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Sistema di videosorveglianza in un centro commerciale - 18 luglio 2013 [2605290]

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 [doc. web n. 2605290]

Sistema di videosorveglianza in un centro commerciale - 18 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 361 del 18 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

VISTO il verbale di accertamento ispettivo del 31 luglio 2012 redatto dal "Nucleo Speciale Privacy" della Guardia di finanza, concernente il trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza presso l´esercizio commerciale "A&O" di via Fusco 11/A in Catania gestito da Roberto Abate s.p.a. (di seguito, la società), dal quale emerge che:

-  il menzionato sistema di videosorveglianza, risultato funzionante, è composto di 4 telecamere (di cui una non attiva), un monitor ed un registratore digitale;

-  le telecamere sono dislocate all´esterno e all´interno del punto vendita, in modo da poter riprendere "anche le attività del personale addetto alle casse" (cfr. verbale 31 luglio 2012, p. 3);

- le telecamere "sono a focale fissa non brandeggianti di cui una a colori (inquadra le casse) e due in bianco e nero. L´ampiezza dell´angolo di visuale è di circa 90 gradi. La risoluzione permette l´identificazione delle persone inquadrate" (cfr. verbale cit., p. 3);

-  il trattamento mira ad "elevare il grado di sicurezza di beni e persone all´interno dei locali del punto vendita" (cfr. verbale cit., p. 2);

- le immagini sono memorizzate mediante "un registratore digitale e vengono conservate per un periodo massimo di 72 ore trascorso il quale le immagini più vecchie vengono cancellate mediante sovrascrittura"; gli ispettori hanno constatato "la presenza di un locale di servizio non accessibile al pubblico al cui interno […] è custodito il sistema di registrazione e gestione dei dati raccolti dall´impianto di videosorveglianza. Detto sistema […] è protetto in ogni funzione da apposita password" (cfr. verbale cit., p. 3);

- in relazione al trattamento effettuato mediante il menzionato sistema (nonché "degli impianti di videosorveglianza presenti in tutti i punti vendita" della società) risulta la designazione di un responsabile della sicurezza il quale, in considerazione delle ridotte dimensioni del punto vendita, ha dichiarato di essere l´unico a visionare le immagini "rilevate e/o registrate" (cfr. verbale cit., p. 2);

-  quanto all´informativa prevista ai sensi dell´art. 13 del Codice, in sede ispettiva si è dato conto della presenza di due cartelli recanti un´informativa sintetica posti all´interno e all´esterno dell´esercizio commerciale (cfr. verbale cit., p. 3);

VISTA la comunicazione inviata al "Nucleo Speciale Privacy" il 14 agosto 2012 con la quale il titolare del trattamento ha prodotto copia di due "verbali di assemblea dei lavoratori in forza al supermercato" presso il quale è stato effettuato l´accertamento in loco, datati 2 agosto 2012, i quali contengono sintetici elementi informativi concernenti il sistema di videosorveglianza – privi della dislocazione e dell´indicazione del numero delle telecamere installate – e la notazione che i lavoratori acconsentono ("liberamente") all´uso delle telecamere, seguita dalle sottoscrizioni di dieci lavoratori;

VISTO che, a seguito degli accertamenti, la società è risultata, ai sensi dell´art. 28 del Codice, titolare dei trattamenti di dati personali effettuati;

CONSIDERATA la necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali effettuato mediante l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza (cfr. art. 2 del Codice nonché la legge n. 300/1970, Titolo I "Della libertà e dignità del lavoratore");

CONSIDERATO che l´installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell´ordinamento civile e penale applicabili, comprese le vigenti norme in materia di controllo a distanza dei lavoratori;

RILEVATO che il sistema di videosorveglianza in esame risulta idoneo a riprendere e registrare l´attività di quanti, ivi compresi i lavoratori nello svolgimento della propria attività, transitano od operano nelle aree interessate;

RILEVATO che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa – e con esso le garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 – non viene meno per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

RILEVATO inoltre che il titolare del trattamento non ha fornito indicazioni circa le ragioni specifiche che legittimerebbero tempi di conservazione delle immagini raccolte superiori a quelli indicati dal Garante, in applicazione del principio di proporzionalità, nel provvedimento generale dell´8 aprile 2010 (punto 3.4);

RITENUTO che, alla luce degli elementi sopra rappresentati, il descritto trattamento risulta effettuato dalla società in violazione della disciplina di protezione dei dati personali (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice in relazione all´art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970, nonché art. 11, comma 1, lett. e) del Codice);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice il Garante può prescrivere anche d´ufficio le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RITENUTO pertanto di dover prescrivere alla società, quali misure necessarie al fine di rendere il suddetto trattamento conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali di:

a. attivare le procedure previste dall´art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970 ovvero, laddove non sia presente una rappresentanza sindacale presso l´unità produttiva, richiedere la necessaria autorizzazione del competente ufficio periferico del Ministero del lavoro, impregiudicati nel frattempo i diritti dei lavoratori (art. 11, comma 2 del Codice);

b. commisurare il tempo di conservazione delle immagini alle effettive necessità della raccolta nei termini previsti dal provvedimento generale dell´8 aprile 2010;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 162, comma 2-ter del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti di Roberto Abate s.p.a. con riguardo al trattamento effettuato presso l´esercizio commerciale A&O di via Fusco 11/A in Catania:

1. dichiara illecito, nei termini di cui in motivazione, il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza;

2. prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, senza ritardo, e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, di:

a. attivare le procedure previste dall´art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970, impregiudicati nel frattempo i diritti dei lavoratori;

b. commisurare il tempo di conservazione delle immagini alle effettive necessità della raccolta nei termini previsti dal provvedimento generale dell´8 aprile 2010;

3. ai sensi dell´art. 157 del Codice, invita la società a dare comunicazione al Garante delle misure adottate entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia