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Provvedimento del 26 luglio 2012

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[doc. web n. 2097863]

Provvedimento del 26 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 224 del 26 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 20 aprile 2012 presentato da Paolo Zucconi nei confronti di Bluenergy Group S.p.A., con il quale il ricorrente, in relazione alla ricezione di una comunicazione telefonica promozionale non sollecitata al proprio numero di utenza fissa, ha ribadito, ritenendo inidoneo il riscontro ricevuto, la propria opposizione all´utilizzo del proprio numero telefonico per fini promozionali; visto che l´interessato ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 aprile 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota dell´11 giugno 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 21 maggio 2012 e 26 giugno 2012 con la quali il titolare del trattamento, nel precisare di avere già risposto alle istanze dell´interessato con nota del 30 marzo 2012 (nota che risulta anche allegata dal ricorrente all´atto di ricorso), ha sostenuto: a) che "da una ricerca effettuata sulla base dei dati (…)" relativi al ricorrente non è stato possibile ricondurre la contestata telefonata "ad un operatore di Bluenergy"; b) "di avere effettuato tutti gli accertamenti necessari volti ad ottenere conferma dell´inesistenza di dati inerenti al ricorrente all´interno di data base di Bluenergy", ribadendo pertanto quanto comunicato all´interessato già prima della presentazione del ricorso;

VISTA la nota datata 29 maggio 2012 con la quale il ricorrente ha confermato le proprie perplessità in ordine al riscontro di controparte;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), dal momento che la resistente aveva fornito, già prima della presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro all´interpello preventivo formulato dall´interessato, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere dati relativi allo stesso nei propri archivi e di non aver effettuato le contestate telefonate promozionali;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia