g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 7 marzo 2013 [2448667]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2448667]

Provvedimento del 7 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 114 del 7 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 29 novembre 2012, presentato nei confronti di Intesa SanPaolo S.p.A., con il quale Elena Felici, in qualità di erede del defunto padre Alfonso Felici (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Corvasce), ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che riguardano le operazioni bancarie e le movimentazioni di denaro, riferite agli ultimi dieci anni, dei conti correnti bancari e dei conti deposito titoli intestati al de cuius; ciò, in quanto la ricorrente, la quale ha anche ottenuto un provvedimento di sequestro di un conto corrente (n. 5570) intestato al de cuius presso un altro istituto di credito, ha necessità di accedere a tali dati al fine di ricostruire l´asse ereditario essendo in procinto di iniziare l´azione di merito volta ad ottenere la riduzione ex art. 537 c.c. nei confronti degli altri eredi del defunto padre (avendo motivo di ritenere che il de cuius, in vita, abbia fatto transitare delle somme dal conto corrente n. 5570 sopra indicato su un conto corrente, presumibilmente intrattenuto dalla madre con Intesa SanPaolo S.p.A., che avrebbe utilizzato tali somme per l´acquisto di un appartamento per uno dei fratelli della ricorrente); la ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 dicembre 2012  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196-di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la successiva nota del 16 gennaio 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 20 dicembre 2012 con la quale la banca resistente ha dichiarato di essere "impossibilitata a fornire la movimentazione, o altri dati, relativi a rapporti bancari detenuti dal defunto Alfonso Felici, in quanto, in base alle verifiche effettuate presso gli archivi informatici, non sono stati rinvenuti rapporti in capo al de cuius radicati presso Intesa Sanpaolo o altre Banche confluite in Intesa Sanpaolo a seguito di operazioni di fusione societaria";

VISTA la nota fatta pervenire in data 4 febbraio 2013 con la quale la ricorrente ha dichiarato di voler accedere ai dati relativi alle operazioni bancarie effettuate dal defunto Alfonso Felici sui conti correnti e portafoglio titoli intrattenuti dalla madre della ricorrente con Intesa SanPaolo S.p.A. (avendo motivo di ritenere che il de cuius operasse con fondi propri su conti correnti e deposito titoli intestati alla moglie –circostanza questa che, secondo la ricorrente, sarebbe stata ammessa anche dalla stessa madre nell´ambito del citato procedimento di sequestro giudiziario);

VISTA la nota datata 4 febbraio 2013 con la quale la banca resistente "alla luce degli ulteriori ed esaustivi chiarimenti forniti dal legale della ricorrente" ha comunicato "di aver disposto l´estrazione della documentazione relativa alle operazioni eseguite dal defunto Alfonso Felici, in qualità di delegato" sui rapporti intestati alla madre della ricorrente -radicati presso una filiale di Roma della banca resistente- sui quali il de cuius "era stato autorizzato ad operare";

VISTA la nota del 13 febbraio 2013 con la quale la banca ha riferito di aver concordato con il legale della ricorrente "l´estrazione dei dati personali relativi ad operazioni dispositive di importo pari o superiore a 1.000 euro" (essendo la ricorrente interessata in particolare a due operazioni di importo elevato);

VISTA la successiva comunicazione del 27 febbraio 2013 con la quale la resistente ha confermato di aver provveduto a verificare tutte le movimentazioni di importo uguale e/o superiore a 1000 euro e ha comunicato che "in tale novero di operazioni non ne risulta alcuna disposta (…) dall´ing. Alfonso Felici";

RILEVATO che la banca resistente ha comunicato alla ricorrente nel corso del procedimento le informazioni relative alle operazioni bancarie effettuate dal defunto Alfonso Felici con Intesa SanPaolo S.p.A. e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, avendo fornito la banca resistente un sufficiente riscontro in merito alle richieste della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Intesa SanPaolo S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi anche in relazione ai rapporti intercorsi fra le parti prima e dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Intesa SanPaolo S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia