Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy
Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy
Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy
Serve il consenso per telefonate, sms ed e-mail. Liberi invece gli indirizzi delle liste elettorali
Si avvicinano le elezioni e l´Autorità Garante per la privacy ha approvato di recente un apposito provvedimento [doc. web 2181429] (pubblicato sulla G.U n.11 del 14 gennaio 2013) che conferma le regole già stabilite dal provvedimento generale [doc. web 1165613] in materia e prevede speciali casi di esonero temporaneo dall´informativa per i partiti e movimenti politici. Queste le modalità in base alle quali partiti politici e candidati possono utilizzare correttamente a fini di propaganda elettorale i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.).
Dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all´estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque. Si possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali avute con cittadini ed elettori.
Dati utilizzabili con il previo consenso. E´ necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste di abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.
Continuerà ad essere obbligatorio raccogliere il consenso per poter usare i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici, i quali dovranno quindi preventivamente manifestare la loro disponibilità a ricevere questo tipo di telefonate. Sono utilizzabili, sempre se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, anche i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).
Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili gli archivi dello stato civile, l´anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante operazioni elettorali.
Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere sempre informati sull´uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l´interessato, l´informativa va data all´atto della registrazione dei dati o al momento del primo contatto.
Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell´informativa fino al 30 aprile 2013.
Roma, 15 gennaio 2013
Documenti citati
Vedi anche (9)
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Elezioni: le regole del Garante privacy per la propaganda elettorale
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Misure in materia di propaganda elettorale - Esonero dall'informativa - 2 aprile 2009 [1603863]
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Provvedimento elettorale: il 'decalogo' del Garante - 7 settembre 2005 [1165613]
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Esonero dall'informativa per partiti e movimenti politici sino al 31 luglio 2008 - 28 febbraio 2008
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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Partito Democratico – Abruzzo - 25 ottobre 2018 [9090257]
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Electoral Propaganda: A Decalogue by the Garante ' September 7, 2005