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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Synergo s.r.l.

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[doc. web n. 2175649]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Synergo s.r.l. - 22 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 356 del 22 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) nr. 3271/53969 del 15 febbraio 2010 formulata da questa Autorità, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute redatto in data 12 e 13 maggio 2010 nei confronti della Casa di cura privata Pierangeli S.r.l. (ora Synergo s.r.l.), C.F.: 00062520689, con sede in Pescara, piazza Pierangeli n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato che la Casa di cura effettua trattamenti di dati sottoposti all´obbligo di notificazione del trattamento, fra i quali dati idonei a rivelare sieropositività e dati idonei a rivelare malattie infettive e diffusive, e che tale adempimento non è stato ottemperato in base a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, lett. b), e 38 del Codice;

VISTO il verbale nr. 47 del 7 giugno 2010 con il quale è stata contestata alla predetta Casa di cura la violazione amministrativa prevista dall´art. 163 del Codice, in relazione agli artt. 37 e 38, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al predetto verbale di contestazione, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, pervenuto il 30 luglio 2010, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la Casa di cura, oltre a chiedere di essere sentita dall´Autorità e dopo aver riportato quanto già dichiarato in sede di operazioni compiute, ha evidenziato che "nel caso di specie non può dirsi ricorrente alcuna delle ipotesi previste dal primo comma del menzionato art. 37": in particolare, con riferimento alla lettera a) dell´art. 37, in quanto presso la stessa non vengono effettuati trattamenti di dati biometrici; circa le ipotesi previste dalla lettera b) in quanto "la Casa di cura non effettua trattamenti di procreazione assistita (…) non effettua indagini epidemiologiche (…) non effettua rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività (…) non effettua in via diretta monitoraggio della spesa sanitaria"; relativamente alle lettere c), d), e) e f), in quanto le ipotesi previste sono tutte riferite a soggetti esercenti attività assolutamente diverse rispetto a quella svolta dalla Casa di cura. In secondo luogo, la parte, richiamando quanto dichiarato in sede di operazioni compiute circa il tentativo di notificazione effettuato agli inizi del 2004 e non andato a  buon fine in quanto "il sito Internet del Garante era sovraccaricato", ha eccepito che "anche ove fosse ritenuto sussistente l´obbligo di notifica, non potrebbe essere contestata la violazione amministrativa per la documentata ricorrenza di uno stato di forza maggiore che ha impedito la notifica medesima". La Casa di cura ha inoltre precisato che la sanzione irrogata andrebbe riformulata in virtù del principio tempus regit actum "in forza del quale sono irrilevanti le modifiche delle sanzioni intervenute successivamente alla consumazione dell´illecito". Per i motivi esposti la Casa di cura ha chiesto di archiviare la contestazione adottata ovvero di ridurre l´importo delle sanzioni irrogate;

VISTO il verbale dell´audizione delle parti tenutasi, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, in data 3 ottobre 2011 nella quale la Casa di cura, nel riportarsi a quanto esposto negli scritti difensivi, ha ribadito "le due distinte occasioni in cui la Casa di cura ha cercato di ottemperare all´obbligo di notificazione". Da ultimo, la parte ha ribadito la richiesta di applicazione della sanzione nella misura prevista anteriormente alla riforma del 2008 e l´esclusione delle sanzioni accessorie, in particolare della pubblicazione del provvedimento;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della Casa di cura in relazione a quanto contestato. Infatti, con riferimento alle specifiche argomentazioni afferenti la mancata ricorrenza, fra i trattamenti effettuati dalla Casa di cura, delle ipotesi soggette all´obbligo di notificazione al Garante di cui all´art. 37, occorre prendere atto del fatto che, in sede di operazioni compiute, è stato affermato: "con particolare riferimento ai dati sensibili ovvero sanitari ed idonei a rilevare lo stato di salute dei pazienti, la nostra struttura tratta (..) dati idonei a rivelare la vita sessuale (…) dati idonei a rivelare sieropositività, dati idonei a rivelare malattie infettive e diffusive, dati idonei a rivelare malattie mentali,(…); i dati idonei a rivelare la vita sessuale sono trattati limitatamente alle notizie anamnestiche per eseguire eventuali trattamenti sanitari (…); i dati idonei a rivelare le malattie di natura mentale possono essere acquisiti in caso di concomitanza con altre patologie (…); per quanto riguarda le malattie infettive e diffusive raramente presso questa struttura sono state rilevate tali malattie e che la sieropositività viene rilevata solo con il consenso scritto dell´interessato". Dalle stesse affermazioni della Casa di cura emerge con evidenza come dalla stessa siano effettuati trattamenti previsti fra le ipotesi elencate dall´art. 37, comma 1, lett. b), del Codice, ai sensi del quale devono essere oggetto di notificazione i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale trattati in relazione alle diverse finalità di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria. I trattamenti di dati del tipo di quelli posti in essere dalla Casa di cura rientrano nella predetta casistica, come per altro chiarito con nota dell´Ufficio del Garante, n. 16898, inviata all´Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) il 10 maggio 2004, al fine di fornire indicazioni e chiarimenti. Circa il secondo motivo eccepito dalla parte e riguardante l´impossibilità di adempiere l´obbligo di notificazione per cause di forza maggiore, si fa presente che, nel caso di specie, stante l´asserita esistenza di un sovraccarico del sito Internet dell´Autorità in data 28 aprile 2004 che impediva il completamento della procedura online, tuttavia tale difficoltà poteva essere agevolmente superata procedendo alla definizione della procedura iniziata ovvero all´esperimento di una nuova procedura entro il 15 maggio 2004, giusta proroga concessa dall´Autorità e comunicata dall´AIOP alla parte come da allegato agli scritti difensivi e comunque negli anni intercorsi fino alla data dell´ispezione. Relativamente alle eccezioni sollevate sulla quantificazione della sanzione contestata e al richiamo posto dalla parte al principio del tempus regit actum si fa presente che l´omessa notificazione del trattamento configura un illecito omissivo di natura permanente, per il quale il momento della consumazione coincide con la cessazione della condotta (effettuazione della notificazione) ovvero con il momento in cui la violazione viene accertata e deve, pertanto, ritenersi corretta l´indicazione riportata in atti dal Comando operante;

RILEVATO, quindi, che la Casa di cura ha effettuato un trattamento di dati personali, senza effettuare tempestivamente la notificazione di cui agli artt. 37 e 38 del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi dell´intensità dell´elemento psicologico e della modalità concreta della condotta non risultano connotati da elementi specifici, mentre quello, dell´entità del pregiudizio o del pericolo deve essere considerato in termini di aumento della sanzione poiché il trasgressore è una struttura sanitaria che, in ragione delle prestazioni mediche effettuate, si trova a trattare numerosi dati afferenti allo stato di salute e alla vita sessuale degli interessati, nonché dati idonei a rilevare la presenza di malattie infettive e diffusive;

b)  ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, si deve valutare in termini positivi il fatto che la Casa di cura ha provveduto, seppur successivamente alla contestazione della violazione amministrativa, alla notificazione in data 7 luglio 2010;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la Casa di cura non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva che la Casa di cura, per l´anno 2010, risulta avere conseguito un rilevante valore della produzione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice nella misura di euro 40.000,00 (quarantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Synergo s.r.l., già Casa di cura privata Pierangeli s.r.l., con sede in Pescara, Piazza Pierangeli n. 1 C.F.: 00062520689, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 163 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia