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Provvedimento dell' 11 aprile 2013 [2542632]

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[doc. web n. 2542632]

Provvedimento dell´ 11 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 193 dell´11 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 2 gennaio 2013 nei confronti di Unicredit S.p.A. e Tolomeo Finance s.r.l. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Garibaldi Pace) ha ribadito la richiesta – già avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") – volta a ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano dalla Centrale rischi della Banca d´Italia dove lo stesso risulta segnalato per una posizione debitoria a sofferenza originata da un mutuo immobiliare concesso dall´ex Banco di Sicilia (confluito poi in Unicredit S.p.A.) posizione che, a detta del ricorrente, sarebbe stato regolarizzata con la vendita all´asta e relativo decreto di trasferimento (avvenuto nel 2006) dell´appartamento sul quale era stata iscritta ipoteca a garanzia; rilevato che a distanza di sei anni il ricorrente ha appreso di essere tuttora segnalato da parte di Tolomeo Finance s.r.l. nonostante il debito sia ormai estinto e senza aver ricevuto, dopo la chiusura della procedura esecutiva, "un atto interruttivo della prescrizione al fine di ottenere la continuazione della segnalazione per l´asserita somma rimasta da pagare"; rilevato che il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nell´esercizio della propria attività imprenditoriale a seguito della permanenza della segnalazione ritenuta illecita ed ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 gennaio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 febbraio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 25 gennaio 2013 con la quale Unicredit S.p.A., nel richiamare la procedura di cartolarizzazione che ha interessato il credito oggetto del ricorso, ha comunicato che allo stato, come risulta dagli archivi della Centrale dei rischi, non esiste alcuna segnalazione di posizione a sofferenza a carico del ricorrente da parte di Unicredit S.p.A.; ciò, in quanto il credito vantato dall´ex Banco di Sicilia (poi confluito in Unicredit S.p.A.) è stato ceduto a Tolomeo Finance s.r.l. con contratto del 6/12/2006 il cui avviso è stato pubblicato in G.U.R.I. in data 23/12/2006 (nell´ambito di una procedura di cartolarizzazione); visto che il credito oggetto di cessione ammontava a € 68.365,35 ed era pertanto "legittima, a quell´epoca, la segnalazione presso la Centrale dei Rischi su iniziativa dell´ex Banco di Sicilia", come peraltro comunicato allo stesso ricorrente con lettera Unicredit S.P.A. datata 17.9.2008 quale notifica di cessione e costituzione in mora con intimazione di pagamento in favore della cessionaria Tolomeo Finance s.r.l.; inoltre, risulta agli atti della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi il Tribunale di Trapani (verbale dell´udienza del 17/4/2009) che è stato notificato al debitore avviso di deposito del piano di riparto disposto dal Giudice dell´Esecuzione in data 22 gennaio 2009 che è stato eseguito mediante attribuzione, in via ipotecaria, alla Tolomeo Finance s.r.l. (creditore ipotecario surrogatosi ad Unicredit) della somma di euro 33.393,49 a parziale soddisfazione del maggior credito ipotecario pari ad euro 41.851,18; rilevato che Unicredit S.p.A. ha fatto notare come la vicenda sia stata già oggetto di un ricorso del ricorrente all´Arbitro Bancario Finanziario-Collegio di Napoli rigettato con la decisione n. 4009 del 28/11/2012; rilevato, quindi, che Unicredit S.p.A. ha ribadito la liceità della condotta della banca che dal gennaio 1996 sino alla data della cessione risalente al dicembre 2006 ha correttamente provveduto alla segnalazione del credito a sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia nel rispetto della normativa vigente; rilevato, infine, che allo stato l´unico titolare del credito nei confronti del ricorrente è Tolomeo Finance s.r.l.; vista la nota datata 8 aprile 2013 con la quale la banca resistente ha ribadito la correttezza del proprio operato;

VISTA la nota inviata in data 25 gennaio 2013 con la quale Tolomeo Finance s.r.l., in qualità di società-veicolo costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed in quanto tale partecipante al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d´Italia ai sensi della circolare n. 139/1991, ha sostenuto di essersi resa cessionaria, nell´ambito dell´operazione di cartolarizzazione sopra descritta, del credito originariamente vantato nei confronti del ricorrente dal Banco di Sicilia; rilevato che Tolomeo Finance s.r.l. ha inviato una nota datata 24 gennaio 2013 della SBS s.r.l. in cui quest´ultima, all´esito delle verifiche condotte, ha sostenuto che la segnalazione nella Centrale dei Rischi a carico del ricorrente "è legittima perché conseguente ad un credito mai estinto" derivante dal mancato pagamento di due frazioni di mutuo fondiario erogate in data 15 aprile 1986 e 10 gennaio 1990 dal Credito fondiario del Banco di Sicilia accollate dal ricorrente in occasione della stipula dell´atto di compravendita del 19/6/1993 con accollo di mutuo e dell´atto definitivo di assegnazione di alloggi del 20/07/1993; rilevato che, a seguito dell´inadempimento del ricorrente, il Banco di Sicilia con azione esecutiva immobiliare incardinata presso il Tribunale di Trapani ha pignorato l´immobile in questione e che, a seguito della cessione nell´ambito della citata operazione di cartolarizzazione, la Tolomeo Finance s.r.l., subentrata nei diritti e negli obblighi del Banco di Sicilia, si è costituita nella suddetta azione esecutiva immobiliare; rilevato che tale procedura si è chiusa con l´approvazione del piano di riparto del 22 gennaio 2009, ritualmente notificato al ricorrente, in base al quale il Giudice dell´Esecuzione ha assegnato definitivamente a Tolomeo Finance s.r.l. la somma di euro 33.393,49, in via ipotecaria, a parziale soddisfazione del maggior credito ipotecario pari a euro 41.851,18; rilevato, pertanto, che "il credito non si è mai estinto, ma è stato dichiarato parzialmente incapiente";

VISTA la nota fatta pervenire in data 12 marzo 2013 con la quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacenti i riscontri forniti dalle controparti; il ricorrente ha quindi sostenuto l´illiceità della segnalazione di sofferenza a proprio carico tuttora censita presso la Centrale dei Rischi stante l´asserita estinzione del credito vantato da Tolomeo Finance s.r.l. per intervenuta prescrizione del diritto;

VISTA la nota inviata in data 5 aprile 2012 con la quale SBS s.r.l. in qualità di Sub-Servicer e procuratore della Tolomeo Finance s.r.l. ha ribadito che la segnalazione nella Centrale dei Rischi della Banca d´Italia attualmente effettuata a carico del ricorrente da parte di Tolomeo Finance s.r.l. è lecita "poiché conseguente ad un credito mai estinto e tuttora esistente"; ciò, in quanto "il credito ceduto a sofferenza" da Banco di Sicilia S.p.A. a Tolomeo Finance s.r.l. "alla data del 31 agosto 2006, ossia alla data di riferimento concordata tra le parti per la determinazione del prezzo di cessione (…) era pari ad € 68.365,65" costituita da tre differenti linee di credito, due relative ai mutui fondiari ed una relativa alle spese; a seguito di tale cessione pro soluto Tolomeo Finance s.r.l. ha iniziato a segnalare la posizione debitoria presso la Centrale dei Rischi della Banca d´Italia a partire dal mese di dicembre 2006 ed attualmente, "a fronte della chiusura della procedura esecutiva immobiliare a parziale soddisfacimento delle ragioni creditorie di Tolomeo Finance s.r.l.", Tolomeo Finance s.r.l., come risulta dalla Visura Centrale Rischi aggiornata al 28.02.2013, segnala a carico del ricorrente un credito a sofferenza pari a € 50.327; in ordine alla prescrizione del diritto, invece, SBS s.r.l. ha sostenuto, richiamando anche giurisprudenza della Corte di cassazione, che non esiste alcun obbligo di inviare al debitore alcun atto interruttivo della prescrizione in quanto la pendenza della procedura esecutiva avrebbe sospeso il decorso del termine prescrizionale che avrebbe ricominciato a decorrere dalla notifica al ricorrente del piano di riparto avvenuta ad iniziativa del Tribunale di Trapani nel gennaio 2009; pertanto il credito vantato da Tolomeo Finance s.r.l. nei confronti del ricorrente sarebbe tuttora esistente, non essendo decorsi i termini prescrizionali previsti dalle norme civilistiche;

RILEVATO che la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente deve essere dichiarata inammissibile posto che tale richiesta non rientra nelle competenze del Garante e deve essere, se del caso, proposta dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RILEVATO che il trattamento dei dati oggetto di ricorso riferiti alla segnalazione di sofferenza a suo tempo effettuata da Banco di Sicilia S.p.A. poi confluito in Unicredit S.p.A. e allo stato effettuata da Tolomeo Finance s.r.l. (per la porzione di credito non soddisfatto attraverso la procedura esecutiva immobiliare in questione) non risulta essere stato posto in essere dalle citate società in modo illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal Testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); ritenuto, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione della segnalazione di sofferenza tuttora censita nella Centrale dei Rischi della Banca d´Italia a carico del ricorrente; visto che in relazione a tale segnalazione risultano inconferenti i richiami del ricorrente alla disciplina del codice deontologico relativo ai trattamenti di dati svolti presso i sistemi di informazioni creditizie che fa riferimento a fattispecie diverse da quelle oggetto del presente procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione della segnalazione di sofferenza censita in Centrale dei Rischi della Banca d´Italia a carico del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia