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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Giant s.r.l. - 21 marzo 2013 [2492599]

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VEDI ANCHE: Revoca dell´ordinanza di ingiunzione nei confronti della Giant s.r.l. - 8 luglio 2015

[doc. web n. 2492599]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Giant s.r.l. - 21 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 143 del 21 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di una complessa indagine svolta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Vicenza, è stato accertato che la società Giant s.r.l. P.I.: 03667580280, con sede in Este (Pd) via Atheste n. 38/D2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di dealer della società Telecom e da questa designata responsabile del trattamento dei dati personali, ha provveduto nell´anno 2006 all´intestazione di numerosissime schede telefoniche a terze persone, del tutto ignare di tali attribuzioni. In particolare, dalle indagini svolte, è stato possibile individuare 19 persone a cui, a loro insaputa, sono state intestate schede telefoniche per un numero complessivo di 2563 utenze. Dalle dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento penale, nell´ambito del quale è stata condotta l´indagine, è risultato che "Dei 19 soprindicati, 14 soggetti, sentiti in atti, hanno confermato l´indebito trattamento dei loro dati personali, disconoscendo di aver presentato istanze volte all´intestazione delle schede loro fittiziamente attribuite (…)";

VISTO il verbale n. 247689/10 del 9 giugno 2010, che qui si intende integralmente richiamato, con cui è stata contestata alla Giant s.r.l., la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), per aver effettuato un trattamento di dati personali di 19 soggetti, intestando a loro insaputa schede telefoniche, omettendo di rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

RILEVATO dal rapporto predisposto dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Vicenza, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la società rileva come "Il verbale di contestazione notificato si fonda sui fatti e sulle circostanze acquisiti dalla stessa Guardia di Finanza nei verbali degli interrogatori di sommarie informazioni redatti, quasi tutti, nel settembre dell´anno 2008 (…)" ove "La contestazione di tali fatti (…) è stata eseguita a distanza di oltre 20 mesi dall´acquisizione della conoscenza loro da parte dello stesso organo sia procedente all´accertamento sia notificante la violazione", per cui "(…) si è così violato l´art. 14 della L. 689/1981 (…)". La parte ha, altresì, osservato che "i fatti (…), così come contestati, si sostanzierebbero nella plurima formazione di contratti di utenze telefoniche del tutto inesistenti, artificiosamente creati dagli autori dei fatti per fini illeciti. Se questi sono i fatti, non vi è dubbio che abbiano rilevanza penale (…); quel che in questa sede amministrativa rileva è la circostanza che la stessa configurazione dei fatti rende impossibile giuridicamente il compimento dell´illecito amministrativo contestato".  Inoltre, la società asserisce come"(…) in linea generale, ogni utente della Giant s.r.l. è informato sui dati indicati dall´art. 13 D.Lgs. 196/2003. Tanto avviene, ed avveniva all´epoca dei fatti, sia oralmente in ogni trattativa contrattuale, sia per iscritto con l´affissione di molteplici fogli di informative scritte all´interno dei locali aziendali";

VISTO il verbale dell´audizione delle parti datato 17 ottobre 2011 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in cui è stato sostanzialmente ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi, richiamando quanto disciplinato nelle Linee guida del Garante datate 25 ottobre 2007 (doc. web. n.1457247), sul trattamento dei dati dei clienti da parte delle banche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Preliminarmente si osserva come, in senso assoluto, l´attivazione multipla di schede telefoniche nei confronti di un unico soggetto è sicuramente lecita pur se nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Garante nel provvedimento del 16 febbraio 2006 (doc. web n. 1242592) nonché a fronte dell´assolvimento dell´obbligo di rendere la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e dell´acquisizione di una idonea dichiarazione di conferma che accerti l´effettiva volontà dell´intestatario delle schede telefoniche. Il citato provvedimento stabilisce altresì che "i comportamenti illeciti addebitabili a rivenditori di servizi dislocati sul territorio (cd dealer) o a fornitori di servizi di comunicazione elettronica (di seguito operatori) sono presi in esame per i soli profili di competenza del Garante", ove, partendo dai descritti presupposti, si rileva come l´attivazione di una pluralità di schede telefoniche nei confronti di un singolo interessato senza avergli reso un´informativa nella quale tale tipologia di trattamento sia esplicitamente specificata, configura, considerata l´accertata inconsapevolezza di tali attivazioni, la violazione dell´art. 13 del Codice ed è altresì alla base di condotte rilevanti anche sotto il profilo penale, così come rilevato dalla Guardia di finanza. Quindi, diversamente da quanto ritenuto, risulta provata in atti ai sensi dell´art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´attivazione, nei confronti di 19 persone inconsapevoli, di 2563 schede telefoniche. La società, dunque, in qualità di responsabile del trattamento, è venuta meno alle istruzioni specificamente impartite, al punto 12) della designazione da parte del titolare del trattamento (Telecom Italia Mobile). Quanto detto determina l´insorgenza della condotta omissiva contestata anche a prescindere dalle circostanze che hanno consentito al dealer (trasgressore) di avere la disponibilità delle copie dei documenti di identità degli interessati, atteso che non è provata la provenienza illecita dei documenti di identità degli interessati stessi. Anche l´argomentazione secondo cui l´informativa era resa oralmente ovvero affissa nei locali aziendali, oltre a non essere supportata da alcun elemento di fatto, non è pertinente al caso contestato, perché non riferita allo specifico trattamento, relativo all´attivazione multipla di 2563 schede telefoniche, realizzato dalla parte all´insaputa degli interessati. In ogni caso, la società non è stata comunque in grado di provare di aver dato adempimento all´obbligo di aver reso un´informativa idonea, chiara ed efficace. Risulta parimenti inconferente anche il generico richiamo alla disciplina di cui alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario del 25 ottobre 2007, atteso che tale provvedimento, oltre a disciplinare ambiti di trattamento dei dati personali che nulla hanno a che fare con il caso di specie, ribadiscono, in senso generale, l´obbligo di rendere un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice. Inoltre si rileva come il trasgressore ritenga erroneamente che il termine di cui all´art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non sia stato rispettato. In effetti, sul punto, si deve tenere conto del fatto che l´illecito amministrativo contestato sia stato accertato nell´ambito di un´indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza. Tenuto conto di tale contesto, si osserva come in tema di sanzioni amministrative, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall´art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall´A.G. all´Autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all´indagato la violazione amministrativa, l´A.G. non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la "vis actractiva" della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall´art. 329 c.p.p. (Cass. Civ. Sez. II, 30 marzo 2010 n. 7754; Cass. Civ. Sez. II, 5 novembre 2009 n. 23477). Nel caso di specie, il principio appena esposto ha trovato applicazione nel momento in cui la citata Procura della Repubblica ha autorizzato, con apposito provvedimento n. 7328/07 del 10 maggio 2010, l´utilizzo "(…) ai fini amministrativi, degli elementi acquisiti nell´ambito dei pp.pp. (…) e (…), per consentire (…) di elevare nei confronti dei dealer della Telecom Italia s.p.a. coinvolti nelle investigazioni le contestazioni, ex art. 14 della legge n. 689/1981, per la violazione alle disposizioni sancite dall´art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003" e a fronte di tale autorizzazione, nel pieno rispetto dei termini previsti, in data 10 giugno 2010 è stata notificata la contestazione in argomento. Si evidenzia, altresì, come il procedimento amministrativo sanzionatorio non è assorbito in alcun modo da quello penale;

RILEVATO, pertanto, che Giant s.r.l. ha effettuato un trattamento di dati personali, attraverso l´attivazione di schede telefoniche all´insaputa degli interessati (19 persone), omettendo di rendere l´informativa, in violazione dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14, che punisce la violazione dell´art. 13 del Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minore rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, con riferimento agli elementi dell´entità del danno o del pericolo, delle modalità della condotta e dell´intensità dell´elemento psicologico la violazione è di notevole rilievo essendo stati trattati i dati di 19 persone, senza rendere loro l´informativa per l´attivazione di 2563 schede telefoniche;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, si evidenzia come non si rilevino elementi di valutazione;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazione alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, deve rilevarsi che la società risulta cancellata per scioglimento dal registro delle Imprese in data 12 giugno 2012;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall´art. 161 del Codice, nella misura di euro 6.000,00 (seimila) per ciascuno dei 19 interessati, per un ammontare complessivo pari a euro 114.000,00 (centoquattordicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

alla Giant s.r.l. P.I.: 03667580280, con sede in Este (Pd) via Atheste n. 38/D2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 114.000,00 (centoquattordicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

agli stessi di pagare la somma di euro 114.000,00 (centoquattordicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia