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Provvedimento del 20 dicembre 2012 [2373454]

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[doc. web n. 2373454]

Provvedimento del 20 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 439 del 20 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 28 agosto 2012, presentato da  XY, rappresentato e difeso dall´avv. Giuseppe Tomasso, nei confronti dell´Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, con il quale il ricorrente, dirigente medico in servizio presso la predetta azienda sanitaria, dopo aver ricevuto una contestazione da parte del direttore della struttura complessa di  Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Frosinone (alla quale era allegata una relazione indirizzata "a diversi soggetti e strutture aziendali interne")  con conseguente provvedimento di sospensione dal servizio "presso i pronto soccorso dell´Azienda ASL di Frosinone" da parte del direttore del Dipartimento di emergenza e accettazione, dai quali ha preso avvio un procedimento disciplinare poi archiviato dal competente ufficio perché la procedura era "inficiata sotto l´aspetto formale e, quindi, anche in quello sostanziale (…) non risultando in atti la notifica della contestazione", ha ribadito la richiesta già avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), volta ad ottenere il blocco dei dati che lo riguardano contenuti nelle predette note di contestazione disciplinare e di sospensione dal servizio in quanto trattati in violazione di legge; più specificamente, il ricorrente ha lamentato l´illiceità del trattamento effettuato, rappresentando che la contestazione di addebito, unitamente alla relazione allegata, nonché la successiva nota di sospensione dal servizio, pur contenendo dati relativi ad una sua "presunta condotta avente rilievo disciplinare e penale", sono state trasmesse "in un foglio non spillato né racchiuso in busta sigillata e recante addirittura il protocollo generale (e non quello riservato) a soggetti che non avevano alcun titolo a conoscere una fase istruttoria di un procedimento disciplinare"; inoltre l´utilizzo del protocollo generale per "l´assunzione" delle predette note da parte delle diverse strutture alle quali erano indirizzate, "ha consentito l´accesso casuale da parte di terzi non autorizzati ai dati riportati al loro interno"; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 settembre 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 novembre 2012 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 28 settembre 2012 con la quale l´azienda sanitaria resistente, dopo aver precisato che nel merito della questione il dott. (…), responsabile del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Frosinone, è stato "sanzionato con una censura, tramite la Commissione disciplinare, per non avere attivato la corretta procedura interna disciplinare come da normativa vigente", ha altresì dichiarato che lo stesso dirigente medico, "nel momento in cui ha segnalato la questione", non ha effettuato alcun illecito trattamento di dati personali in quanto "ha portato a conoscenza esclusivamente le direzioni aziendali, tramite busta chiusa" ovvero gli "uffici aziendali che per loro compito e vocazione trattano le questioni delicate con la dovuta riservatezza e segretezza (segreterie di direzione aziendali ed ufficio protocollo)" (come risulta peraltro dall´allegata dichiarazione resa dal coordinatore dell´ufficio procedimenti disciplinari);

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità il 4 ottobre 2012 nel corso della quale il titolare del trattamento, nel sottolineare che – come risulta dall´allegata dichiarazione di un dipendente - "la nota del 18 gennaio 2012 (di contestazione disciplinare) oggetto del presente ricorso è stata consegnata ai destinatari in busta chiusa", ha ribadito che i "destinatari della predetta sono i soggetti gerarchicamente e funzionalmente preposti a conoscere la vicenda (trattandosi del direttore generale e del direttore sanitario della ASL nonché del direttore sanitario dell´ospedale di Frosinone)"; nel medesimo verbale la resistente ha inoltre aggiunto che "l´ufficio protocollo è organizzato in modo tale che esclusivamente i dipendenti assegnati al protocollo", peraltro "formalmente designati quali incaricati del trattamento, hanno accesso ai documenti in entrata e in uscita (…) e nessun altro può accedervi"; nel corso della medesima audizione il ricorrente, nel rilevare che "nell´attivazione della fase disciplinare (…)" i soggetti che sono stati destinatari della nota di contestazione di addebito "non avrebbero avuto alcun titolo ad essere informati di una ipotesi di addebito disciplinare che sarebbe stata valutata dal competente ufficio disciplinare", ha sottolineato come, nel caso di specie, sia stato "utilizzato il protocollo generale e non quello riservato"; quest´ultimo infatti "è stato utilizzato, e viene normalmente utilizzato, (con invio tramite raccomandata all´interessato), dall´ufficio disciplinare per la formulazione della contestazione, che ricalca esattamente quanto segnalato dal dirigente con nota di segnalazione acquisita al protocollo generale";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 6 ottobre 2012 con la quale il ricorrente, nel contestare l´affermazione della controparte secondo cui la segnalazione disciplinare sarebbe stata inviata all´interessato in busta chiusa, ha allegato copia della stessa sulla quale risultano "apposti il timbro del protocollo generale e della SS Affari Generali (oltre al protocollo apposto a mano del 24 gennaio 2012 dell´ufficio disciplinare)", con ciò evidenziando che "detta missiva piuttosto che essere aperta solo dall´ufficio disciplinare (cui era diretta) è stata evidentemente aperta dall´ufficio protocollo aziendale e poi, ancora, dalla struttura affari generali che non avrebbe avuto alcuna competenza"; 

VISTE le note pervenute via fax il 6 novembre 2012 e il 6 dicembre 2012 con le quali l´azienda sanitaria resistente, nel ribadire che "i destinatari della nota oggetto del ricorso sono i soggetti gerarchicamente e funzionalmente preposti a conoscere la vicenda in questione", ha chiarito che il "protocollo generale è ufficio incardinato nella SS Affari Generali, per cui non si tratta di doppia protocollazione, bensì di un unico passaggio amministrativo" ed ha altresì dichiarato di avere eliminato dal protocollo generale la nota in questione affermando che nello stesso "non è rimasta copia se non la protocollazione manuale sul registro apposito" non essendo ancora attivo il "protocollo informatico aziendale";

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il procedimento che ha preso avvio dalla contestazione disciplinare (e dalla relazione ad essa allegata) oggetto del presente ricorso è stato archiviato dall´Ufficio procedimenti disciplinari in quanto la predetta nota non era stata notificata all´interessato nei modi previsti dall´art. 55 del d.lg.vo n. 165/2001 (così come successivamente integrato e modificato); rilevato che, dalla documentazione in atti, risulta che la stessa è stata inviata "in busta chiusa" e che i destinatari erano i soggetti gerarchicamente sovraordinati e istituzionalmente competenti a valutare l´eventuale adozione di atti conseguenti, soggetti che, nel caso di specie hanno peraltro provveduto a riconoscere l´irregolarità del procedimento in questione; rilevato altresì che per quanto riguarda il trattamento dei dati dell´interessato da parte dei dipendenti addetti alle attività di protocollazione, questi, nella loro qualità di incaricati del trattamento, sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e delle misure di sicurezza poste a protezione dei dati personali trattati e che, peraltro, l´azienda resistente ha dichiarato che della nota in questione "non è rimasta copia nel protocollo generale, se non la protocollazione manuale sul registro apposito";

RITENUTO pertanto che la richiesta di blocco dei dati personali formulata dall´interessato  ai sensi dell´art. 7, comma 3, del Codice, deve essere dichiarata infondata dal momento che, allo stato degli atti, non risulta che l´azienda sanitaria resistente abbia posto in essere un trattamento di dati personali in violazione di legge, avendo peraltro la stessa dichiarato, nel corso del procedimento, di avere eliminato dal protocollo generale la nota in questione;

RITENUTO congruo compensare integralmente le spese fra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata e dell´infondatezza delle richieste del ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia