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Provvedimento del 13 dicembre 2012 [2338067]

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[doc. web n. 2338067]

Provvedimento del 13 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 417 del 13 dicebre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 23 luglio 2012, nei confronti di Crif S.p.A., Cerved Group S.p.A., Experian-Cerved Information Services S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, si è opposto all´ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) dei dati personali che lo riguardano, contenuti  nelle banche dati gestite dalle odierne resistenti, relativi ad una "Ipoteca legale iscritta presso la Conservatoria di Napoli 1 in data 29/06/2004  reg.gen 18766, reg.part 4183; Pignoramento immobiliare presso la Conservatoria di Napoli in data 21/09/2005, reg.gen. 33404, reg.part. 15680"; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comportano notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito, sarebbe eccedente e non pertinente, tenuto conto del periodo di tempo trascorso dall´iscrizione dell´ipoteca legale e del pignoramento in questione; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 agosto 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 6 novembre 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 5 settembre 2012 con la quale Crif S.p.A. ha affermato la legittimità del trattamento posto in essere in virtù del fatto che i dati di cui il ricorrente chiede la cancellazione, contenuti nella banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" e corrispondenti a quelli riferiti all´ipoteca legale n. 18766/4183 del 29.06.2004 e al pignoramento esattoriale n. 33404/15680, "sono aggiornati e coerenti con quanto registrato presso la fonte di provenienza", vale a dire l´Agenzia del Territorio di Napoli 1; rilevato che la resistente ha, in particolare, sostenuto che la propria attività consiste nel "veicolare" le informazioni conservate presso le banche dati pubbliche "svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale dell´interessato e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato che Crif S.p.A. ha fatto notare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, "presso le fonti pubbliche non risulta alcuna intervenuta cancellazione annotata a margine degli atti stessi";

VISTA la nota inviata il 14 settembre 2012 e la successiva memoria inviata in data 17 ottobre 2012 con la quale Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto), ha sostenuto la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite al ricorrente che sono in linea con quelle risultanti nei pubblici registri immobiliari da cui sono state estratte; rilevato, tuttavia, che Cerved ha deciso di aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente confermando di aver provveduto alla cancellazione, nell´ambito dei prodotti informativi riferiti al ricorrente, delle informazioni relative alle annotazioni pregiudizievoli oggetto di contestazione (pignoramento esattoriale del 21.09.2005 ed ipoteca legale del 29.06.2004);

VISTA la memoria fatta pervenire in data 19 settembre 2012 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto ed ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la memoria fatta pervenire da Experian-Cerved Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno, in data 20 settembre 2012 con la quale tale società ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che i dati in questione, attinenti alle c.d. "formalità pregiudizievoli", sono tratti dalle fonti pubbliche ufficiali, "sono esatti, completi e aggiornati con quelli risultanti presso le richiamate fonti pubbliche di provenienza" (non risultando, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente alcun relativo annotamento presso la fonte ufficiale medesima)"; rilevato, inoltre, che tali dati sono registrati "in un archivio che contiene i dati di fonte pubblica ed è autonomo e distinto rispetto al sistema di informazioni creditizie e rientrano nella categoria dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi … il cui trattamento può avvenire senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 del Codice Privacy"; rilevato che tale trattamento è volto a veicolare presso la clientela della resistente le medesime informazioni censite presso la fonte pubblica ma rendendo più agevole l´accesso alle stesse "che diversamente, in funzione della mole di richieste ed uffici competenti, risulterebbe oltremodo gravoso";

RILEVATO che il trattamento effettuato dalle resistenti ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali, possono essere allo stato utilizzate senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, fermi restando i futuri possibili adeguamenti che potrebbero risultare necessari sul piano della qualità dei dati e dei tempi di relativa conservazione, in applicazione del codice deontologico previsto dall´art. 61 del Codice con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri;

RITENUTO, pertanto, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare infondato il ricorso nei confronti di Crif S.p.A. e Experian-Cerved Information Services S.p.A. in quanto i dati personali in questione non risultano trattati in violazione di legge; ciò, tenuto conto del fatto che, come emerge dalle informazioni rilevabili dagli ultimi report trasmessi dalle società resistenti, tali dati sono esatti ed aggiornati, in quanto corrispondenti alle informazioni conservate presso i competenti uffici dell´Agenzia del territorio;

RILEVATO che Cerved Information Services S.p.A. ha comunque provveduto nel caso di specie alla sospensione della visualizzazione dei dati in questione e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti della citata società;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Cerved Group S.p.A.;

b) dichiara il ricorso infondato nei confronti di Crif S.p.A. e Experian-Cerved Information Services S.p.A.;

c) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia