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Provvedimento del 26 luglio 2012

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[doc. web n. 2104613]

Provvedimento del 26 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 227 del 26 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 23 aprile 2012, presentato nei confronti di Banca Popolare di Bergamo S.p.A., con il quale Fabio Dellino, in qualità di erede del padre defunto, Pasquale Dellino, deceduto in data 17 febbraio 2012, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius riferiti alle movimentazioni ed operazioni effettuate in relazione a rapporti di conto corrente, libretti di risparmio, conto titoli, anche se cointestati con terzi, e, con particolare riferimento al conto corrente n. 8572 chiedendo l´accesso ai dati bancari dal 1992 ad oggi, ivi comprese le informazioni relative a deleghe, prelievi di cassa, assegni bancari, bonifici, disposizioni pagamento bollettini, aperture di credito e finanziamenti; inoltre, il ricorrente, oltre a chiedere la copia dell´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice con riferimento al trattamento dei dati del defunto padre Pasquale Dellino, ha chiesto, altresì, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui sono stati comunicati i dati; ciò, in quanto il ricorrente ha ritenuto non  idoneo il riscontro fornito dalla citata banca che con lettera datata 19 marzo 2012 gli aveva reso disponibili gli estratti conto riferiti al conto corrente n. 8572 dal 1/2/2002 al 29/2/2012; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 aprile 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 19 giugno 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 21 maggio 2012 con la quale la banca resistente, dopo aver preliminarmente spiegato le ragioni per le quali le richieste del ricorrente erano state interpretate quali istanze ex art. 119 del Testo Unico Bancario, ha precisato di aver, con la citata nota del 19 marzo 2012, reso disponibili al ricorrente gli estratti conto riferiti al conto corrente n. 8572 (peraltro senza costi aggiuntivi) riferiti al periodo 1/2/2002-29/2/2012 (di fatto consegnati a mani del ricorrente in data 29.3.2012) precisando anche che "nell´ultimo decennio il defunto non risultava intestatario di ulteriori rapporti di conto corrente, deposito titoli o libretti di risparmio"; inoltre, la resistente ha fornito la copia del modulo di informativa e manifestazione del consenso sottoscritta dal de cuius l´11 gennaio 2002, nonché delle successive versioni dell´1.05.2012 e 11.05.2012, dal cui testo il ricorrente può trarre le notizie richieste in ordine al trattamento dei dati personali effettuato dalla banca, disponibile anche sul sito www.bpb.it; la resistente, precisando di aver provveduto ad estrapolare i dati riferiti alle operazioni disposte dal de cuius sul conto corrente n. XY, oscurando i dati riferiti a terzi soggetti, ha fornito copia del contratto di conto corrente n. XY sottoscritto dal de cuius, l´anagrafica del defunto Pasquale Dellino con l´elenco dei rapporti c.d. "attivi" ricollegati al medesimo, gli estratti di due fidejussioni prestate rispettivamente in favore e da Pasquale Dellino, nonché copia di numerosi assegni bancari e di contabili di prelievi in contante e l´estratto di un prestito concesso al de cuius e ad un terzo soggetto estinto nel 2006; 

VISTE le memorie datate 23 maggio 2012 e 28 maggio 2012 con le quali il ricorrente ha ritenuto inidoneo il riscontro fornito dalla controparte;

VISTA la nota datata 1° giugno 2012 con la quale la resistente, integrando la documentazione già inviata, ha fornito al ricorrente copia dello specimen firmae sottoscritto dal defunto Pasquale Dellino, alcune copie di contratti di fidejussione, la copia di documentazione relativa a prestiti estinti nonché la copia di contabili relative agli anni 2003, 2004, 2006, 2007 e 2008;

VISTA la nota inviata via e.mail il 20 luglio 2012 con la quale la resistente ha ulteriormente precisato che, in occasione della migrazione al nuovo sistema informatico (c.d. "Nuova ricerca anagrafica") avvenuta in data 3/10/2008, sono stati trasferiti nel nuovo sistema i dati riferiti ai rapporti bancari ancora in essere a quella data, alcuni dei quali, come le garanzie, hanno subito una riclassificazione; la banca ha quindi ribadito che il defunto Pasquale Dellino "è stato unico titolare del conto corrente ordinario n. XY acceso in data 10/07/1992, sul quale aveva autorizzato ad operare con delega "piena" un terzo soggetto", ed ha inviato ulteriori estratti di garanzie fidejussorie concesse sul citato conto corrente in favore del de cuius in relazione a fidi di conto, nonché di una garanzia fidejussoria concessa dal de cuius in favore di un terzo soggetto nel 2006 (documenti estratti da archivi informatici ormai in disuso, i cui originali cartacei non è stato possibile reperire); la resistente ha quindi dichiarato che sul conto in questione era stata attivata la domiciliazione bancaria di due R.I.D. (uno in favore di Finrenault Spa e uno in favore di ING Direct NV Italian Branch), che risultano attualmente revocati; infine, la resistente ha tenuto a precisare che "ad oggi non sono stati rinvenuti altri documenti cartacei idonei per essere prodotti, nel rispetto della privacy di terzi soggetti, al Ricorrente";

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste del ricorrente, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca Popolare di Bergamo S.p.A., stante la tardività dei riscontri, nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 150, a carico di Banca Popolare di Bergamo S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia