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Provvedimento del 12 luglio 2012 [1925739]

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[doc. web n. 1925739]

Provvedimento del 12 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 199 del 12 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 6 aprile 2012 da XY e KW (rappresentati e difesi dagli avv.ti Potito Flagella e Alessandro D´Urbano) nei confronti di ZZ, titolare del sito internet "JH", con il quale i ricorrenti, nel lamentare la pubblicazione di dati personali che li riguardano (in particolare, dati relativi ad un procedimento civile intentato dagli stessi nei confronti del consiglio di amministrazione del consorzio Olgiata) in alcuni articoli apparsi sul predetto sito il 28 e il 29 novembre 2011 e il successivo 6 dicembre, nei quali venivano riportati "il testo e i contenuti di atti giudiziari di una controversia privata" dagli stessi promossa "senza rendere anonime le parti", hanno ribadito le richieste (già avanzate con interpello preventivo) di conoscere l´origine dei dati personali contenuti nei predetti articoli, le finalità e le modalità del loro trattamento nonché l´ambito di comunicazione dei dati stessi; rilevato che i ricorrenti, ritenendo illecita la pubblicazione dei dati in questione, si sono opposti alla loro ulteriore diffusione chiedendone la cancellazione e hanno chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 aprile 2012  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 3 maggio 2012 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento, notificata alla parte resistente, insieme a copia del ricorso e dell´invito ad aderire, per mezzo del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza;

VISTA la memoria depositata il 7 maggio 2012, con la quale i ricorrenti hanno lamentato che ancora successivamente alla presentazione del ricorso, la parte resistente ha continuato a pubblicare sul sito "JH" nuovi articoli (dei quali ha allegato copia) nei quali "si diffondono una serie di dati personali e giudiziali riguardanti i ricorrenti", quali i "dati relativi ad un contenzioso civile (…)" e "il testo di una lettera inviata al C.d.A. del Consorzio Olgiata" nonché "l´appartenenza dei ricorrenti medesimi a un´associazione non riconosciuta denominata Tutela Olgiata";

VISTA la memoria depositata il 10 giugno 2012 con la quale il titolare del trattamento, nel precisare che il sito "JH" - di cui lo stesso è responsabile - "è un blog giornalistico di natura non editoriale, collegato ideologicamente all´associazione omonima JH dal medesimo fondata, che tratta argomenti di interesse dei residenti del comprensorio dell´Olgiata", ha sostenuto la liceità del trattamento effettuato dichiarando che, "in veste di giornalista professionista (ma anche di consorziato) si è occupato ed ha scritto sulle iniziative giudiziarie dei ricorrenti, attivisti del movimento Tutela Olgiata"  nell´esercizio del diritto ad esprimere un´opinione nonché del diritto di cronaca, con l´obiettivo di "informare i lettori – che sono concretamente le 2150 famiglie che abitano in Olgiata – delle cause proposte nei confronti del consorzio (e degli altri consorziati); nella medesima nota, nell´aggiungere che dette cause non costituiscono "fatti privati dei ricorrenti ma fatti pubblici che interessano tutti gli abitanti dell´Olgiata (i quali potrebbero peraltro intervenire nelle stesse controversie (…)" ha altresì evidenziato come i ricorrenti, "politicamente attivi" nel territorio e generalmente noti come principali esponenti del predetto movimento Tutela", hanno spesso propagandato essi stessi l´attività svolta (compresa quella giudiziaria), anche intervenendo sul sito in questione al fine di dibattere sulle numerose tematiche che interessano il Consorzio Olgiata; quest´ultimo peraltro, che tramite i propri uffici amministrativi informa i consorziati delle questioni più rilevanti, "nelle più recenti convocazioni assembleari ha elencato i giudizi in corso e i nominativi di chi li aveva proposti";

VISTA la nota depositata il 4 luglio 2012 con la quale i ricorrenti hanno ribadito l´illiceità del trattamento effettuato dalla controparte, sostenendo che la diffusione alla generalità degli utenti internet dei dati relativi ad un procedimento civile intentato nei confronti del C.d.a. del Consorzio Olgiata, quand´anche fosse effettuato nell´esercizio dell´attività giornalistica, risulterebbe eccedente e "non essenziale alla comprensione della vicende narrate"; trattasi infatti di una "vicenda privata" cui non può attribuirsi rilevanza pubblica per il solo fatto che un giudizio in corso (nel caso di specie l´impugnativa di una delibera assembleare da parte di alcuni consorziati) "possa  avere implicazioni nei confronti degli altri condomini estranei ad esso"; nella medesima nota i ricorrenti hanno altresì contestato l´affermazione della controparte in ordine alla loro notorietà in ambito locale, affermando che "la qualità di consorziato non conferisce la qualità di personaggio pubblico" e che "non esiste un interesse diffuso di tutti i potenziali utenti del sito in questione a conoscere le opinioni, le iniziative e le attività svolte in seno al Consorzio da parte dei ricorrenti medesimi";

VISTA l´ulteriore nota pervenuta via e-mail il 6 luglio 2012, con la quale il titolare del trattamento ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle istanze formulate dai ricorrenti ex art. 7, comma 2, del Codice precisando che, per quanto riguarda l´origine dei dati contenuti negli articoli oggetto del ricorso, gli stessi sono stati legittimamente acquisiti nella sua qualità di consorziato (e quindi in ragione di un preciso interesse personale), dal Consorzio che gli "ha fornito copia degli atti riguardanti il giudizio in questione";

RILEVATO che il trattamento di dati personali oggetto del presente ricorso rientra nella sfera di applicazione del Codice, tenuto conto che le pagine web nelle quali sono pubblicati i dati personali dei ricorrenti sono attualmente oggetto di diffusione on-line e che tale trattamento, manifestandosi nella forma dell´esercizio del diritto di cronaca e di critica con riferimento ad una vicenda di interesse di una specifica collettività (nel caso in esame, le migliaia di persone residenti nel consorzio Olgiata) ricade, in particolare, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e ss. del medesimo Codice che estende l´ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamenti di dati personali, effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l´attività giornalistica;

CONSIDERATO che, alla luce dell´art. 137 del Codice, il trattamento dei dati per le finalità di manifestazione del pensiero può essere effettuato anche senza il consenso dell´interessato previsto dagli articoli 23 e 26 del Codice, ma nel rispetto comunque dei principi di essenzialità dell´informazione, di pertinenza e non eccedenza;

RILEVATO che, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, le informazioni personali di cui al presente ricorso sono state acquisite in modo lecito, in quanto contenute in documenti di cui il titolare del trattamento, è venuto lecitamente in possesso in qualità di consorziato, avendone fatto precisa richiesta al Consorzio Olgiata in ragione di un interesse personale; considerato che le stesse informazioni possono, alla luce delle predette disposizioni, legittimamente essere trattate, senza il consenso degli interessati, nell´esercizio della libera manifestazione del pensiero in relazione a una vicenda - che coinvolge gli interessi di un considerevole numero di persone residenti nel consorzio Olgiata - che è stata resa nota sul web; ciò tenuto anche conto della notorietà dei ricorrenti in ambito locale nonché del fatto che i dati in questione non hanno carattere confidenziale, né natura sensibile e sono già oggetto di ampio dibattito nelle comunicazioni tra i consorziati;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondate le richieste di opposizione all´ulteriore trattamento e di cancellazione dei dati dei ricorrenti;

RITENUTO invece di dover dichiarare,  ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste formulate ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito nel corso del procedimento un riscontro alle richieste dei ricorrenti, illustrando sufficientemente anche l´origine dei dati in questione;

RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà dei ricorrenti di far eventualmente valere i propri diritti dinanzi al competente giudice ordinario, ove ne ricorrano i presupposti, in relazione all´eventuale lesività o diffamatorietà di alcune forme espressive contenute negli articoli contestati;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti in considerazione della parziale infondatezza del ricorso e del riscontro comunque fornito dalla parte resistente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara infondate le richieste di opposizione all´ulteriore trattamento e di cancellazione dei dati dei ricorrenti;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli