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Ordinanza di ingiunzione nei confronti dell'Impresa individuale Implantomat di Guidi Cristiano - 17 novembre 2011 [1884232]

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[doc. web n. 1884232]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti dell´Impresa individuale Implantomat di Guidi Cristiano  - 17 novembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 431 del 17 novembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATI i rapporti dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativi ai verbali di contestazione per violazioni amministrative redatti in data 24 settembre 2009 e 28 dicembre 2009 nei confronti dell´Impresa individuale Implantomat di Guidi Cristiano, con sede in Civitavecchia (Rm), via dei Colli n. 38, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rispettivamente per violazione degli artt. 157, 13, comma 4 e 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

CONSIDERATO che l´Autorità, a seguito della segnalazione della dott.ssa XY, datata 4 agosto 2009, con cui lamentava l´illecita pubblicazione e distribuzione di volantini pubblicitari (50.000) ritraenti la sua persona da parte dell´Impresa individuale, formulava una richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice, ritualmente notificata, datata 2 settembre 2009 (prot. n. 19034/U) alla quale non veniva fornito alcun riscontro da parte dell´Impresa individuale, in violazione di quanto previsto dall´art. 157 del Codice;

CONSIDERATO altresì che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza in attuazione di una nuova richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 20723/65133 datata 24 settembre 2009) volta a ottenere le medesime notizie della precedente richiesta di informazioni, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 1° ottobre 2009, dai quali è risultato che l´Impresa individuale Implantomat di Guidi Cristiano, dopo aver acquisito da un non meglio specificato sito Internet un´immagine della dott. XY, ha effettuato un trattamento di dati personali della segnalante pubblicando e distribuendo cinquantamila volantini pubblicitari recanti, tra l´altro, il suo ritratto, senza renderle l´informativa ai sensi dell´art. 13, comma 4 del Codice e senza acquisire il consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice;

VISTI i verbali nn.rr. 20800/65133 del 24 settembre 2009 e 28120/65133 del 28 dicembre 2009 con cui sono state rispettivamente contestate alla predetta Impresa le violazioni amministrative previste dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157 e dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 13 e 23,  informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

PRESO ATTO del provvedimento prescrittivo e inibitorio del Garante datato 12 novembre 2009;

RILEVATO che la parte è stata informata della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981 e che dai citati rapporti non risultano essere stati effettuati tali pagamenti;

RILEVATO, altresì, che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/81 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO che l´Impresa, in qualità di titolare del trattamento, non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di informazioni formulata dal Garante in violazione di quanto disposto dall´art. 157 del Codice e che la stessa ha effettuato un trattamento di dati personali della segnalante pubblicando cinquantamila volantini pubblicitari recanti, tra l´altro, il suo ritratto, e distribuendoli senza renderle l´informativa ai sensi dell´art. 13, comma 4 del Codice e senza acquisire il consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con Decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 166 del 20 novembre 2009, punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054);

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, l´entità del pregiudizio o del pericolo e l´intensità dell´elemento psicologico non sono connotati da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, si rileva coma l´Impresa, pur avendo provveduto tempestivamente alla distruzione dei volantini in questione in ottemperanza a quanto prescritto dal Garante nel provvedimento del 12 novembre 2009, ha fornito i chiarimenti richiesti solo a seguito di un´ulteriore richiesta di informazioni, delegata per l´esecuzione al Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che l´Impresa non risulta avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva la mancanza di elementi di rilievo;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161, nella misura del minimo pari a euro 6.000,00 euro (seimila); per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, nella misura del minimo pari a euro 20.000,00 (ventimila); per la violazione prevista dall´art. 164, nella misura del minimo pari a euro 10.000,00 (diecimila), per un importo complessivo pari a euro 36.000,00 (trentaseimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

all´Impresa individuale Implantomat di Guidi Cristiano, con sede in Civitavecchia (Rm), via dei Colli n. 38, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 36.000,00 (trentaseimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2 bis e 164 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima Impresa di pagare la somma di euro 36.000,00 (trentaseimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 17 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1884232
Data
17/11/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca