Newsletter del 12 settembre 2012
Newsletter del 12 settembre 2012
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NEWSLETTER N. 362 del 12 settembre 2012
• Tessera elettorale e segretezza del voto |
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Ai cittadini che chiedono l´emissione di una nuova tessera elettorale perché in quella vecchia non vi sono più spazi per la certificazione del voto, il comune non deve chiedere la restituzione del documento, ma verificare solo che sia esaurito. La restituzione è prevista solo in casi eccezionali e rischia di ledere la segretezza del voto. Lo ha chiarito il Garante per la privacy intervenendo su segnalazione di una donna che esprimeva forti dubbi sulla correttezza della procedura adottata dal suo comune di residenza, lesiva, a suo parere, anche del diritto alla segretezza del voto. Al momento del rinnovo della tessera elettorale, infatti, alla signora era stato chiesto di restituire il documento esaurito e alle perplessità della donna, espresse prima a voce e poi via mail, il comune aveva risposto, anche per iscritto, ribadendo la correttezza del proprio operato. Per niente soddisfatta e preoccupata per i rischi alla riservatezza del voto che sarebbero potuti derivare dalla restituzione della vecchia tessera al comune, la donna, articoli di legge alla mano, si è rivolta al Garante. L´Autorità ha riconosciuto le sue ragioni e ha interessato della vicenda il Ministero dell´interno, il quale a sua volta ha dato disposizioni affinché non si proceda più al ritiro del documento esaurito. La procedura adottata dal comune non trova infatti alcun fondamento nella normativa in materia, che prevede la restituzione della tessera solo in un numero limitato e definito di ipotesi: in caso di trasferimento di residenza dell´elettore da un comune ad un altro, di deterioramento, di perdita del diritto di voto, ma non quando siano esauriti gli spazi per le timbrature. Ma soprattutto - ha sottolineato il Garante - va sempre tenuto presente che la tessera, riportando l´annotazione della partecipazione al voto è in grado di rivelare il comportamento elettorale di una persona, e in alcuni casi anche il suo orientamento politico. Nel caso dei referendum, ad esempio, la partecipazione o l´astensione alla consultazione possono essere indicative della condivisione o meno del progetto dello schieramento politico che lo ha proposto. |
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Via libera del Garante per la privacy sullo schema di Convenzione tra il Ministero dell´interno e il Ministero dell´economia e delle finanze che consentirà alle forze di polizia, tramite il Ced del Viminale, di accedere al Sistema informatizzato di prevenzione amministrativa delle frodi sulle carte di pagamento (Sipaf).
Il Sipaf, gestito dal Ministero dell´economia, è la banca dati in cui confluiscono le segnalazioni (su carte di credito clonate o false, bancomat contraffatti, esercizi commerciali in cui si sono verificate frodi ecc.) effettuate dalle società, dalle banche e dagli intermediari finanziari che emettono carte di credito e gestiscono reti commerciali in cui si accettano le carte. Nell´esprimere parere favorevole l´Autorità ha ritenuto le disposizioni contenute nella Convenzione, comprese quelle relative alla sicurezza, conformi alle norme poste a protezione dei dati personali. Lo schema di Convenzione sottoposto al Garante prevede, in particolare, che l´accesso al Sipaf da parte delle forze di polizia sia espressamente limitato alle "finalità di prevenzione e repressione dei reati connessi o comunque collegati all´utilizzo di carte di credito o di altri mezzi di pagamento".
La consultazione del Sipaf dovrà essere consentita esclusivamente dalle postazioni di lavoro certificate delle forze di polizia e ai soli operatori cui sia stato rilasciato dal Ced uno specifico codice identificativo personale. Gli accessi e le operazioni effettuate dagli operatori di polizia saranno tracciate e dovrà essere attivato un sistema di alert automatico che segnali eventuali utilizzi anomali. Spetterà al Centro elaborazione dati del Viminale, infine, verificare ogni sessanta giorni le abilitazioni degli utenti autorizzati ad accedere al sistema Sipaf.
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La legge sulla privacy non pone di per sé ostacoli alla conoscenza da parte dei giornalisti dei titolari di permessi per l´accesso all´aerea Ztl. Spetta però all´amministrazione comunale verificare se la richiesta della testata giornalistica, sulla base dell´interesse o dei motivi rappresentati, sia da accogliere o meno, in conformità alla normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.
È il principio ricordato dall´Ufficio del Garante in una risposta a due giornalisti di un quotidiano locale che si lamentavano del rifiuto opposto dal proprio comune alla richiesta di poter avere o almeno visionare l´elenco delle persone titolari di permesso per l´accesso alla zona a traffico limitato. Spetta dunque all´amministrazione comunale destinataria della richiesta di accesso ai documenti - ha osservato il Garante – valutare gli interessi in gioco e verificare l´esistenza dei requisiti posti alla base della richiesta, considerando che da queste liste potrebbero desumersi anche dati sensibili (es. stato di salute). Il giornalista da parte sua, nel caso la richiesta venga ritenuta legittima, dovrà utilizzare in maniera responsabile i dati personali, rispettando il principio di essenzialità dell´informazione, evitando di pubblicare informazioni e dettagli privi di interesse pubblico o lesivi della dignità della persona. |
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L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
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