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Provvedimento del 20 giugno 2013 [2612556]

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[doc. web n. 2612556]

Provvedimento del 20 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 309 del 20 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 15 marzo 2013 nei confronti della Parrocchia di San Salvatore alle Coppelle, con il quale XY ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), volta a far annotare sul registro dei battesimi della suddetta parrocchia la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la Parrocchia resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 maggio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, inviando copia del ricorso e dell´invito ad aderire anche al Vicariato di Roma;

VISTA la nota datata 6 maggio 2013 con la quale il Vicariato, ribadendo quanto già rappresentato al ricorrente anteriormente alla proposizione del ricorso, ha chiesto al medesimo di "inviare il certificato di battesimo non avendo potuto riscontrare, dopo accurate ricerche, l´esistenza del Battesimo presso la Chiesa (non è parrocchia) di San Salvatore alle Coppelle, di rito orientale, non soggetta alla Diocesi di Roma";

VISTA la e.mail del 3 giugno 2013 con la quale il ricorrente (che non aveva ricevuto la precedente comunicazione del Vicariato) ha dichiarato di non essere riuscito a rinvenire il certificato di battesimo "pur nella certezza che tale cerimonia si è svolta" presso la chiesa indicata nel ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il resistente dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non poter fornire riscontro alla richiesta avanzata con il ricorso a causa dell´impossibilità  di verificare l´avvenuta esecuzione del battesimo presso la Chiesa di San Salvatore alle Coppelle (che attualmente non è chiesa di rito cattolico romano) nei cui registri non risulta comunque il nominativo del ricorrente, né avendo ottenuto dall´interessato dati ulteriori idonei ad agevolare tale ricerca presso altre eventuali parrocchie;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia