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Provvedimento del 21 marzo 2013 [2462437]

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[doc. web n. 2462437]

Provvedimento del 21 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 149 del 21 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 20 dicembre 2012 nei confronti di KK (in qualità di amministratore del Condominio di Via KK Roma), WW e YY, con il quale XY, ha sostanzialmente ribadito, oltre ad alcune istanze non riconducibili ai diritti che l´interessato può esercitare ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), la richiesta di blocco e di cancellazione dei dati personali che lo riguardano riferiti alle planimetrie catastali relative alle unità immobiliari di sua proprietà e alle tabelle millesimali come conseguentemente aggiornate; ciò in quanto, a suo avviso, le predette planimetrie sarebbero state illecitamente acquisite per via telematica presso l´Agenzia del Territorio di Roma senza il proprio consenso e sulla base di esse sarebbero stata redatta la relazione tecnica con conseguente revisione delle tabelle millesimali (come deliberato dall´assemblea condominiale); rilevato che il ricorrente ha altresì chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 gennaio 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 febbraio 2013 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini del procedimento;

VISTE le note pervenute via fax il 24 e il 29 gennaio 2013 nonché l´ulteriore nota del 1° marzo 2013, con le quali l´arch. WW, unitamente al geom. YY, ha rappresentato che, nella sua qualità di tecnico incaricato dall´amministratore del Condominio di via KK di effettuare la revisione delle tabelle millesimali in ossequio alle delibere assembleari del 9.6.2011 e 14.7.2011, "si è più volte recato, insieme al proprio collaboratore geom. YY, presso l´unità immobiliare di proprietà del ricorrente" al fine di effettuare il sopralluogo per i rilievi necessari a calcolare i nuovi millesimi, senza tuttavia "mai ottenere l´autorizzazione ad entrare in detta proprietà"; ne è seguito che le predette planimetrie, su incarico dell´amministratore, sono state "acquisite telematicamente e quindi depositate, unitamente alle tabelle redatte e alla relazione esplicativa, presso l´amministratore medesimo il quale metteva tutta la documentazione a disposizione dei condomini di via KK"; nella medesima nota è altresì precisato che le planimetrie catastali oggetto del presente ricorso, come già rappresentato al ricorrente in data 10 ottobre 2012, sono state rilasciate dal Nuovo Catasto Edilizio Urbano al geom. YY che ne aveva fatto richiesta su espresso incarico dell´amministratore del Condominio (di cui ha allegato copia) il quale, "per la carica ricoperta, dovendo adempiere la volontà dei condomini che a maggioranza avevano espresso la volontà di addivenire alla revisione delle tabelle millesimali, è titolare di quel legittimo interesse" ad ottenerne copia, secondo quanto indicato nella circolare n. 9 del 25.11.2003 dell´Agenzia del Territorio;

VISTA la nota pervenuta via fax il 28 gennaio 2013 con la quale KK, in qualità di amministratore del Condominio di Via KK in Roma, ha rappresentato che con la delibera assembleare del 14 luglio 2011, il condominio resistente, laddove deliberava di provvedere alla revisione delle tabelle millesimali, stabiliva altresì "la fornitura della planimetria catastale di ciascun immobile a carico di ogni condomino ovvero, laddove il condomino non avesse provveduto, la stessa sarebbe stata acquisita all´Ufficio del Territorio da parte del tecnico incaricato al costo di euro 10; nel caso specifico il ricorrente non ha fornito la planimetria catastale (…) né ha consentito la misurazione da parte del tecnico" con conseguente "accesso all´ufficio del catasto da parte del tecnico";  nella medesima nota l´amministratore resistente ha altresì affermato di avere consegnato all´interessato copia della planimetria relativa al suo immobile e acquisita presso l´Agenzia del Territorio "il giorno successivo all´assemblea del 31 maggio 2012";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 31 gennaio 2013 nel corso della quale KK, in qualità di amministratore del Condominio di KK 15 in Roma, nel ribadire quanto già rappresentato nella memoria del 28 gennaio 2013, ha affermato che l´acquisizione della planimetria catastale relativa all´immobile dell´interessato "è avvenuta al solo scopo di effettuare il calcolo della superficie dell´immobile medesimo e non certamente per ledere un diritto del ricorrente", precisando altresì che "sulla questione oggetto del presente ricorso è pendente un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Roma che ha già rigettato la richiesta di sospensiva delle delibere assembleari";

VISTE le note datate 10 febbraio 2013 e 13 marzo 2013 con le quali il ricorrente, nel ribadire le richieste formulate con il ricorso sostenendo l´illecita acquisizione delle planimetrie catastali relative agli immobili di sua proprietà, ha comunicato che l´Ufficio provinciale di Roma, come risulta dalla nota dell´Agenzia delle entrate del 20 febbraio 2013 di cui ha allegato copia, ha disposto "una sanzione di sospensione per tre mesi nei confronti del geom. YY riguardo l´accesso al servizio SISTER di consultazione telematica delle planimetrie catastali per l´inosservanza degli obblighi previsti dal provvedimento del direttore dell´Agenzia del Territorio del 16 settembre 2010 (…)";

RILEVATO che il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimento alle specifiche richieste riconducibili ai diritti che l´interessato può esercitare ai sensi dell´art. 7 del Codice nei confronti dei titolari del trattamento specificamente individuati nell´atto di ricorso;

RITENUTO che in base al complesso della normativa che disciplina la materia (fra cui, in particolare: d.l. 3 0ttobre 2006, n. 262; provvedimento Agenzia del Territorio 12 ottobre 2006; provvedimento Agenzia del Territorio 16 settembre 2010) è legittima l´acquisizione da parte del condominio resistente delle planimetrie catastali riferibili alle unità immobiliari di proprietà del ricorrente al fine di dare attuazione alla volontà assembleare di revisione delle tabelle millesimali ed è altresì legittimo che il tecnico, formalmente incaricato dal condominio, acquisisca le predette informazioni indipendentemente dal consenso dell´interessato e dalla sua fattiva collaborazione; ciò in quanto il condominio resistente è titolare di quel "legittimo interesse" ad ottenere le planimetrie catastali cui fa riferimento l´art. 2, comma 4, del provvedimento dell´Agenzia del Territorio del 12 ottobre 2006;

RILEVATO altresì che il tecnico incaricato dal condominio resistente, alla luce della normativa in materia, avrebbe dovuto provvedere ad effettuare la visura degli atti e degli elaborati catastali necessari al compimento dell´incarico ricevuto non utilizzando il servizio di consultazione telematica che è riservato "al professionista abilitato, incaricato della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano (…); i dati così acquisiti, in relazione all´incarico ricevuto, possono essere utilizzati esclusivamente per i fini consentiti" (artt. 3 e 4 del provv. Agenzia del territorio 16 settembre 2010); rilevato che, per quanto attiene questo specifico profilo di utilizzo "improprio" del servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali, la competente agenzia delle entrate ha adottato nei confronti del geometra YY un provvedimento di sospensione dal relativo accesso;

RITENUTO quindi che, alla luce della documentazione acquisita in atti e del complesso della normativa vigente in materia, il trattamento posto in essere dalle parti resistenti che risultano aver raccolto i dati relativi alle planimetrie catastali degli immobili di proprietà del ricorrente, seppure attraverso il servizio di consultazione telematica impropriamente utilizzato (profilo questo che è riservato alla competente agenzia delle entrate) non risulta effettuato in violazione di legge; ritenuto pertanto di dover dichiarare infondate le richieste di blocco e di cancellazione dei dati personali dell´interessato riferiti alle planimetrie catastali relative alle unità immobiliari di sua proprietà e alle tabelle millesimali come conseguentemente aggiornate;

RILEVATO che resta fermo quanto previsto dall´art. 160, comma 6, del Codice con riferimento alle autonome determinazioni da parte dell´autorità giudiziaria adita in ordine alla validità, all´efficacia e all´utilizzabilità degli atti contenenti i dati personali in questione nel procedimento civile già in corso e rispetto al quale risulta essere già stata esperita la fase cautelare;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti in ragione della novità e complessità della questione prospettata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondate le richieste di blocco e di cancellazione dei dati personali dell´interessato riferiti alle planimetrie catastali relative alle unità immobiliari di sua proprietà e alle tabelle millesimali come conseguentemente aggiornate;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia