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Dati sanitari: verificare l'identità dell'interessato prima di consegnare il referto medico - 1° marzo 2012[1893694]

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[doc. web n. 1893694]

Dati sanitari: verificare l´identità dell´interessato prima di consegnare il referto medico - 1° marzo 2012

Registro dei provvedimenti
n. 86 del 1° marzo 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

A seguito della pubblicazione di una notizia stampa, l´Ufficio del Garante ha appreso la vicenda di un paziente che, dopo aver eseguito una elettromiografia agli arti inferiori presso l´Ospedale civile di Legnano, aveva ricevuto, al posto del referto relativo all´esame clinico dallo stesso eseguito, quello riguardante la prestazione sanitaria resa ad un altro paziente. Successivamente, l´Ospedale aveva contattato il paziente invitandolo a distruggere il referto che gli era stato erroneamente consegnato in quanto relativo ad una prestazione sanitaria erogata ad un altro paziente e a tornare presso la struttura ospedaliera per ritirare il proprio referto.

Il predetto Ospedale, nella risposta alla richiesta di informazioni dell´Ufficio in merito alla suddetta vicenda, ha precisato che la notizia riportata dalla stampa riferisce un avvenimento realmente accaduto e che "in questo caso è stata consegnata copia del referto di un paziente ricoverato presso la (…) struttura" ad altro paziente.

Nella suddetta risposta, inoltre, viene precisato che nell´Ospedale "si applicano delle procedure per la corretta identificazione del paziente (che ritira il referto) che però nel caso specifico non hanno prodotto il risultato atteso".

A seguito di tale vicenda, l´Ospedale ha avviato un audit specifico in merito alle procedure di consegna dei referti in atto presso l´ambulatorio coinvolto dalla suddetta vicenda "al fine di identificare tutte le opportune azioni correttive".

OSSERVA

La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che gli esercenti le professioni sanitarie debbano informare il solo interessato in merito al suo stato di salute. La comunicazione a soggetti diversi dall´interessato dei suoi dati sanitari può avvenire solo qualora quest´ultimo abbia manifestato una specifica volontà in tal senso. In tale quadro, la consegna dei referti a terzi può essere consentita solo su espressa delega dell´interessato e mediante la consegna degli stessi in busta chiusa (v. anche Provvedimento del 9 novembre 2005 "Strutture sanitarie: rispetto della dignità").

Il titolare del trattamento deve fornire al personale designato incaricato apposite istruzioni anche in ordine alle modalità di consegna a terzi dei documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessato, quali i referti.

Agli incaricati, infatti, devono essere impartite istruzioni scritte in merito al controllo ed alla custodia, per l´intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali di natura sensibile (punto 28 del disciplinare tecnico allegato al Codice).

Il titolare del trattamento deve, inoltre, adottare idonee e preventive misure di sicurezza, al fine di ridurre al minimo i rischi di perdita dei dati o di accesso non consentito agli stessi, nonché instaurare procedure idonee a garantire la custodia di atti e documenti che siano conservati anche senza l´ausilio di strumenti elettronici (artt. 31, 33 e35 del Codice).

La consegna ad un paziente del referto relativo ad una prestazione sanitaria eseguita su un altro paziente da parte dell´Ospedale civile di Legnano risulta, pertanto, illecita in quanto effettuata in violazione delle disposizioni sopra richiamate (artt. 31, 33 e 35 del Codice).

Il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha il compito di prescrivere al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

Pertanto, si ritiene necessario prescrivere all´Ospedale civile di Legnano di fornire agli incaricati del trattamento apposite istruzioni affinché consegnino i referti all´interessato solo dopo aver verificato la sua identità sulla base di idonei elementi di valutazione (ad es. mediante l´esibizione di un documento di riconoscimento); nel caso in cui l´interessato abbia delegato un soggetto terzo al ritiro del referto, devono essere adottate analoghe cautele al fine di verificare l´identità del soggetto delegato consegnando i referti a quest´ultimo in busta chiusa.

L´Autorità si riserva, infine, di verificare, con autonomo procedimento, la sussistenza dei presupposti per contestare le violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 33 e 35 del Codice e la conseguente applicazione delle sanzioni di cui all´art. 162, comma 2 bis del Codice.

Si evidenzia che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, in caso di inosservanza, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, accertata l´illiceità della consegna del referto di un paziente ad un altro soggetto da parte dell´Ospedale civile di Legnano, prescrive al suddetto Ospedale di fornire agli incaricati del trattamento apposite istruzioni affinché consegnino i referti all´interessato solo dopo aver verificato la sua identità sulla base di idonei elementi di valutazione (ad es. mediante l´esibizione di un documento di riconoscimento); nel caso in cui l´interessato abbia delegato un soggetto terzo al ritiro del referto, devono essere adottate analoghe cautele al fine di verificare l´identità del soggetto delegato consegnando il referto a quest´ultimo in busta chiusa.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° marzo 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli