g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 25 ottobre 2012

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2212372]

Provvedimento del 25 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 318 del 25 ottobre 2012
 
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, vice segretario generale;
 
VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 6 giugno 2012 presentato da Concetta Costantino, rappresentata e difesa dall´avv. Mario Viola, nei confronti di  Telecom Italia S.p.A. e Distribuzione Italia s.r.l. con il quale la ricorrente ha sostenuto che, dopo aver aderito nel corso del colloquio telefonico del 21/10/2011 ad un´offerta commerciale propostale da Distribuzione Italia s.r.l. per conto di Telecom Italia S.p.A. in relazione all´utenza telefonica fissa intestata al defunto marito (avente ad oggetto il passaggio a quest´ultima società quale unico gestore per i servizi Voce ed Internet), avrebbe scoperto, dopo aver ricevuto le prima fattura da Telecom Italia S.p.A., che le condizioni contrattuali applicatele differivano da quelle asseritamente concordate durante la telefonata in questione; inoltre il recesso dal contratto con TeleTu S.p.A. cui la stessa Distribuzione Italia s.r.l. si era incaricata di provvedere non era mai stato effettuato tanto che nello stesso periodo in cui risultava essere abbonata con Telecom Italia S.p.A. la ricorrente aveva comunque ricevuto e pagato le fatture emesse da TeleTu S.p.A.; rilevato che la ricorrente, nel lamentare il mancato riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), oltre ad alcune richieste non riconducibili all´esercizio dei diritti di cui all´art. 7, ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi, ivi compresi quelli contenuti nella telefonata intercorsa in data 21/10/2011 con un´operatrice di Distribuzione Italia s.r.l. e in eventuali successive telefonate;
rilevato che la ricorrente ha chiesto anche di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;
 
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 giugno 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato le citate società a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, con nota del 19 settembre 2012;
 
VISTA la nota inviata in data 3 luglio 2012 con la quale Telecom Italia S.p.A. ha preliminarmente evidenziato che la ricorrente non risulta essere la titolare dell´utenza fissa in questione non avendo mai richiesto il subentro al marito deceduto al quale risulta ancora intestata come utenza affari la linea telefonica in questione; rilevato che Telecom ha sostenuto che la ricorrente sarebbe stata contattata in data 21/10/2011 dal proprio partner commerciale, Distribuzione Italia s.r.l., nominato responsabile del trattamento dei dati personali, "al fine di proporre la cessazione della CPS con Teletu ed il rientro in Telecom Italia, nonché l´attivazione dei servizi Voce+Internet 7 mega" e che nel corso della telefonata la stessa ricorrente avrebbe dichiarato di essere la titolare dell´utenza aderendo all´offerta mediante "verbal ordering"; rilevato che Telecom Italia S.p.A. ha comunque fornito alla ricorrente l´elenco dei dati che la riguardano (comprese le manifestazioni di consenso) raccolti dall´operatrice commerciale di Distribuzione Italia s.r.l. ed ha anche inviato alla ricorrente la registrazione del "verbal ordering" concluso nel corso della telefonata del 21/10/2011;
 
VISTA la nota pervenuta in data 17 luglio 2012 con la quale Distribuzione Italia s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Luca Pacioni, nel precisare che i principali dati contenuti nelle liste fornite da Telecom per i contatti telefonici promozionali sono la ragione sociale, l´indirizzo della sede legale, il numero telefonico, la partita iva, il codice fiscale (e non anche la titolarità dell´utenza), ha sostenuto di aver contattato l´utenza in questione -che "risultava (…) negli elenchi dei già clienti Telecom con contratto Business già attivo"- e che "in sede di registrazione telefonica la cliente ha dichiarato di essere lei stessa la titolare della linea telefonica (e tale dichiarazione è sufficiente per l´attivazione delle offerte)" ed ha poi accettato e regolarmente finalizzato la registrazione dell´offerta commerciale proposta tramite "verbal ordering" secondo le procedure in vigore; in relazione a tale offerta, Distribuzione Italia s.r.l. ha sostenuto che, mentre la procedura per il collegamento ADSL ad Internet è stata avviata regolarmente, "per quanto riguarda la Voce e la cessazione del CPS da Teletu, queste non sono state finalizzate/attivate per un errore umano della persona preposta alle attività di back office" per conto di Distribuzione Italia s.r.l. la quale ha anche dichiarato di voler ovviare al disguido occorso proponendo alla ricorrente alcune possibili soluzioni specificamente descritte;
 
VISTE le note inviate in data 4 luglio 2012 e 13 luglio 2012 con le quali la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta dei riscontri ottenuti ed ha ribadito le richieste formulate con il ricorso;
 
VISTA la nota inviata in data 31 agosto 2012 con la quale Telecom Italia S.p.A. ha ribadito quanto già sostenuto nella precedente nota;
 
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, nei confronti Telecom Italia S.p.A. e di Distribuzione Italia s.r.l. (che peraltro è risultata essere stata nominata responsabile esterno del trattamento dati da Telecom) avendo tali società fornito un adeguato riscontro alle richieste della ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;
 
RILEVATO che i profili attinenti alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale fra le parti potranno, se del caso, essere sollevati dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria non avendo il Garante alcuna competenza in merito;
 
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico esclusivamente del titolare del trattamento Telecom Italia S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi connessi al riscontro fornito solo a seguito della presentazione del ricorso;
 
VISTA la documentazione in atti;
 
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
 
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
 
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
 
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
 
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
 
b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico esclusivamente del titolare del trattamento Telecom Italia S.p.A., il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.
 
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero. 
 
Roma, 25 ottobre 2012
 
IL PRESIDENTE
Soro
 
IL RELATORE
Iannini
 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
De Paoli