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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Prima Armi S.r.l. - 21 marzo 2013 [2499308]

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[doc. web n. 2499308]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Prima Armi S.r.l. - 21 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 147 del 21 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Compagnia Pinerolo, in esecuzione della richiesta di informazioni (n. 2454/53969 datata 8 febbraio 2011) ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 5 maggio 2011 nei confronti di Prima Armi S.r.l., con sede legale in Pinerolo (TO), viale Kennedy n.8, partita IVA n. 07493550011, riscontrando la presenza di un impianto di videosorveglianza costituito da n. 2 telecamere, di cui una posta all´ingresso della rampa di accesso al vano dei garages condominiali dell´immobile e l´altra posta in modo da poter riprendere la porta di accesso al magazzino. A fronte di tale sistema, è stata riscontrata l´assenza di un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice ;

VISTO il verbale del 10 maggio 2011 con cui è stata contestata alla società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO dal rapporto della predetta Compagnia, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 3 giugno 2011 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società ha tenuto a precisare che "(…) le videocamere installate su indicazione della Questura di Torino non sono in grado di riprendere la via pubblica, ma, unicamente, chi volesse fraudolentemente accedere al deposito di armi (…)" e che "sulla porta del deposito vi è un cartello che evidenzia a chi volesse avvicinarsi che l´area è soggetta a videosorveglianza (…)";

LETTO il verbale dell´audizione del 21 maggio 2012, richiesta ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, nel ribadire quanto rappresentato nello scritto difensivo, ha evidenziato che "(…) l´impianto di videosorveglianza della Prima Armi S.r.l. è stato realizzato secondo le indicazioni fornite dalla Questura senza che, a fronte di tale installazione, l´Autorità di pubblica sicurezza eccepisse irregolarità di sorta (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione della violazione amministrativa in quanto la stessa ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice in relazione al quale non ha fornito un´informativa idonea ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice, in particolare con riferimento alla telecamera posta all´ingresso della rampa di accesso al vano dei garages condominiali dell´immobile. Si rileva, inoltre, che la presenza delle videocamere, seppur autorizzata dalla Questura, deve in ogni caso essere segnalata con l´affissione dell´informativa, in osservanza di quanto prescritto dal provvedimento sulla videosorveglianza adottato dal Garante in data 8 aprile 2010 (in www.gpdp.it, doc. web n. 1712680); 

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice nella misura di euro 6.000 (seimila), ridotta, in applicazione dell´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Prima Armi S.r.l., con sede legale in Pinerolo (TO), viale Kennedy n.8, partita IVA n. 07493550011, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia