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Provvedimento del 25 ottobre 2012

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[doc. web n. 2183827]

Provvedimento del 25 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 321 del 25 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, vice segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante l´8 giugno 2012, proposto nei confronti di Enel Energia S.pA., con cui XY, in relazione ad una azione di recupero di un credito da parte di una società incaricata dal citato titolare del trattamento, ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), volta a ottenere: la comunicazione in forma intelligibile di tutti i propri dati, la finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici, i soggetti che possono venire a conoscenza dei suddetti dati ed i relativi estremi identificativi, gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 giugno 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 settembre 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota della ricorrente pervenuta il 27 giugno 2012, con la quale la stessa ha allegato la risposta inviatale dalla resistente il 15 giugno 2012, e, contestualmente, poiché "la società convenuta non fornisce alcun riscontro alle richieste avanzate ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 del Codice, bensì si limita a spiegare le modalità di recupero del credito anomalo", ha insistito per l´accoglimento integrale del proprio ricorso; vista altresì la nuova sollecitazione della ricorrente pervenuta via fax il 17 settembre 2012;

VISTA la nota del 3 agosto 2012 con la quale questa Autorità ha invitato la titolare del trattamento a fornire un ulteriore riscontro rispetto a quello già inviato il 15 giugno 2012 e ritenuto parziale dalla ricorrente; vista altresì la sollecitazione inviata da questa Autorità via e-mail il 5 settembre 2012;

VISTE le risposte del 17 e 19 settembre 2012 pervenute via e-mail, nonché la lettera raccomandata pervenuta il 21 settembre 2012, con le quali il titolare del trattamento, nello scusarsi per il disguido occorso relativamente alla tardività della risposta, ha fornito all´interessata il riscontro richiesto;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 24 settembre 2012 con la quale la ricorrente ha dichiarato di ritenere soddisfacente il riscontro pervenuto, seppure rilevando il "notevole ritardo rispetto al termine massimo imposto dalla legge";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alla richiesta di accesso dell´interessato seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Enel Energia S.p.A. in ragione del mancato riscontro all´interpello preventivo, nella misura di euro 400, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico di Enel Energia S.pA., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
De Paoli