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Provvedimento del 15 novembre 2012

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[doc. web n. 2254958]

Provvedimento del 15 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 352 del 15 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 3 luglio 2012, presentato da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aurelio e Armando Giorgini, nei confronti di ATAC S.p.A., con il quale il ricorrente, dipendente della predetta azienda, nel ribadire quanto contenuto nel previo interpello di cui all´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, con specifico riferimento ai dati contenuti in "tutta la documentazione concernente il procedimento disciplinare instaurato dall´azienda nei suoi confronti", ivi compresi quelli che hanno dato origine al procedimento medesimo; visto che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 luglio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 16 ottobre 2012 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;

VISTE le note datate 18 luglio e 29 agosto 2012 con le quali il titolare del trattamento, nel precisare di avere fornito riscontro alle richieste del ricorrente con nota inoltrata al difensore dello stesso in data 27 giugno 2012 (di cui ha allegato copia), ha trasmesso ulteriore documentazione "al fine di soddisfare ogni sua istanza";

VISTE le note pervenute via e-mail il 17 e il 19 ottobre 2012 con le quali il ricorrente, nel sottolineare di avere ottenuto idoneo riscontro alle proprie istanze di accesso solo a seguito dell´avvio del presente procedimento, ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;    

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento integrato nel corso del procedimento il riscontro già fornito all´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di ATAC S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, stante il riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di ATAC S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia