e delle finanze  ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di regolamento concernente l´individuazione dei tipi di dati e di operazioni che l´Amministrazione è legittimata, rispettivamente a trattare e ad effettuare, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lg. n. 196/2003 (d´ora innanzi "Codice").

Lo schema di regolamento inserisce nel decreto del Ministro dell´economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 255 ("Regolamento di attuazione degli articoli 20, 21 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali") una nuova scheda riguardante il trattamento di dati effettuato per accertare i requisiti di onorabilità delle persone che intendono iscriversi nei registri di competenza del Ministero dell´economia e delle finanze, ed in particolare nel registro dei revisori legali e dei tirocinanti.

L´odierno schema di integrazione del predetto decreto n. 255 del 2007 si è reso necessario per disciplinare il trattamento di "dati giudiziari" (come definiti dall´articolo 4, comma 1, lett. e, del Codice), in attuazione dei decreti sul funzionamento del registro dei revisori legali e di quello dei tirocinanti adottati dal Ministero dell´economia e delle finanze in applicazione dell´articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sui cui schemi il Garante ha reso recentemente parere, riservandosi, appunto, l´esame anche del presente schema, che completa la materia.

RILEVATO

La materia oggetto del presente schema di regolamento è di particolare delicatezza sotto il profilo della protezione dei dati personali in quanto riguarda il trattamento di "dati giudiziari", per il quale sono previste particolari garanzie (artt. 20, 21 e 22 del Codice).

In particolare tale trattamento si rende necessario in sede di accertamenti compiuti dal Ministero dell´economia e delle finanze sul possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per l´iscrizione al Registro dei revisori legali nonché al registro dei tirocinanti, attraverso l´acquisizione, tra l´altro, del certificato del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e di quello relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione.

Il trattamento di tali dati è autorizzato da norme di legge che specificano le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´articolo 21 del Codice, in quanto, da un lato, la fattispecie in questione riguarda l´accertamento, da parte di soggetti pubblici, dei requisiti di onorabilità delle persone (art. 69 del Codice), e, dall´altro, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione, degli archivi dell´amministrazione certificante "finalizzata…al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini" si considera operata per una finalità di rilevante interesse pubblico (art. 43, comma 2, d.P.R. n. 445/2000).

Per conformare pienamente la disciplina dell´iscrizione e della cancellazione dai predetti registri alle garanzie sancite dal Codice e consentire, così, all´Amministrazione interessata di trattare dati giudiziari in maniera legittima, l´odierno schema – con l´inserimento di un´apposita scheda nel decreto del Ministro dell´economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 255 - in ossequio ai requisiti previsti dal medesimo articolo 21 del Codice, individua i tipi di dati e di operazioni che l´amministrazione è autorizzata, rispettivamente, a trattare e ad effettuare.

CONSIDERATO

Il parere è reso su di una versione dello schema di regolamento che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni suggeriti dall´Ufficio del Garante ai competenti uffici dell´Amministrazione interessata nel corso di una riunione, volti a perfezionare il testo e a rendere effettivo il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati nell´ambito dei trattamenti previsti dai predetti regolamenti.

Le osservazioni dell´Ufficio hanno riguardato, in particolare, una più precisa indicazione delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento, consistenti nell´accertamento dei requisiti di onorabilità e nella verifica dei dati negli archivi delle amministrazioni certificanti; le modalità della raccolta dei dati e, più in generale, del trattamento.

L´odierno schema recepisce integralmente le predette osservazioni dell´Ufficio e, pertanto, il Garante non ha osservazioni da formulare.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento recante integrazione del decreto del Ministro dell´economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 255, e concernente l´individuazione dei tipi di dati e di operazioni che l´Amministrazione interessata è autorizzata, rispettivamente, a trattare e ad effettuare in applicazione della normativa sul funzionamento dei registri dei revisori legali e dei tirocinanti.

Roma, 15 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli