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Trattamento di dati raccolti tramite un sistema di videosorveglianza in un locale notturno - 4 aprile 2013 [2464167]

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[doc. web n. 2464167]

Trattamento di dati raccolti tramite un sistema di videosorveglianza in un locale notturno - 4 aprile 201

Registro dei provvedimenti
n. 163 del 4 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

VISTA la comunicazione del 18 febbraio 2013 con la quale la Questura di Verona, nel trasmettere al Garante il verbale di contestazione di illecito amministrativo redatto il 17 gennaio 2013 (e correlata documentazione fotografica) concernente le verifiche effettuate presso il locale notturno "XX" di KW (VR), ha rappresentato che all´interno del locale è stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza, "attivo e funzionante", costituito da:

a. due sole telecamere visibili, poste in prossimità dell´ingresso e della zona di somministrazione di bevande;

b. altre telecamere installate nei privées con modalità tali da occultarne la presenza e in grado di "riprendere le immagini di ogni dipendente durante lo spettacolo riservato in forma individuale ai clienti che […] si appartavano […] con la spogliarellista";

c. ulteriori "minuscole telecamere a raggi infrarossi", opportunamente mimetizzate, installate all´interno dei camerini delle ragazze che lavorano nel locale;

VISTO che, a seguito dei predetti controlli, è stato altresì accertato che le immagini raccolte dal menzionato impianto di videosorveglianza "venivano dirottate ad una centralina e quindi, inviate a due apparati digitali multicanali ove venivano registrate" nonché conservate per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l´8 aprile 2010;

VISTO che, a seguito degli accertamenti, XX s.r.l. è risultata essere titolare dei trattamenti di dati personali effettuati, ai sensi dell´art. 28 del Codice;

VISTO che il personale di polizia giudiziaria ha, tra l´altro, proceduto a contestare alla società l´omessa informativa agli interessati prevista dall´art. 13 del Codice in relazione alle telecamere posizionate all´interno e all´esterno del locale, anche con riferimento all´informativa in forma semplificata prevista dal menzionato provvedimento dell´8 aprile 2010;

CONSIDERATA la necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali effettuato mediante l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza;

CONSIDERATO che l´installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell´ordinamento civile e penale applicabili, comprese le vigenti norme in materia di controllo a distanza dei lavoratori;

RILEVATO che il trattamento di dati personali in esame, con particolare riferimento ai trattamenti effettuati mediante le telecamere collocate nei privées e nei camerini, non risulta lecito, in quanto effettuato in violazione:

•  del diritto alla riservatezza e della dignità dei clienti che frequentano il locale e delle persone che lavorano presso lo stesso (art. 2 del Codice) nonché, rispetto a queste ultime, anche in violazione degli artt. 114 del Codice e 4, comma 1, l. n. 300/1970;

•  dei principi di liceità, correttezza e finalità, di cui all´art. 11, comma 1, lett. a) e b) del Codice (cfr. in merito Provv. 8 marzo 2007, doc. web n. 1391803; Provv. 4 dicembre 2008, doc. web n. 1576125);

• dell´art. 13 del Codice nonché degli artt. 23 e 24 del Codice, risultando i trattamenti effettuati in assenza del consenso informato degli interessati nonché di alcuno dei presupposti di cui al menzionato art. 24;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, il Garante ha il compito di disporre il blocco o il divieto in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;

RILEVATA la necessità, fermi restando gli effetti del provvedimento di sequestro disposto dall´Autorità giudiziaria, di vietare al titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, ulteriori trattamenti di dati personali mediante gli apparati di ripresa installati nei privées e nei camerini, con obbligo per la società di mera conservazione dei dati eventualmente registrati ai soli fini di consentire l´attività di accertamento da parte delle competenti autorità e la tutela dei diritti degli interessati;

RILEVATO inoltre che il trattamento effettuato mediante le restanti telecamere potrà tornare ad essere effettuato, in conformità a quanto previsto dal menzionato provvedimento dell´8 aprile 2010, una volta resa l´informativa agli interessati e, se del caso, adottate le misure previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970;

RISERVATA la valutazione, con separato provvedimento, degli estremi per la contestazione di violazioni amministrative derivanti dai trattamenti di dati personali effettuati;

CONSIDERATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni previste dagli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

in relazione al trattamento di dati personali effettuato da XX s.r.l. a mezzo del sistema di videosorveglianza in essere presso il locale "XY" di KW (VR), nei termini di cui in motivazione e fermi restando gli effetti del provvedimento di sequestro disposto dall´Autorità giudiziaria:

1. dichiara illecito il trattamento effettuato, con la conseguente inutilizzabilità, dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell´art. 11, comma 2 del Codice;

2. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice dispone il divieto del trattamento, con obbligo per la società di mera conservazione dei dati eventualmente registrati ai soli fini di consentire l´attività di accertamento da parte della competente autorità e la tutela dei diritti degli interessati.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia