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Videosorveglianza. Verifica preliminare richiesta da CAAB-Centro Agroalimentare di Bologna s.c.p.a. - 1° marzo 2012 [1893761]

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[doc. web n. 1893761]

Videosorveglianza. Verifica preliminare richiesta da CAAB-Centro Agroalimentare di Bologna s.c.p.a. - 1° marzo 2012

Registro dei provvedimenti
n. 87 del 1° marzo 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Visto il provvedimento del Garante datato 8 aprile 2010, in http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680, in materia di trattamento di dati personali effettuati mediante sistemi di videosorveglianza;

Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata da CAAB-Centro Agroalimentare di Bologna- s.c.p.a. ai sensi dell´art. 17 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Visti gli atti d´ufficio;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

1. L´istanza della società.

Con richiesta regolarizzata il 5 settembre 2011, CAAB-Centro Agroalimentare di Bologna s.c.p.a., ente gestore del Mercato agroalimentare all´ingrosso sito in Bologna (comprensivo di tutte le strutture e le aree preposte allo svolgimento dell´attività di vendita all´ingrosso dei prodotti agroalimentari, florovivaistici e della pesca, nonché dei necessari servizi correlati), in ossequio a quanto prescritto nel provvedimento in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010 ha presentato una richiesta di verifica preliminare (art. 17 del Codice) in relazione al trattamento di dati personali effettuato mediante un sistema di videosorveglianza dotato della funzionalità motion detection, che la società intenderebbe installare, quale titolare del trattamento, in corrispondenza dei varchi carrai di accesso e uscita dal centro, nonché in corrispondenza dell´edificio che ospita i server della società (denominato "centro ingressi").

Tenuto conto che:

- all´area del mercato accedono, in orario prevalentemente notturno, un "elevatissimo numero di utenti (circa 620.000 accessi annuali)" costituiti da "aziende insediate, acquirenti, venditori, operatori, dipendenti di tutte le aziende insediate nonché dello stesso CAAB s.c.p.a., visitatori", nonché "[del]l´elevato numero di infrazioni alle regole di accesso alla struttura (sbarre abbattute, transiti di veicoli accodati) con conseguenti danni anche di natura economica all´Ente gestore";

- "l´attuale sistema di controllo [manuale] degli accessi, che prevede il presidio 24 ore su 24 di un solo varco, non si è rivelato idoneo a consentire l´identificazione tempestiva di chi effettua il transito (e quindi dell´eventuale trasgressore) […] nella totalità dei casi";

- l´estensione di tale sistema a presidio di tutti i varchi carrai di accesso ed uscita al centro risulterebbe una soluzione antieconomica per la società, presso la quale sono impiegati, complessivamente, 19 dipendenti;

CAAB ha reputato necessario dotarsi di un sistema automatizzato, basato sull´impiego di un sistema di videosorveglianza volto a presidiare gli otto varchi carrai dotati di sbarra, al fine di "elevare il grado di sicurezza di persone e cose garantendo al contempo la tutela del patrimonio aziendale e la protezione dei dati contenuti all´interno dei server aziendali […]". Ciò premesso, la società ha riferito che, attualmente, ai cinque varchi in entrata l´accesso è consentito automaticamente mediante l´utilizzo di apposito badge o attraverso l´emissione di scontrini (anche fiscali), mentre ai tre varchi di uscita non è prevista alcuna identificazione, poiché l´apertura della sbarra è comandata da un pulsante (v. nota CAAB del 5 luglio 2011, p.2).

La società ha altresì dichiarato che il sistema che essa intenderebbe installare sarebbe aderente a quanto auspicato dalla Questura per adeguare l´attuale impianto di videocontrollo degli accessi, soprattutto in vista di un monitoraggio "organico e metodico" degli accadimenti (v. all.4 alla nota CAAB del 5 luglio 2011, cit.); inoltre, la società ha fatto presente di avere già conseguito la prescritta autorizzazione dalla competente Direzione del Lavoro, conformemente a quanto disposto dall´art. 4, comma 2 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (v. autorizzazione del 15 novembre 2011 in allegato alla nota CAAB datata 29 novembre u.s.).

2. Le modalità di funzionamento del sistema e le dichiarazioni della società.

2.1. Il sistema di videosorveglianza che si intende installare presso il centro sarebbe composto da 18 telecamere fisse, di cui 16 a presidio dei varchi carrai (in numero di due per varco) e due a presidio del "centro ingressi", collegate alla rete LAN della società e sarebbe "dotato di dispositivo in grado di rilevare automaticamente eventi anomali (quali la rimozione della sbarra), registrarli e segnalarli all´operatore. La registrazione delle immagini [sarebbe] attivata sul movimento (c.d. "motion detection"), allo scopo di ridurre lo spazio di archiviazione necessario". Inoltre, attraverso il dispositivo di "motion detection", che rappresenterebbe una funzionalità integrata all´interno delle telecamere, si verrebbe a creare "un sottoinsieme del data base complessivo delle immagini" attraverso il quale "agevolare l´operatore umano nella funzione di ricerca a posteriori delle immagini nell´ipotesi in cui si verificasse la necessità di accedere alle registrazioni, grazie alla possibilità di accesso ad una porzione parziale e filtrata del data base delle registrazioni" (v. nota CAAB del 14 settembre 2011, p.2.).

L´angolo di ripresa delle telecamere sarebbe orientato solo sull´area di transito della barriera accessi e sull´area immediatamente adiacente le porte di accesso al "centro ingressi", con registrazione e conservazione delle immagini per le 24 ore successive alla rilevazione -fatte salve le speciali esigenze di ulteriore conservazione individuate dal provvedimento generale dell´8 aprile 2010-, allo scadere delle quali le stesse sarebbero automaticamente cancellate per sovrascrittura (v. nota CAAB del 5 luglio 2011).

Le immagini acquisite mediante il sistema sarebbero registrate e conservate nei server della società collocati all´interno dell´edificio denominato "centro ingressi" e sarebbero protette da misure di sicurezza conformi a quanto prescritto dagli artt. 31 e ss. del Codice.

2.2. Per quanto riguarda l´informativa, CAAB ha dichiarato che "in prossimità del raggio di azione delle telecamere [verrebbero] collocati idonei supporti recanti l´informativa minima ai sensi dell´art. 13 del Codice, leggibile anche in orario notturno, in tutto conforme al facsimile di cui all´allegato n. 1 al provvedimento dell´8 aprile 2010"; essi conterrebbero anche un rinvio al sito della società, dove sarebbe reperibile l´informativa completa degli ulteriori elementi prescritti dall´art. 13 del Codice.

2.3. CAAB, inoltre, ha manifestato l´intenzione di designare per iscritto i soggetti abilitati ad effettuare operazioni di trattamento dei dati rilevati dall´impianto di videosorveglianza "quali incaricati, o, eventualmente responsabili, impartendo loro idonee e specifiche istruzioni alle quali attenersi" e di dotarli "di credenziali di autenticazione che permetteranno di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza" (v. nota CAAB del 5 luglio 2011, p. 3). Sul punto, la società ha precisato di non avere intenzione di nominare "responsabile del trattamento" l´impresa VEM Sistemi S.p.A., aggiudicataria dell´appalto, cui verrebbe affidata soltanto la fornitura, l´installazione e la manutenzione dell´impianto di videosorveglianza, con esclusione di ogni possibilità di accedere alle immagini (v. nota CAAB del 14 settembre 2011).

3. Presupposti di liceità del trattamento.

3.1. Il sistema c.d. intelligente che CAAB intende adottare deve essere valutato alla luce dei principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza posti dal Codice (artt. 3 e 11 del Codice), espressamente richiamati anche nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010.

In particolare, secondo tale provvedimento "in linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell´interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi" posti dagli artt. 3 e 11 del Codice.

In primo luogo si deve tenere conto che le caratteristiche dei luoghi (in particolare, i varchi carrabili e il "centro ingressi" che ospita i server aziendali) e, soprattutto, il considerevole numero di accessi (circa 620.000 l´anno) di diverse categorie di utenti, sono elementi tali da rendere obiettivamente complesso il controllo delle aree interessate senza ricorrere ad un sistema automatizzato.

Tale circostanza risulta suffragata dalla nota inviata nel 2010 dalla Questura di Bologna-Squadra Mobile, con la quale CAAB, all´esito di un´attività investigativa condotta per "verificare la presenza di "situazioni a rischio" onde impedire il radicamento di soggetti ed aziende riconducibili ad organizzazioni criminali", è stata invitata a "valutare l´opportunità di prendere in esame una ricognizione generale, e, ove necessario, un adeguamento dei sistemi di sicurezza e videocontrollo degli accessi e dell´area del Centro Agro Alimentare Bolognese" (v. all.4 alla nota del 5 luglio 2011, cit.).

Inoltre, è anche emerso che, a fronte dell´ampiezza del sito, la società dispone di un organico composto di soli 19 dipendenti, i quali non possono essere tutti impiegati per controllare tutti i varchi di accesso al centro; l´attuale controllo manuale di un solo varco, peraltro, non si è dimostrato idoneo ad impedire il verificarsi di episodi criminosi (quali l´abbattimento delle sbarre di accesso o il transito di veicoli accodati, con conseguente sottrazione di alcuni utenti all´obbligo di pagare l´accesso alla struttura). In proposito si deve anche rilevare che CAAB, quale responsabile del regolare funzionamento del centro e dei servizi, è tenuta all´espletamento di specifici compiti che le sono stati assegnati con regolamento comunale, tra i quali quello di "predisporre la vigilanza" e di "allontanare […] le persone che si rifiutino di sottostare alle norme di legge" o di "regolamento o che tengono comportamenti lesivi degli interessi generali" (v. art. 4, lett. o) del "Regolamento del Centro Agroalimentare di Bologna" approvato dal Consiglio Comunale di Bologna il 26 febbraio 2007; all. 1 alla nota CAAB del 5 luglio 2011, cit.), nonché di "comminare le penalità e le sanzioni […] previste dall´Allegato A)" [al regolamento] (art. 29, regolamento comunale cit.).

Tali obiettive circostanze già permettono di ritenere che i luoghi interessati siano caratterizzati da peculiarità che giustificano l´adozione di elevati standard di sicurezza.

Circa le specifiche caratteristiche tecniche dell´impianto, è emerso che il sistema è dotato di 16 telecamere digitali fisse, dotate di dispositivi per lo zoom e il brandeggio, posizionate due per varco – una in entrata ed una in uscita –, in grado di monitorare quanto avviene nell´area destinata ai varchi di accesso e di 2 telecamere, con le medesime caratteristiche, posizionate nell´area della palazzina adibita a sede della sala server della società (c.d. "centro ingressi"). Il sistema di ripresa si attiverebbe solo nel momento in cui venissero inquadrate immagini in movimento, permettendo la rilevazione automatica di eventi anomali (c.d. "motion detection"): in particolare, il motion detection verrebbe "utilizzato per evidenziare, nella sequenza temporale di registrazione, gli intervalli di tempo in cui il dispositivo rileva specifiche variazioni di luminosità nel flusso delle immagini", variazioni che corrispondono "ad una differenza del lasso temporale di attraversamento da parte di un veicolo del varco videosorvegliato, rispetto ad un parametro temporale predeterminato stimato sulla base del tempo di attraversamento medio calcolato. La variazione significativa del tempo di attraversamento presuppone il verificarsi di un evento anomalo. Su queste sequenze rilevate dal motion detection verrà posizionato una sorta di "segnalibro" (tag), e ciò permetterà la creazione di un sottoinsieme del data base complessivo delle immagini" (v. nota CAAB del 14 settembre 2011, p. 2). Quanto sopra sarebbe previsto sia allo scopo di ridurre lo spazio di archiviazione delle immagini necessario, sia per facilitare l´operatore in caso di ricerca delle immagini in questione, archiviate in una porzione filtrata del data base delle registrazioni.

Le targhe dei veicoli in transito attraverso i varchi –delle quali non esisterebbe alcun elenco presso la società- non sarebbero riconoscibili mediante installazione di software di riconoscimento ed elaborazione automatica dei numeri di targa, ma solo attraverso un´attività manuale dell´operatore (v. nota CAAB del 9 febbraio 2011 cit., p. 2; v. anche nota del 14 settembre 2011 cit., p.3). Ciò, tenuto conto che l´autorizzazione all´ingresso è data dalla validazione, all´interno della colonnina,  del badge (consistente in una tessera di riconoscimento rilasciata da CAAB, munita di fotografia dell´interessato e numerata, recante le generalità del titolare, il titolo di ammissione e il periodo di validità) o dall´emissione, da parte dell´addetto al varco, dello scontrino fiscale o del biglietto gratuito (entrambi privi di nominativi e recanti numero progressivo, data e ora di emissione, importo e profilo di accesso del cliente - v. nota del 14 settembre 2011 cit., p.3).

Pertanto, come evidenziato dalla stessa società, "degli accessi […] vi sarebbe una duplice traccia, una basata sull´immagine rilevata e registrata, ed una derivante dai dati di transito acquisiti dalle colonnine di accesso (badge, scontrini) con conseguente teorica (in quanto i due sistemi non sarebbero automaticamente integrati) possibilità di acquisire i video relativi a specifici transiti" (v. nota del 9 febbraio 2011, cit. p. 2).

Infine, in relazione alle possibili implicazioni inerenti il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti che transitano in entrata e in uscita attraverso i varchi carrai videosorvegliati, CAAB ha prodotto la specifica autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del Lavoro, conformemente a quanto prescritto dall´art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970, richiamato dall´art. 114 del Codice (v. autorizzazione del 15 novembre 2011, allegata alla nota datata 29 novembre u.s.).

3.2. Dalle risultanze istruttorie sono emersi elementi che inducono a ritenere che il trattamento delle immagini che verrebbe effettuato attraverso l´impianto di videosorveglianza intelligente sia conforme ai principi posti dagli artt. 3 e 11 del Codice.

In particolare, le finalità perseguite attraverso il sistema, il contesto ambientale in cui lo stesso troverebbe applicazione e l´invito formulato dalla Questura alla società di implementare gli attuali sistemi di videocontrollo per consentire un monitoraggio "organico e metodico" delle situazioni in atto e degli eventi criminosi già occorsi, sono elementi che possono giustificare l´adozione di un sistema di sicurezza effettivamente in grado di prevenire accessi non autorizzati alla struttura e, quindi, di scongiurare – o, quantomeno, di ridurre significativamente - il rischio di atti vandalici, danneggiamenti o furti di materiali e di merci.

3.3. Pertanto, alla luce della documentazione in atti, delle dichiarazioni rese (sulla cui veridicità la società ha assunto ogni responsabilità ai sensi dell´art. 168 del Codice) e delle specifiche modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza, questa Autorità ritiene che la richiesta di verifica preliminare avanzata da CAAB-Centro Agroalimentare di Bologna s.c.p.a. possa essere accolta, a condizione che:

a) il trattamento delle immagini sia volto alla tutela del patrimonio aziendale e della sicurezza delle persone che accedono al mercato agroalimentare e venga effettuato nel rispetto delle modalità indicate da CAAB-Centro Agroalimentare di Bologna s.c.p.a. con note del 9 febbraio, 5 luglio e 14 settembre 2011 e in stretta osservanza a quanto prescritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna, U.O. Vigilanza Tecnica con l´autorizzazione del 14 novembre 2011;

b) a tutti i soggetti interessati dall´utilizzo del sistema in esame venga resa un´idonea informativa secondo quanto prescritto dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010;

c) le utenze per l´accesso alle immagini vengano individualmente assegnate attraverso la preventiva nomina di specifici incaricati del trattamento (v. il Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza di cui all´all. B) al Codice, regola 3).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 17 del Codice, a conclusione della verifica preliminare relativa all´utilizzo del sistema di videosorveglianza c.d. "intelligente" che CAAB-Centro Agroalimentare di Bologna s.c.p.a. intende adottare presso il mercato agroalimentare di Bologna, prende atto del trattamento dei dati personali oggetto delle dichiarazioni rese, prescrivendo, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, che:

a) il trattamento delle immagini sia volto alla tutela del patrimonio aziendale e della sicurezza delle persone che accedono al mercato agroalimentare e venga effettuato nel rispetto delle modalità indicate da CAAB-Centro Agroalimentare di Bologna s.c.p.a. con note del 9 febbraio, 5 luglio e 14 settembre 2011 e in stretta osservanza a quanto prescritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna, U.O. Vigilanza Tecnica con l´autorizzazione del 14 novembre 2011;

b) a tutti i soggetti interessati dall´utilizzo del sistema in esame venga resa un´idonea informativa secondo quanto prescritto dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010;

c) le utenze per l´accesso alle immagini vengano individualmente assegnate attraverso la preventiva nomina di specifici incaricati del trattamento (v. il Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza di cui all´all. B) al Codice, regola 3).

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° marzo 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli