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Provvedimento del 7 febbraio 2013 [2412864]

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[doc. web n. 2412864]

Provvedimento del 7 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 59 del 7 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Pier Luigi Maria Lucatuorto a Planet Service s.r.l., con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale tramite e.mail al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi; visto che il ricorrente si è, altresì, opposto all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso, pervenuto il 2 novembre 2012, proposto nei confronti di Planet service s.r.l., con il quale Pier Luigi Maria Lucatuorto, non avendo ricevuto alcun riscontro, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 novembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 24 dicembre 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la email del 19 dicembre 2012 con la quale la resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha comunicato di aver cancellato il nominativo del ricorrente dai propri archivi ed ha confermato pertanto "l´inesistenza di qualunque (…) dato personale" del ricorrente "in qualsivoglia formato all´interno delle (…) banche dati" della società;

VISTA la comunicazione del 19 dicembre 2012 con la quale l´interessato ha ritenuto parziale il riscontro ottenuto dalla controparte;

RITENUTO che in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi, gli estremi identificativi dell´eventuale responsabile del trattamento, nonché in ordine all´opposizione al trattamento ed alla richiesta di attestazione che l´operazione di cancellazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi il titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro nel corso del procedimento; ritenuto pertanto di dover accogliere il ricorso e di ordinare a Planet Service s.r.l. di fornire riscontro al ricorrente in ordine a tali profili entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della presente decisione, dando comunicazione, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento a questa Autorità;

RITENUTO, infine, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in  ordine alle restanti richieste avendo fornito al riguardo il titolare del trattamento un sufficiente riscontro;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Planet Service s.r.l., nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte, in ragione del parziale riscontro alle richieste del ricorrente fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi, gli estremi identificativi dell´eventuale responsabile del trattamento, nonché in ordine all´opposizione al trattamento ed alla richiesta di attestazione che l´operazione di cancellazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi e ordina a Planet Service s.r.l. di fornire riscontro al ricorrente in ordine a tali profili entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della presente decisione, dando comunicazione, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento a questa Autorità;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 350 euro, a carico di Planet Service s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2412864
Data
07/02/13

Argomenti


Tipologie

Divieto del trattamento