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Provvedimento del 4 aprile 2012 [2483296]

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[doc. web n. 2483296]

Provvedimento del 4 aprile 2012

Registro dei provvedimenti
n. 172 del 4 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato l´8 gennaio 2013 nei confronti di Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Ruccione, ha chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano ove associati alla liquidazione coatta amministrativa della "KW soc. coop a r.l." della quale il ricorrente aveva ricoperto la carica di consigliere, detenuti nelle banche dati gestite dalla resistente; tenuto conto che la procedura concorsuale, ed in particolare lo stato di insolvenza della società, essendo state dichiarate in data 19 giugno 2006 "in un´epoca in cui il ricorrente non aveva più alcuna relazione con la stessa, avendo rivestito la carica di consigliere di amministrazione di tale società fino al 20.01.2006", il trattamento delle informazioni in questione, a parere del ricorrente, sarebbe eccedente e non pertinente ed inoltre il ricorrente "a causa di tale illegittima associazione si trova impossibilitato ad accedere sia al credito al consumo (in proprio) che al credito per l´impresa"; rilevato infine che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 gennaio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 febbraio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 1° febbraio 2013 con cui Cerved Group S.p.A. ha anzitutto sostenuto la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite al ricorrente che sono in linea con quelle risultanti nei pubblici registri da cui sono state estratte; rilevato, tuttavia, che Cerved ha deciso di aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente provvedendo, in linea con gli orientamenti espressi dal Garante in altri casi, ad avviare le procedure tecniche volte a sospendere temporaneamente la visualizzazione, nell´ambito dei prodotti informativi riferiti al ricorrente, delle informazioni riferite alla procedura concorsuale che ha interessato la citata società, nelle more della prospettata definizione di criteri comuni per gli operatori del settore;

VISTA la memoria inviata in data 5 febbraio 2013 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto ed ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota inviata in data 25 febbraio 2013 con la quale la resistente ha confermato l´intervenuta sospensione della visualizzazione delle informazioni oggetto di contestazione;

VISTA la nota inviata in data 19 marzo 2013 con la quale il ricorrente ha preso atto dell´intervenuta sospensione della visualizzazione delle informazioni riguardanti la "liquidazione coatta amministrativa" e la dichiarazione dello "stato di insolvenza" relativi alla "KW soc. coop a r.l." ed ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO che il Garante ha più volte sottolineato che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque;

RILEVATO che Cerved Group S.p.A. ha provveduto alla sospensione della visualizzazione dei dati oggetto di contestazione e ritenuto  pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti della citata società;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)  dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia