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Polizze assicurative: comunicazione di dati a terzi in assenza del consenso dell'intestatario - 10 gennaio 2013 [2367235]

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[doc. web n. 2367235]

Polizze assicurative: comunicazione di dati a terzi in assenza del consenso dell´intestatario - 10 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 05 del 10 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la segnalazione presentata dalla sig.ra XX, assistita dall´Avv. Giuseppe Cordedda, presso il cui studio ha eletto domicilio;

VISTA la documentazione in atti;

VISTO l´art. 154, comma 1, lett. b), d.lg. n. 196/2003;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

1. Con segnalazione dell´8 febbraio 2011, la sig.ra XX ha lamentato l´avvenuta comunicazione a terzi, da parte dell´Agenzia di Sondrio della Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. (presso la quale la stessa segnalante in precedenza aveva rivestito la carica di subagente), di alcuni dati che la riguardavano in assenza del suo consenso.

In particolare, la sig.ra XX ha sostenuto che detta comunicazione era avvenuta il 27 dicembre 2010, allorché il responsabile della citata Agenzia aveva consegnato al sig. YY, ex coniuge della segnalante, la copia della polizza assicurativa n. XY, da lei stipulata il 5/4/2004 con la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., nonché la copia dell´assegno bancario n. KW tratto sulla Banca Popolare di Sondrio, a lei intestato. Tali documenti, successivamente, erano stati prodotti dal sig. YY nel procedimento di divorzio ancora pendente con la segnalante, nel quale restavano ancora da definire "le questioni concernenti l´assetto economico e il mantenimento dei figli".

La segnalante ha dichiarato che sia la polizza (di cui era stata unica contraente), sia l´assegno con cui la stessa era stata successivamente liquidata, erano sempre stati nella sola disponibilità dell´Agenzia di Sondrio, tanto che alla memoria giudiziale del sig. YY era stata allegata "la copia integrale dell´assegno" ancora recante "il talloncino di controllo", il che escludeva che esso potesse essere stato acquisito "presso l´istituto di credito traente"; inoltre, la cessazione della convivenza tra gli ex coniugi da oltre un triennio e il grave deterioramento delle loro relazioni personali –circostanze, peraltro, ben conosciute dal responsabile dell´Agenzia-  impedivano di poter ipotizzare una consegna volontaria di documenti tra le parti.

Pertanto, la segnalante, nel ribadire di non aver "mai autorizzato" il responsabile dell´Agenzia di Sondrio, "neppure in forma implicita", a consegnare all´ex coniuge  "qualsivoglia documento riguardante il descritto rapporto assicurativo", ha concluso chiedendo, previa declaratoria d´illiceità del trattamento dei propri dati personali, l´adozione di "ogni opportuna misura sanzionatoria nei confronti dei responsabili", con riparazione del pregiudizio subito "anche mediante risarcimento da determinarsi in via equitativa".

2. In data 26 luglio 2011, l´Ufficio ha chiesto informazioni sulla vicenda alla Reale Mutua Assicurazioni S.p.a.. Il 4 settembre 2011, dopo aver acquisito informazioni presso l´Agenzia di Sondrio, la società, nel produrre alcuni documenti, ha dichiarato che:

- era sempre stato soltanto il sig. YY a detenere copia di tutti i rapporti assicurativi della famiglia, compresa la documentazione originale della polizza in questione, tanto da provvedere direttamente al versamento dei relativi premi;

-  la sig.ra XX, dopo aver domandato la liquidazione della polizza in questione, nonostante l´espressa richiesta della società assicuratrice di esibirne a tal fine l´originale, non era stata in grado di provvedervi, limitandosi ad esibire soltanto una denuncia concernente il suo smarrimento (datata 14/11/2009);

-  non era stato possibile ricevere riscontri "relativamente alla copia dell´assegno bancario", né vi era "alcun valido elemento" che potesse evidenziare qualsiasi responsabilità da parte dell´Agenzia, non essendo state dimostrate le modalità che avevano "consentito al sig. YY di poter acquisire copia dell´assegno emesso per la liquidazione della polizza vita di cui trattasi".

Successivamente, a seguito di ulteriore richiesta dell´Ufficio, volta ad ottenere copia di documenti menzionati nella precedente riposta, la Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. ha prodotto una relazione resale il 18 febbraio 2011 dal sig. Valerio Motalli, titolare dell´Agenzia di Sondrio, ed una nota inviata a costui il 17 febbraio 2011 dal difensore del sig. YY: nella propria relazione, il sig. Motalli ha dichiarato di aver semplicemente esibito al sig. YY copia dell´assegno in questione, "per dare contezza della regolarità dell´operazione" di liquidazione della polizza, mentre dalla nota sottoscritta dal legale risulta che la copia dell´assegno sarebbe stata consegnata al sig. YY, "per provare l´avvenuto pagamento della somma liquidata".

3. Ai sensi dell´art. 23 del Codice, il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell´interessato o, in alternativa, qualora ricorra uno dei presupposti indicati dal successivo articolo 24.

Nel caso in questione, è pacifico che la sig.ra XX non abbia mai rilasciato alcun consenso al riguardo e, al contempo, non è dato individuare alcuno dei presupposti di cui all´art. 24 del Codice.

Inoltre, il Garante ha già avuto modo di affermare in passato che il titolare del trattamento deve appurare che la comunicazione dei dati relativi all´interessato avvenga "senza violare gli obblighi nascenti dalla legge o da un rapporto contrattuale" (in tal senso, cfr. provv. del 23 maggio 2001, doc. web n.39821; v. anche Trib. Venezia, sez. III, 2 aprile 2005 e Trib. Milano 29 aprile 1991, in ordine all´osservanza, da parte delle banche, di "obblighi comportamentali, ossia di prudenza e discrezione").

La circostanza, più volte sottolineata dalla società (e, ancor prima, dal titolare dell´Agenzia di Sondrio), secondo cui il sig. YY, di fatto, gestiva personalmente anche i rapporti contrattuali facenti capo alla di lui moglie, tanto da avere la disponibilità dell´originale del contratto, non è sufficiente ad integrare un consenso dell´interessata al trattamento dei propri dati personali, né a valere come suo equipollente, soprattutto ove si tenga conto del fatto che il titolare dell´Agenzia di Sondrio –che già aveva avuto vari dissidi con la sig.ra XX, proprio sub-agente- era perfettamente a conoscenza dell´avvenuto deterioramento dei rapporti intercorrenti tra l´unica intestataria del rapporto assicurativo ed il di lei coniuge ("deterioratisi i rapporti tra i coniugi, e venuto meno il contratto di sub-agenzia…", vedi relazione del 18 febbraio 2011, inviata dal sig. Motalli alla Reale Mutua Assicurazioni S.p.a.). Pertanto, proprio tale situazione avrebbe dovuto indurre il sig. Motalli al più scrupoloso rispetto della regola codicistica sul consenso al trattamento dei dati personali, evitando di incorrere in pretesi affidamenti smentiti da circostanze obiettive e ben conosciute.

Ne consegue che il trattamento dei dati personali posto in essere dalla società –per il tramite dell´Agenzia di Sondrio- in riferimento all´assegno bancario n. KW, tratto sulla Banca Popolare di Sondrio ed intestato unicamente alla segnalante, dev´essere dichiarato illecito.

Ciò premesso, dalla documentazione acquisita è emerso che la società ha adottato le misure di sicurezza "minime" a protezione dei dati dei clienti, conformemente a quanto prescritto dagli artt. 33 e 34 del Codice e dalle regole 1-26 dell´Allegato B) al Codice, provvedendo, tra l´altro, alla designazione degli incaricati del trattamento ed impartendo ai medesimi anche le relative istruzioni cui attenersi nell´espletamento dell´attività lavorativa (vedi nota della Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. del 5/9/2011, pag. 2, e copia della lettera di nomina del sig. Valerio Montalli del 3/4/2006, appositamente sottoscritta).

Ciò nonostante, deve comunque prescriversi alla Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. di adottare adeguate misure per assicurare che gli incaricati del trattamento osservino le regole in materia di trattamento dei dati personali e per garantire alla società una scrupolosa vigilanza sul loro operato.

Per quanto concerne gli eventuali profili risarcitori, nessuna competenza è attribuita dalla legge a questa Autorità; gli stessi potranno formare oggetto di esame, se del caso, innanzi all´Autorità giudiziaria.

IL GARANTE

ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) del Codice, dichiara l´illiceità del trattamento posto in essere dalla Reale Mutua Assicurazioni S.p.a., tramite l´Agenzia di Sondrio, in riferimento all´assegno bancario n. KW, tratto sulla Banca Popolare di Sondrio ed intestato unicamente alla sig.ra XX; per l´effetto, prescrive alla Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. di adottare adeguate misure per assicurare che gli incaricati del trattamento osservino le regole in materia di trattamento dei dati personali e per garantire alla società una scrupolosa vigilanza sull´operato di costoro, fornendo al riguardo un riscontro al Garante entro e non oltre il 15 febbraio 2013.

Roma, 10 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

      
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia