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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Il Marmo s.r.l. - 4 ottobre 2011 [1882115]

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[doc. web n. 1882115]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Il Marmo s.r.l. - 4 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 368 del 4 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto predisposto dalla Guardia di finanza di Verona, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 25 novembre 2009 nei confronti di Il Marmo s.r.l. con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), Via Scimmia n. 15, in persona del legale appresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 16688/53969 datata 27 luglio 2009), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 25 novembre 2009 dai quali è risultato che la società effettua una raccolta di dati personali (tra cui nome dell´azienda, n. telefono, città e indirizzo e-mail) tramite un form denominato "Contatti" presente alla pagina web del proprio sito Internet www.ilmarmo.it, a fronte dei quali è stata riscontrata la presenza della dicitura "Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della legge 196/2003", senza che venisse riportata l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 25 marzo 2009 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, senza negare l´esistenza della violazione accertata, ha chiesto che venisse attenuata la sanzione amministrativa comminata, in considerazione della minima gravità della violazione commessa. Infatti, secondo la parte, il form di raccolta dati è stato scarsamente utilizzato dagli utenti del sito, tanto da poter quantificare i contatti in poco più di una decina. Inoltre, la società ha fatto presente che la progettazione del sito Internet era affidata a uno studio di consulenza specializzato e confidava che questi avesse provveduto ad inserire un riferimento completo alla normativa sulla protezione dei dati personali. Solo al momento dell´ispezione della Guardia di finanza, ha potuto constatare l´assenza di ogni riferimento alla normativa in materia e, a dimostrazione della propria buona fede, ha già provveduto ad inserire un´adeguata informativa;

RITENUTO che, nel caso di specie, non è possibile escludere la responsabilità della società in ordine al fatto contestato sul presupposto della buona fede. Si deve rilevare, infatti, che la documentazione prodotta e relativa al rapporto con la società Poisson Web Consulting Sas, si riferisce alla rielaborazione tecnica del sito e non anche alla predisposizione del suo contenuto, atteso, tra l´altro, che nel sito in questione si legge che Responsabile del trattamento è il sig. Martini Luciano, legale rappresentante de Il Marmo. Pertanto, sulla base di tale documentazione e in assenza di una formale designazione della società Poisson Web Consulting Sas come responsabile del trattamento, la responsabilità per l´inidoneità o l´omissione dell´informativa va imputata alla società Il Marmo s.r.l., in quanto titolare del trattamento dei dati. Tale responsabilità non verrebbe meno, comunque, anche in presenza di una clausola contrattuale che prevedesse in capo alla società fornitrice del servizio il compito di inserire nel sito web l´informativa ex art. 13 del Codice. Ne consegue, pertanto, l´inapplicabilità al caso di specie della disciplina sulla buona fede, prevista dall´art. 3 della legge 689/1981. La disciplina sull´informativa, in vigore all´epoca dell´accertamento della violazione, è quella fissata nell´art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che individua una serie di requisiti di cui l´interessato deve avere conoscenza al momento del conferimento dei propri dati, e tali requisiti sono del tutto assenti nella formula posta in calce al form di raccolta dati;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici se valutata in relazione all´entità del pregiudizio o del pericolo, alle modalità concrete della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, la società ha provveduto ad inserire un´idonea informativa conforme alle disposizioni del Codice;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva che la società ha conseguito un utile di esercizio per l´anno 2010;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Il Marmo s.r.l., con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), Via Scimmia n. 15, in persona del legale appresentante pro-tempore,, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 4 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1882115
Data
04/10/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca