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Provvedimento del 7 febbraio 2013 [2412837]

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[doc. web n. 2412837]

Provvedimento del 7 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 55 del 7 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 2 novembre 2012, presentato da XY nei confronti di IWBank S.p.A., con cui il ricorrente, nel lamentare il mancato riscontro all´istanza previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie istanze con le quali aveva chiesto, tra l´altro, la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i del trattamento, nonché i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati; visto che l´interessato si è altresì opposto all´ulteriore trattamento di tali dati per finalità promozionali sollecitandone la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi) ed ha chiesto, inoltre, la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 novembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 21 dicembre 2012 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta via fax il 28 novembre 2012 con la quale il titolare del trattamento, nel sottolineare che l´interessato ha esercitato il diritto di accesso "per l´ennesima volta e nonostante la precedente corrispondenza intercorsa", ha precisato che i dati identificativi del ricorrente, "a fronte dell´inserimento degli stessi nella piattaforma on-line della banca", vengono riconosciuti "dal sistema come cliente già registrato, vale a dire come cliente con il quale la Banca ha già intrattenuto rapporti di conto corrente"; nella medesima nota la resistente, nel fornire riscontro alle diverse istanze del ricorrente, ha affermato, tra l´altro, che la cancellazione dei dati identificativi, acquisiti in ragione "dei rapporti di conto corrente accesi presso IWBank S.p.a., non può essere effettuata" se non trascorsi i termini decennali previsti dalla normativa vigente; per quanto attiene invece la ricezione di messaggi pubblicitari, la resistente ha dichiarato "di avere impartito istruzioni affinché in futuro non venga inviato materiale pubblicitario", invitando tuttavia il ricorrente a "non tentare ulteriormente di registrarsi presso il sito www.iwbank.it" non essendo più intenzione della banca "offrirle i suoi servizi";

VISTE le note datate 28 novembre 2012 e 1° dicembre 2012 con le quali il ricorrente, nel rappresentare di aver ottenuto riscontro alle richieste avanzate solo successivamente all´inoltro del ricorso al Garante e di avere comunque ricevuto al proprio indirizzo e-mail, ancora in data 30 novembre 2012 e 1° dicembre 2012, offerte pubblicitarie della banca resistente, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTA la nota anticipata via e-mail il 3 dicembre 2012 con la quale la banca resistente, nel ricostruire la vicenda dei "difficili rapporti intrattenuti con il ricorrente", che dal "settembre del 2005 ha effettuato sul sito di IWBank S.p.a. 97 registrazioni ed ha inviato alla banca un centinaio di e-mail", ha chiarito l´ulteriore invio di offerte pubblicitarie all´interessato affermando che, ogni volta, "tra la registrazione dell´interessato e la conseguente cancellazione della registrazione stessa intervengono tempi tecnici nel corso dei quali il sistema informatico adottato dalla Banca ha inviato e-mail di natura pubblicitaria al ricorrente (…)" il quale, peraltro, a complicazione del tutto, "utilizza una serie di differenti indirizzi e-mail (…)";

VISTE le note datate 3 dicembre 2012 e 18 gennaio 2013 con le quali il ricorrente ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti in ragione della sequenza di rapporti intercorsi fra le stesse prima e dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia