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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Evolution chirurgia estetica s.r.l. - 24 gennaio 2013 [2433614]

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[doc. web n. 2433614]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Evolution chirurgia estetica s.r.l. - 24 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 27 del 24 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni formulata da questa Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (prot. n. 12347/53969 del 20 maggio 2010), ha svolto accertamenti presso "Evolution chirurgia estetica s.r.l.", con sede in Roma, Via Condotti n. 61/A, P.I. 09341231000, redigendo apposito verbale di operazioni compiute, datato 2 settembre 2010, dal quale risulta che la società effettua un trattamento di dati personali per mezzo di un form di raccolta dati presente alla pagina web "Contatti" del proprio sito internet www.evolution-chirurgiaestetica.it, in calce al quale è presente il link che rimanda al testo dell´informativa che prevede, tra l´altro, che "il conferimento dei dati per l´invio di comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario è facoltativo"; è stato riscontrato, tuttavia, che in calce al predetto form è presente una formula di accettazione obbligatoria dell´informativa, e non viene quindi consentita agli interessati la possibilità di rifiutare il consenso;

VISTO il verbale n. 69 del 20 settembre 2010 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, per inosservanza dell´art. 23 del Codice;

CONSIDERATO che la parte è stata informata della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dal predetto Nucleo ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società ha dichiarato che "la mancata acquisizione del consenso dell´interessato per l´utilizzo dei dati personali per finalità di marketing attiene ad un´anomalia tecnica del modello di informativa/consenso riportato sul sito web della società, che per mero errore non ripropone fedelmente il modello cartaceo che prevede invece l´acquisizione di specifico consenso" e ha precisato di non aver comunque mai proceduto all´utilizzo dei dati per perseguire finalità commerciali;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. Premesso che l´art. 23 del Codice prevede che debba essere richiesto un consenso libero e specifico per ogni trattamento chiaramente individuato, nel caso di specie, a fronte dell´informativa resa non è stata invece predisposta una modalità di espressione del consenso specifica per la finalità indicata, impedendo così all´interessato di esprimere liberamente la propria scelta in ordine ad uno specifico trattamento. Tra l´altro, l´argomentazione in base alla quale non è mai stata effettuata attività di marketing non esclude la violazione che è integrata dalla mancata acquisizione del consenso, senza osservare i requisiti di legge specificati dall´art. 23 del Codice. Essa può invece essere apprezzata in sede di valutazione della sanzione. Infine, la circostanza che si sia trattato di un errore nella predisposizione del sito web non è idonea ad escludere la responsabilità della società per l´insussistenza di elementi positivi, estranei all´autore della violazione, idonei a generare in questi il convincimento della liceità del proprio agire (Cass. civ. sez. I, n. 1151 dell´11 febbraio 1999; Cass. Civ. sez. II del 13 marzo 2006, n. 5426);

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) in carenza di un valido consenso ai sensi dell´art. 23, comma 3, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 167, tra le quali quella di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Evolution chirurgia estetica s.r.l., con sede in Roma, Via Condotti n. 61/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia