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Provvedimento del 13 dicembre 2012 [2338014]

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[doc. web n. 2338014]

Provvedimento del 13 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 416 del 13 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 29 ottobre 2012, proposto nei confronti della Parrocchia San Giovanni Battista di Rosarno, con il quale XY ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), volta a far annotare sul registro dei battesimi della suddetta parrocchia la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 novembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la parrocchia resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta al Garante via posta elettronica il 9 novembre 2012, con la quale il ricorrente ha comunicato che il parroco di San Giovanni Battista aveva ottemperato alla sua richiesta;

VISTA la nota pervenuta al Garante via posta elettronica il 13 novembre 2012, con la quale il parroco di San Giovanni Battista, ha comunicato «l´avvenuta cancellazione del battesimo» avvenuta in data 22 ottobre 2012;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro alla richiesta dell´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico della Parrocchia di San Giovanni Battista di Rosarno in ragione del mancato riscontro all´interpello preventivo nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico della Parrocchia San Giovanni Battista di Rosarno, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia