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Diritto di cronaca: minori tutelati anche se figli di personaggi pubblici

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[doc. web n. 2109781]

Diritto di cronaca: minori tutelati anche se figli di personaggi pubblici - 18 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 293 del 18 ottore 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato in data 16 ottobre 2012 dai Signori XY e KW relativamente al servizio giornalistico pubblicato dal settimanale HJ, n. XX del JJ, il quale, nel diffondere notizie riferite a vicende che riguardano un successivo legame sentimentale del dott. XY, pubblica anche i nomi dei figli minori dei reclamanti;

RILEVATO che nell´esercizio dell´attività giornalistica possono essere diffusi dati personali solo nei limiti dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico"; rilevato che tale garanzia comporta il dovere di evitare riferimenti a congiunti –e ad altri soggetti- non interessati ai fatti (art. 137, comma 3, Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. n. 196/2003 e artt. 5 e 6 dell´allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica), non potendo la notorietà di una persona affievolire i diritti dei congiunti e, in particolare, dei minori;

RILEVATO, sotto quest´ultimo profilo, che il giornalista ha altresì il dovere di considerare il diritto alla riservatezza del minore come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca e di non pubblicare quindi nomi, immagini o altri particolari in grado di condurre comunque alla loro identificazione (art. 7 del codice di deontologia cit.,  che richiama i principi contenuti nella Carta di Treviso; cfr. anche art. 50 del Codice e art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo -New York, 20 novembre 1989- ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176);

CONSIDERATO che la tutela della sfera privata dei minori non si affievolisce in ragione della notorietà del genitore, come già ha avuto modo di precisare il Garante con riferimento a un altro caso concernente gli stessi minori (provv. 23 novembre doc. web n. 1200112, confermato da Tribunale di Milano, I sez. civ. 12 settembre 2006 n. 9941 e 22 settembre 2008, n. 9792 citate nel reclamo; ma sul principio cfr. anche provv. 28 maggio 2001, doc. web n. 40923 e Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2006 , n. 19069);

RILEVATO che l´articolo in questione, alla luce delle richiamate disposizioni, appare aver concretizzato una violazione dei diritti dei figli minori dei segnalanti, identificati con i propri nomi senza che sia ravvisabile il parametro dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico;

RILEVATA la delicatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l´opportunità di fornire adeguata tutela ai minori figli dei reclamanti in considerazione della possibilità che siano pubblicati nuovamente i loro dati identificativi e riscontrata, pertanto, l´esigenza di adottare una misura inibitoria cautelare relativa al contestato servizio giornalistico che vede gli stessi minori estranei alla vicenda oggetto di notizia (artt. 5 e 6 del codice di deontologia cit.);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il blocco se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 143, comma 1, lett. c), 154, comma 1, lett. d) del Codice);

RITENUTA, pertanto, l´esigenza di disporre nei confronti di ZX S.p.A., in qualità di titolare del trattamento e ai sensi delle predette disposizioni, la misura cautelare del blocco dell´ulteriore trattamento, con conseguente preclusione, allo stato degli atti e nelle more della definizione in contraddittorio del procedimento dinanzi al Garante - della diffusione dei dati identificativi relativi ai figli minori dei reclamanti in relazione ai fatti oggetto di notizia che riguardano il padre e che vedono i minori estranei ai fatti stessi;

RILEVATO che in caso di inosservanza del blocco disposto con il presente provvedimento si renderanno applicabili le sanzioni previste agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

RISERVATA ogni altra determinazione all´esito della definizione del procedimento, anche a seguito delle osservazioni fornite dal titolare del trattamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dispone nei confronti di ZX S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c)  e 154, comma 1, lett. d),  del Codice in materia di protezione dei dati personali, la misura cautelare del blocco dell´ulteriore trattamento, con conseguente preclusione - allo stato degli atti e nelle more della definizione in contraddittorio del procedimento dinanzi al Garante - della diffusione dei dati identificativi relativi ai figli minori dei reclamanti in relazione ai fatti oggetto di notizia che riguardano il padre e che vedono i minori estranei ai fatti stessi; ciò con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia