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[doc. web n. 1890453]

Parere del Garante su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica - 19 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 98 del 19 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Con nota del Capo dell´ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l´innovazione è stato chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica ai sensi dell´art. 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.".

Il regolamento è volto a dare attuazione all´articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, aggiunto dall´articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che all´odierno provvedimento demanda la disciplina, relativamente al personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici: a) della procedura per la verifica dell´idoneità al servizio del dipendente; b) della possibilità per l´amministrazione di adottare, in presenza di specifici presupposti e nei casi espressamente previsti, provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio; c) degli effetti sul trattamento giuridico ed economico di tale sospensione; d) del contenuto e degli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall´amministrazione in seguito all´effettuazione della visita di idoneità; e) della possibilità, per l´amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

RILEVATO

1. Trattamento di dati sensibili.

La materia oggetto del presente regolamento è di particolare delicatezza sotto il profilo della protezione dei dati personali in quanto le amministrazioni destinatarie del provvedimento, per poter effettuare le verifiche di idoneità al servizio dei dipendenti, previste dal medesimo regolamento e, prima ancora, dalla legge (art. 55-octies, cit.), devono trattare dati sensibili e, in particolare, dati idonei a rivelare lo stato di salute del personale, ai quali la normativa in materia di protezione dei dati personali riserva particolari garanzie.

In tale quadro, per conformare pienamente la disciplina prevista dal provvedimento in esame a tali garanzie è necessario inserire nel regolamento una disposizione che, in ossequio ai requisiti previsti dall´articolo 20 del Codice, individui i tipi di dati e di operazioni che le amministrazioni interessate sono autorizzate, rispettivamente, a trattare e ad effettuare.

In tal senso, potrebbe essere previsto un articolo ad hoc, quale quello che di seguito si suggerisce:

"Art…
(Trattamento dei dati sensibili)

1. In applicazione degli articoli 20 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, il presente regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni indispensabili in relazione alle finalità perseguite.
2. I soggetti e gli enti interessati all´applicazione del presente regolamento possono trattare, nei casi previsti, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati.
3. Possono essere effettuate, in conformità all´articolo 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati. Eventuali operazioni di estrazione, selezione ed elaborazione dei dati sono consentite solo previa indicazione scritta dei motivi. Operazioni di comunicazione sono consentite unicamente nei casi previsti dal presente regolamento e limitatamente ai dati indispensabili al perseguimento delle finalità sancite dal medesimo regolamento."

2. Presupposti per avviare la procedura per l´accertamento dell´inidoneità psicofisica del dipendente.

L´articolo 3 dello schema di regolamento disciplina i presupposti e l´iniziativa per l´avvio della procedura di verifica dell´idoneità al servizio del dipendente, che spetta all´amministrazione di appartenenza (o allo stesso interessato).

Mentre la lettera a) del comma 3 dell´articolo 3 subordina l´attivazione della procedura di verifica dell´idoneità al servizio da parte delle amministrazioni al verificarsi di circostanze obiettive (l´assenza del dipendente per malattia per un tempo superiore al primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento), le successive lettere b) e c) presuppongono invece un apprezzamento in certa misura "soggettivo" del verificarsi di talune circostanze che attengono, rispettivamente, alle condizioni di salute psichiche ovvero fisiche dell´interessato, tali da incidere, secondo un giudizio prognostico, sull´idoneità al servizio dello stesso. In particolare, poi, il regolamento qualifica taluna di queste circostanze ricorrendo a clausole di portata generale e non definite in maniera sufficientemente precisa (ad esempio, ai sensi della lettera b), devono sussistere disturbi del comportamento "gravi", i quali, a loro volta, devono "fondatamente" far presumere l´inidoneità psichica del lavoratore).

Tali valutazioni e la raccolta dei dati e degli elementi, ancorché indiziari, da esse presupposta, sono di particolare delicatezza, anche perché attengono - come già rilevato - a dati idonei a rivelare le condizioni di salute del lavoratore. Pertanto, la competenza in ordine alla valutazione di carattere prognostico  - necessaria per l´avvio della procedura di verifica dell´idoneità al servizio ai sensi delle citate lettere b) e c) – quale espressione di discrezionalità non amministrativa, ma tecnica non può essere attribuita in quanto tale all´amministrazione ma - anche in ossequio al principio di qualità ed esattezza dei dati - deve essere invece attribuita al medico competente, come risulta peraltro anche dai compiti relativi alla sorveglianza sanitaria che a tale figura sono conferiti dal testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni, sezione V del capo III). Tale rilievo è particolarmente importante ai fini del diritto alla protezione dei dati personali, in quanto garantisce che i dati idonei a rivelare lo stato di salute del dipendente siano trattati dai soggetti effettivamente competenti e titolari di funzioni inerenti alla cura e all´accertamento della salute del personale.

E´ pertanto necessario subordinare l´avvio della procedura di verifica dell´idoneità al servizio al previo accertamento, da parte del medico competente, della ricorrenza dei presupposti previsti dalle lettere b) e c) del comma 3 dell´articolo 3.

In tal senso, potrebbe pertanto essere sufficiente inserire, alle lettere b) e c), dopo la parola: "presumere", le seguenti: ", a giudizio del medico competente,".

3. Presupposti per adottare le misure cautelari nei confronti del dipendente.

Considerazioni analoghe a quelle appena svolte al punto 2 possono estendersi anche in relazione alla disciplina della sospensione cautelare dal servizio del dipendente di cui all´articolo 6 dello schema di regolamento.  In particolare, la ricorrenza dei presupposti di cui  alle lettere a) e b) del comma 1 dev´essere accertata dal medico competente, il quale formulerà anche il giudizio prognostico ivi previsto.

Pertanto, alle lettere a) e b) del comma 1 dell´articolo 6, dopo la parola: "presumere", dovrebbero essere inserite le seguenti: ", a giudizio del medico competente,".

4. Dipendente che presti servizio presso altra amministrazione.

L´articolo 3, comma 1, secondo periodo, dello schema di regolamento dispone che, qualora il dipendente presti servizio presso un´amministrazione diversa da quella di appartenenza, la procedura di accertamento dell´inidoneità psicofisica permanente è attivata dall´amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio. Al fine di elevare lo standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali trattati nell´ambito di tali procedure, è opportuno precisare che la suddetta segnalazione deve avvenire, in particolare, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati, di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d) e 22, comma 3, del Codice.

5. Modalità di comunicazione dei dati necessari per la procedura di verifica dell´inidoneità al servizio.

L´articolo 5, comma 5, dello schema prevede che "ordinariamente" (ma non esclusivamente) le comunicazioni tra uffici previste dal regolamento stesso avvengano per via telematica, in conformità a quanto previsto dal Codice dell´amministrazione digitale e dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

La norma non esclude, pertanto, forme di comunicazione più tradizionali, che tuttavia non disciplina. Appare perciò necessario integrare il regolamento, in parte qua, con la prescrizione di modalità per la trasmissione di dati nelle forme tradizionali che garantiscano la sicurezza dei dati trasmessi, mediante una previsione quale quella che di seguito si suggerisce o altra di analogo tenore: "In caso di trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione concernente l´applicazione del presente regolamento contenente dati relativi alle condizioni di salute dell´interessato è inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione.".

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica ai sensi dell´art. 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", con le seguenti condizioni:

a) sia inserita nel regolamento una disposizione che, in ossequio ai requisiti previsti dall´articolo 20 del Codice, individui i tipi di dati e di operazioni che le amministrazioni interessate sono autorizzate, rispettivamente, a trattare e ad effettuare, secondo la formulazione riportata al punto 1;

b) alle lettere b) e c) del comma 3 dell´articolo 3, dopo la parola: "presumere", siano inserite le seguenti: ", a giudizio del medico competente," (punto 2);

c) alle lettere a) e b) del comma 1 dell´articolo 6, dopo la parola: "presumere", siano  inserite le seguenti: ", a giudizio del medico competente," (punto 3);

d) sia precisato che la segnalazione di cui all´articolo 3, comma 1, secondo periodo, deve avvenire, in particolare, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati, di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d) e 22, comma 3, del Codice (punto 4);

e) il disposto dell´articolo 5 sia integrato con una previsione quale quella che di seguito si suggerisce o altra di analogo tenore: "In caso di trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione concernente l´applicazione del presente regolamento contenente dati relativi alle condizioni di salute dell´interessato è inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione." (punto 5);

e con preghiera di inserire, nel preambolo, il riferimento all´acquisito parere del Garante.

Roma, 19 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1890453
Data
19/05/11

Tipologie

Parere del Garante