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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Meeting s.r.l. - 26 luglio 2012

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[doc. web n. 2257684]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Meeting s.r.l. - 26 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 229 del 26 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della dott.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto amministrativo predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 8 aprile 2010 nei confronti di Meeting s.r.l. (di seguito "società"), già con sede legale in Roma, via Frattina n. 27, e attualmente con sede legale in Roma, via Vittorio Veneto n. 116,  nella persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

CONSIDERATO che in data 4 febbraio 2010 il Garante ha adottato un provvedimento, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c)   e d), del Codice, con il quale, dopo aver accertato che l´informativa resa ai propri clienti dalla società e dalle agenzie affiliate alla stessa, è inidonea ai sensi dell´art. 13 del Codice, ha prescritto a quest´ultima di riformulare il modello di contratto utilizzato per acquisire gli incarichi di mediazione matrimoniale e l´informativa resa agli interessati;

VISTO il verbale dell´8 aprile 2010, redatto dall´Ufficio del Garante, con cui è stata contestata alla società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice (nella formulazione antecedente alla modifica apportata con il d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009), in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della l. 689/1981;

RILEVATO che dal rapporto amministrativo redatto ai sensi dell´art. 17, legge n. 689/1981, non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 e pervenuto in data 20 maggio 2010, nel quale la parte ha dichiarato, in primo luogo, che "l´unico soggetto responsabile del trattamento dei dati personali, come anche dell´adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di iscrizione stipulato con i clienti, è solo ed esclusivamente l´agenzia affiliata, e non anche l´agenzia affiliante, Meeting s.r.l." ed ha eccepito, nel caso di specie, "l´esclusiva responsabilità dell´ex affiliata Caprioli Susanna in merito alla contestata violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, non avendo avuto la Meeting alcuna possibilità di conoscere preventivamente il contenuto del modello di iscrizione che l´ex affiliata Caprioli intendeva utilizzare con i propri clienti". In conseguenza di quanto rilevato, la società ha chiesto la revoca del provvedimento sanzionatorio adottato;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della parte in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per inidonea informativa. Infatti, come affermato dal Garante nel provvedimento adottato il 4 febbraio 2010, "sulla base di quanto stabilito nel contratto di affiliazione, nel manuale operativo e nel modello di contratto di mediazione, obbligatoriamente adottato da tutte le agenzie affiliate, emerge che a queste ultime non può essere riconosciuta la qualità di titolare autonomo del trattamento, stante l´acclarato potere decisionale sulle finalità e modalità del trattamento dei dati riservato anche alla società affiliante, la quale è in condizione di trattare anche in via diretta le informazioni inerenti ai vari incarichi assunti dalle singole affiliate da parte dei rispettivi clienti". Inoltre, dal contratto di affiliazione emerge l´obbligo per l´agenzia di "attenersi strettamente alle indicazioni contenute nel manuale operativo nella conduzione dell´attività"; nella parte del contratto afferente l´apertura di una nuova agenzia Meeting, si rileva che la casa madre consegna alle neo-affiliate un CD al cui interno si trova il contratto Meeting che deve essere completato con l´inserimento dei dati quali la denominazione dell´agenzia, l´indirizzo ed il recapito telefonico. Si evidenzia da ultimo che la società si è riservata il potere di svolgere attività di controllo nei confronti delle agenzie affiliate;

RILEVATO che il provvedimento del Garante datato 4 febbraio 2010 con il quale sono state accertate le violazioni contestate non risulta essere stato impugnato;

RILEVATO che la società, in qualità di titolare del trattamento, ha effettuato illecitamente un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) senza rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico non sono connotati da elementi specifici, mentre la modalità concrete della condotta risulta caratterizzata dalla circostanza che il contravventore non aveva reso un´idonea informativa;

b)  ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, la società ha inviato scritti difensivi ai sensi dell´art. 18 della L. n. 689/1981; tuttavia, non risulta essere stata inserita un´informativa idonea nel modello di domanda di iscrizione all´agenzia Meeting;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la parte non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si deve considerare che la società risulta avere conseguito un utile d´esercizio per l´anno 2010;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Meeting s.r.l., già con sede legale in Roma, via Frattina n. 27, e attualmente con sede legale in Roma, via Vittorio Veneto n. 116, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2257684
Data
26/07/12

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca