g-docweb-display Portlet

Riscossione: differimento del provvedimento del 7 ottobre 2009 - 12 luglio 2012 [1913804]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1913804]

vedi anche
[provv. del 18 settembre 2008]

Riscossione: differimento del provvedimento del 7 ottobre 2009 - 12 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 203 del 12 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il provvedimento del 7 ottobre 2009 con il quale il Garante ha prescritto all´Agenzia delle entrate, ad Equitalia S.p.A., alle società del gruppo Equitalia e alla Regione Siciliana, a Riscossione Sicilia S.p.A. e a Serit Sicilia S.p.A., nonché alle società scorporate ai sensi dell´art. 3, comma 24, del d.l. n. 203 del 2005, nell´ambito delle rispettive competenze, di adottare una serie di misure e accorgimenti necessari al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate, riferibili al trattamento dei dati personali a fini di riscossione a mezzo ruolo;

VISTO, in particolare, il punto 2, lett. a), del predetto provvedimento, con il quale il Garante ha prescritto all´Agenzia delle entrate ed Equitalia S.p.A. di rivedere l´articolazione delle diverse banche dati utilizzate a fini di riscossione, fissando per l´adempimento il termine di diciotto mesi dalla notifica del provvedimento, nonché i punti 5, lett. a), e 8, lett. b), con i quali è stato prescritto ad Equitalia S.p.A. di

- disciplinare, entro il termine di sei mesi, il reperimento delle informazioni anagrafiche da parte delle società del gruppo e di bloccare i collegamenti effettuati in assenza dei necessari presupposti normativi;

- predisporre, entro il termine di diciotto mesi, attività di controllo, anche attraverso la realizzazione di appositi applicativi, sull´attività svolta dalle società del gruppo e da Sogei S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento, con l´attivazione di specifici alert che individuino comportamenti anomali o a rischio, anche attraverso il monitoraggio e l´analisi periodica, a livello statistico, dei dati relativi alle transazioni eseguite;

VISTO il provvedimento del 16 giugno 2010 con il quale il Garante, su richiesta di Equitalia S.p.A., ha prorogato al 27 aprile 2011 il termine di cui al predetto punto 5, lett. a), a condizione che gli accessi alle anagrafi della popolazione residente effettuati dagli agenti della riscossione avvengano solo in presenza di una iscrizione a ruolo e mediante collegamenti realizzati nel rispetto di idonee misure di sicurezza;

VISTO il provvedimento del 12 maggio 2011 con il quale il Garante, su richiesta di Equitalia S.p.A., ha prorogato al 30 giugno 2012 i termini del provvedimento del 7 ottobre 2009 di cui ai punti 2, lett. a), e 8, lett. b), nonché al punto 5, lett. a), già prorogato con il provvedimento del 16 giugno 2010, a condizione che, anche in questo caso, gli accessi alle anagrafi della popolazione residente effettuati dagli agenti della riscossione avvengano solo in presenza di una iscrizione a ruolo e mediante collegamenti realizzati nel rispetto di idonee misure di sicurezza;

VISTA la nota n. 2012/6877 del 26 giugno 2012 con la quale Equitalia S.p.A. ha comunicato con riferimento alle prescrizioni di cui ai punti 2 lett. a) e 5 lett. a), del Provvedimento del 7 Ottobre 2009, l´avvenuto adeguamento in conformità alle indicazioni richieste dal Garante specificando, in particolare, che:

1. "relativamente alla prescrizione di cui al punto 2 lett. a), con la quale l´Autority ha disposto che l´Agenzia delle Entrate e il Gruppo Equitalia, rivedessero l´articolazione delle diverse banche dati utilizzate a fini di riscossione, allo scopo di garantire un´attività uniforme e coordinata da un punto di vista organizzativo ed informatico, conformemente a quanto illustrato con nostra nota del 4 Aprile 2011 prot. n. 2011/3898, è stato attuato il complesso processo di riorganizzazione societaria del Gruppo Equitalia che si è concluso con il passaggio a tre società agenti della riscossione, rispettivamente per il Nord, il Centro e il Sud e, contestualmente, è stata consolidata l´infrastruttura tecnologica attraverso il completamento della procedura per la realizzazione di un sistema unico con conseguente razionalizzazione e unificazione delle basi dati";

2. "in merito alla prescrizione di cui al punto 5 lett. a), con cui il Garante ha prescritto ad Equitalia S.p.A."di disciplinare il reperimento delle informazioni anagrafiche da parte delle società del gruppo e di bloccare i collegamenti effettuati in assenza dei necessari presupposti normativi e delle idonee misure di sicurezza", l´emanazione del Nuovo regolamento di gestione dell´Indice Nazionale delle Anagrafi di cui al Decreto del Ministro dell´Interno del 19 gennaio 2012 n. 32, con cui sono state ampliate le informazioni contenute nell´Indice al fine di rendere disponibili alle PA – collegate al Centro Nazionale per i Servizi Demografici del Ministero dell´Interno ( infrastruttura ove è ubicata l´INA) - ulteriori dati anagrafici necessari per l´attività istituzionale e il rilascio, in data 13 febbraio 2012, dello specifico software per l´acquisizione di tali dati da Anagrafe tributaria, soddisfano l´esigenza degli Agenti di reperire informazioni complete, aggiornate e pertinenti, indispensabili per l´espletamento dell´attività di riscossione."

VISTA la medesima nota n. 2012/6877 del 26 giugno 2012 con la quale Equitalia S.p.A. chiede altresì di prorogare di un anno, fino al 30 giugno 2013, il termine entro il quale dovrà adeguarsi alle prescrizioni di cui al citato punto 8 lett. b) del provvedimento del 7 ottobre 2009, precisando a tal fine che:

- i tempi di progettazione e di avvio della fase sperimentale dei sistemi applicativi di supporto alle attività di controllo, sono stati fortemente influenzati dalla rivisitazione dell´infrastruttura tecnologica operata dalla Sogei;

- a seguito della recente definizione dell´attività di consolidamento del sistema informatico, a marzo del corrente anno è stata avviata una specifica linea progettuale tesa alla valutazione ed alla successiva introduzione di soluzioni applicative di mercato destinate alle attività di controllo che, affiancate agli strumenti già disponibili presso le strutture di audit del gruppo, consentiranno di perfezionare il monitoraggio sull´accesso ai dati dei sistemi introducendo tecniche basate sull´analisi statistica delle transazioni eseguite dagli utenti;

- il percorso, che proseguirà parallelamente ai consolidati programmi di audit riguardante il tema della protezione dei dati personali, prevede una sequenza di passi che prende spunto dalla scelta degli strumenti, prosegue con le attività di installazione e configurazione dei prodotti individuati, prevede la definizione della sequenza delle aree di processo da coprire, l´impostazione delle griglie di monitoraggio, il raffinamento delle soglie di allarme, fino a consentire il raggiungimento dell´obiettivo dell´esercizio effettivo del monitoraggio statistico richiesto;

- tale percorso sarà attuato per gradi, a partire dai processi di riscossione ritenuti maggiormente rilevanti, fino ad ottenere la copertura totale dei processi di riscossione; ciò consentirà di ottenere i primi risultati parziali già dalla fine del corrente anno;

- eventuali risultati parziali in ordine alla predisposizione di procedure di controllo che dovessero essere raggiunti precedentemente alla nuova scadenza richiesta, saranno comunicati tempestivamente al Garante.

CONSIDERATO il descritto complesso riassetto organizzativo del gruppo Equitalia, le modifiche normative intervenute a regolare la materia della riscossione e le rilevanti attività di interesse pubblico effettuate, nonché lo stato di avanzamento delle procedure che Equitalia S.p.A. ha rappresentato di aver posto in essere nella richiesta di proroga per l´adeguamento alle suddette prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante del 7 ottobre 2009, con specifico riferimento al punto 8, lett. b), già prorogato con i provvedimenti del 16 giugno 2010 e del 12 maggio 2011;

CONSIDERATA, altresì, la rilevanza delle finalità istituzionali perseguite dalle società del gruppo Equitalia che, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, sono equiparate ai soggetti pubblici (art. 3, comma 29, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248);

RITENUTO, pertanto, di aderire alla richiesta di Equitalia S.p.A. di prorogare fino al 30 giugno 2013 il termine del provvedimento del 7 ottobre 2009 di cui al punto 8, lett. b), già prorogato con i provvedimenti del 16 giugno 2010 e del 12 maggio 2011;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, in relazione alla richiesta formulata da Equitalia S.p.A., dispone di differire fino al 30 giugno 2013 il termine del provvedimento del 7 ottobre 2009 di cui al punto 8, lett. b), già prorogato con i provvedimenti del 16 giugno 2010 e del 12 maggio 2011.

Roma, 12 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli